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Legge Europea 2019-2020: le modifiche al Codice Appalti

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In Gazzetta ufficiale di oggi la Legge europea 2019-2020LEGGE 23 dicembre 2021, n. 238 che entrerà in vigore dal 1° febbraio 2021. Si tratta di 48 articoli che intervengono in disparate materie: ibera circolazione di persone, beni e servizi e merci; spazio di libertà, sicurezza e giustizia; fiscalità, dogane e ravvicinamento delle legislazioni; affari economici e monetari; sanità; protezione dei consumatori; energia, nonché altre disposizioni.

CI concentriamo in particolare sull’art.10 della Legge che prevede alcune modifiche al Codice dei Contratti (D.Lgs. n.50/2016), mettendo in luce alcune novità per le responsabilità del progettista e per il Direttore dei lavori nelle procedure di gara. Inoltre, la Legge anticipa la prossima emanazione di un prossimo decreto che dovrà definire le “violazioni non definitive” in materia contributiva/previdenziale che ostano alla partecipazione all’appalto.

Cosa c’è nella Legge Europea 2019- 2020

La legge

  • agevola la chiusura di 17 procedure d’infrazione, 4 casi di pre-infrazione e 1 caso pilota;
  • attua 12 regolamenti europei;
  • garantisce la corretta attuazione di direttive già recepite nell’ordinamento nazionale e recepire 2 direttive;
  • garantisce la corretta attuazione della sentenza pregiudiziale della Corte di Giustizia UE nelle cause riunite C-297/17, C-318/17 e C-319/17, in materia di inammissibilità delle domande di protezione internazionale;
  • recepisce la rettifica della direttiva 2012/112/UE, in materia di etichettatura dei succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana.

Legge europea 2019-2020: modifica al Codice dei Contratti

La Legge europea contribuisce a risolvere alcuni aspetti della Procedura di infrazione n. 2018/2273 con la quale ha contestato all’Italia l’incompatibilità di alcune disposizioni dell’ordinamento interno in materia di contratti pubblici rispetto a quanto disposto dalle direttive europee.

In particolare, vengono apportate modifiche al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Vediamo quali.

Consulenze specialistiche e responsabilità del progettista

All’articolo 31, comma 8  del Codice dei Contratti viene inserito un periodo che apre alla possibilità per un progettista di affidare le attività di consulenza specialistica in materia ambientale a consulenti esterni, pur mantenendo la responsabilità dell’incarico:

Art. 31 comma 8: inserito il seguente periodo:

 «Il progettista può  affidare  a  terzi  attività  di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico,  ambientale, acustico  e  ad  altri  settori   non   attinenti   alle   discipline dell’ingegneria e  dell’architettura  per  i  quali  siano  richieste apposite   certificazioni   o   competenze,   rimanendo   ferma    la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività»;

Esclusione dalla partecipazione agli appalti per violazioni obblighi fiscali e previdenziali

La modifica riguarda l’art.80: sostituito il comma 4 rettificando la possibilità dell’esclusione di un partecipante all’appalto dietro prova delle gravi violazioni fiscali e previdenziali. Si specifica che le gravi violazioni non definitive in materia contributiva/previdenziale sono definite sempre all’art.80 (4°periodo) mentre quelle fiscali saranno definite da un prossimo decreto interministeriale (Finanze/Infrastrutture) con limiti e condizioni per l’operatività della  causa  di  esclusione. Tali violazioni, si specifica, “devono essere correlate al valore dell’appalto e  comunque  di importo non inferiore a 35.000 euro”.

Direttore dei lavori

All’articolo 113-bis, viene aggiunta una nuova previsione relativa al Direttore dei lavori in caso di avanzamento dei lavori: deve accertare le condizioni contrattuali per lo stato di avanzamento, trasmettere la comunicazione sull’adozione dello stato di avanzamento al RUP, emettere il certificato di pagamento. Segue emissione fattura da parte dell’esecutore, non subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

 «1-bis. Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l’esecutore può comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l’adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

 1-ter. Ai sensi del comma 3 il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all’esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1-bis, salvo quanto previsto dal comma 1-quater.

 1-quater. In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell’esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l’esecutore, procede all’archiviazione della comunicazione di cui al comma 1-bis ovvero all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

 1-quinquies. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, ai sensi del comma 1, secondo periodo, emette il certificato di pagamento contestualmente all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 1, primo periodo.

 1-sexies. L’esecutore può emettere fattura al momento dell’adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L’emissione della fattura da parte dell’esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

 1-septies. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità»;

Codice dei contratti e incompatibilità con la normativa europea

La normativa nazionale in materia di appalti non sarebbe compatibile con quella comunitaria in materia di:

  • concessioni (direttiva 2014/23);
  • appalti pubblici nei settori ordinari (direttiva 2014/24);
  • appalti pubblici nei settori speciali (direttiva 2014/25).

Le contestazioni europee al Codice Appalti

La Commissione europea nel tempo ha contestato alla normativa italiana le norme relative a:

  • il divieto di subappaltare più del 30 per cento di un contratto pubblico (risolto con il Decreto Sbloccacantieri;
  • il divieto generale per i subappaltatori di fare ricorso a loro volta ad altri subappaltatori (subappalto a cascata);
  • il divieto generale per i subappaltatori di fare ricorso a loro volta ad altri subappaltatori (subappalto a cascata).

Per maggiori informazioni sulle contestazioni si veda il report del Senato sulla procedura di infrazionehttps://documenti.camera.it/leg18/dossier/Testi/AT041.htm

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Redazione InSic

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