Modelli di Organizzazione e Gestione: aggiornate le linee guida di Confindustria

3027 0

Confindustria ha aggiornato le proprie LINEE GUIDA PER LA COSTRUZIONE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE,GESTIONE E CONTROLLO, ai sensi del D.Lgs. n.231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

Vediamo di seguito tutti i riferimenti al mondo della salute e sicurezza sul lavoro e dei reati da prevenire attraverso l’attuazione dei Modelli.

Obiettivi delle Linee guida Confindustria sui Modelli di Organizzazione e Gestione

Gli obiettivi delle Linee Guida di Confindustria sono i seguenti:

  • offrire alle imprese che abbiano scelto di adottare un modello di organizzazione e gestione una serie di indicazioni e misure, essenzialmente tratte dalla pratica aziendale, ritenute in astratto idonee a rispondere alle esigenze delineate dal decreto 231.
  • orientare le imprese nella realizzazione di tali modelli, non essendo proponibile, scrive Confindustria, la costruzione di casistiche decontestualizzate da applicare direttamente alle singole realtà operative(il giudizio sulla concreta implementazione ed efficace attuazione del modello stesso nella quotidiana attività dell’impresa è rimesso alla libera valutazione del giudice, ricorda Confindustria).

Linee guida Confindustria e Codici di comportamento delle Associazioni

Confindustria ricorda che la redazione delle Linee Guida di Confindustria non preclude alle Associazioni del Sistema confederale di adottare Codici di comportamento ai sensi dell’art. 6 del decreto 231. In tal caso, i Codici possono approfondire determinati contenuti in considerazione delle peculiarità che riguardano gli specifici settori e contesti territoriali di riferimento e fornire alle imprese, ad esempio, indicazioni più dettagliate rispetto alle aree di rischio e ai protocolli organizzativi da adottare.

Prevenzione dei reati di Salute e Sicurezza sul Lavoro: le indicazioni di Confindustria

Nella Sezione 3 “Passi operativi per la realizzazione di un sistema di gestione del rischio” per “rischio” si intende qualsiasi variabile o fattore che nell’ambito dell’azienda, da soli o in correlazione con altre variabili, possano incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi indicati dal decreto 231.

Per quali attività aziendali compiere l’analisi del rischio?

In relazione al rischio di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nelle Linee guida Confindustria si ricorda che l’identificazione dei rischi potenziali, (ossia l’analisi del contesto aziendale per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare eventi pregiudizievoli), dovrà verosimilmente estendersi alla totalità delle aree ed attività aziendali, dal momento che tale casistica di reati può di fatto investire la totalità delle componenti aziendali.

Responsabilità 231 e Testo unico di Sicurezza la gestione del rischio di malattie professionali e infortuni

Quanto ai rapporti fra la normativa di sicurezza ed il Decreto 231, Confindustria ricorda che quando l’impresa decide di adottare un modello di organizzazione e gestione, deve assicurare la presenza di un sistema aziendale per l’adempimento delle previsioni del TUS.

In questo modo, il Sistema potrà complessivamente rispondere alle prescrizioni imposte dal decreto 81 (al fine di minimizzare i rischi di malattie professionali e infortuni) e dal decreto 231 (per ridurre ad un livello “accettabile” il rischio di una condotta deviante dalle regole poste dal modello organizzativo). Solo così è possibile consentire una più efficace attività di prevenzione di rischi, con sensibili vantaggi in termini di razionalizzazione e sostenibilità dei sistemi di prevenzione.

Testo Unico e riferimenti ai Modelli organizzativi

L’articolo 30, comma 5, del decreto 81 afferma che i modelli di organizzazione e gestione adottati sulla base di alcuni sistemi di controllo del rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (Linee guida UNI-INAIL del 2001 o British Standard OH-SAS 18001:2007 o UNI 45001:2018) si presumono conformi ai requisiti di idoneità ai fini dell’efficacia esimente dalla responsabilità da reato dell’ente.

Questo non significa che il possesso delle certificazioni di qualità indicate dalla norma sia di per sé sufficiente a esonerare l’ente da responsabilità da reato in caso di eventuali infortuni o malattie professionali: la presunzione di conformità sancita dall’articolo 30, comma 5, decreto 81 del 2008 può coprire la valutazione di astratta idoneità preventiva del modello, non anche la verifica in ordine alla sua efficace attuazione.

Sistemi di controllo preventivo dei reati colposi in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e dell’ambiente: le indicazioni di Confindustria

Nella sezione B del paragrafo 4 dove si parla di come organizzare il controllo preventivo dei reati colposi di salute e sicurezza, Confindustria chiarisce sul

Codice etico o di comportamento:

 espressione della politica aziendale per la salute e sicurezza sul lavoro o per il rispetto dell’ambiente e indica la visione, i valori essenziali e le convinzioni dell’azienda in tale ambito. Serve pertanto a definire la direzione, i principi d’azione e gli obiettivi a cui tendere nella materia (si veda il capitolo III delle Linee guida).

• Struttura organizzativa

Con riferimento ai reati in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, è necessaria una struttura organizzativa con compiti e responsabilità definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell’impresa.

Deve essere prevista un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche adeguate e i poteri necessari per valutare, gestire e controllare il rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori (art. 30, comma 3, d.lgs. n. 81/2008).

Il grado di articolazione delle funzioni si adatterà alla natura e alle dimensioni dell’impresa e alle caratteristiche dell’attività svolta.

Le indicazioni di Confindustria

Secondo Confindustria occorre che

  • siano esplicitati i compiti della direzione aziendale, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori, dell’RSPP, del medico competente e di tutti gli altri soggetti, presenti in azienda e previsti dal decreto 81 del 2008 relativamente alle attività di sicurezza di rispettiva competenza, nonché le connesse responsabilità;
  • siano in particolare documentati i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e degli eventuali addetti allo stesso servizio, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, degli addetti alla gestione delle emergenze e del medico competente

Tra le numerose iniziative e misure da promuovere:

  • procedimentalizzare e monitorare l’attività di valutazione dei rischi ambientali in funzione del quadro normativo e del contesto naturalistico-ambientale sul qualel’impresa insiste;
  • formalizzare opportune disposizioni organizzative al fine di individuare i responsabili del rispetto della normativa ambientale ed i responsabili operativi per la gestione delle tematiche ambientali
  • procedimentalizzare e monitorare le attività di pianificazione e consuntivazione delle spese in campo ambientale, di qualificazione, valutazione e monitoraggio dei fornitori (ad es. i laboratori incaricati della caratterizzazione e classificazione dei rifiuti, dell’esecuzione di prelievi, analisi e monitoraggi ambientali, piuttosto che dei trasportatori, smaltitori, intermediari incaricati della rifiuti gestione dei rifiuti);
  • assicurare l’aggiornamento del modello alla normativa in materia di reati ambientali, complessa e in costante evoluzione.

Formazione e addestramento

Secondo Confindustria sono componenti essenziali per la funzionalità del modello.

L’impresa dovrebbe organizzare la formazione e l’addestramento secondo le esigenze rilevate periodicamente, tenendo in considerazione le peculiarità delle diverse aree di rischio e delle professionalità del personale che vi opera.

Poiché i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori possono riscontrarsi in pressoché ogni area o settore di attività, il programma di formazione e addestramento coinvolgerà – con intensità e gradi di approfondimento diversi – tutti i lavoratori.

Ciascun lavoratore/operatore aziendale deve ricevere una formazione sufficiente e adeguata secondo i contenuti e le modalità previste dall’articolo 37 del decreto 81 del 2008 con particolare riferimento alle proprie mansioni. Questa deve avvenire in occasione dell’assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni o dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

Contenuti minimi del Codice etico in relazione ai reati di salute e sicurezza

Secondo Confindustria l’impresa dovrebbe esplicitare e rendere noti i principi e criteri fondamentali in base ai quali vengono prese le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Tali principi e criteri, anche alla luce dell’articolo 15 del decreto 81 del 2008 sono:

  • eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnologico;
  • valutare tutti i rischi che non possono essere eliminati;
  • ridurre i rischi alla fonte;
  • rispettare i principi ergonomici e di salubrità nei luoghi di lavoro nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro, nella definizione dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo; e. sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
  • programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e buone prassi;
  • dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
  • impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

Organismo di Vigilanza

Per quanto concerne la salute e sicurezza sul lavoro, l’Organismo di vigilanza dovrà avvalersi di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti, ribadisce Confindustria, comprese quelle previste dalle normative di settore quali, ad esempio, il Testo Unico di Sicurezza.

Inoltre Confindustria ribadisce alcuni aspetti noti:

ODV: non può essere il RSPP

È da escludere, la conferibilità del ruolo di Organismo di controllo al “responsabile del servizio di prevenzione e protezione“. Tale figura, sia essa interna o esterna (consulente) all’organizzazione aziendale, è dotata di autonomi poteri di iniziativa e controllo che esplica, con continuità di azione, con le modalità di volta in volta ritenute più opportune (ad esempio, attraverso ispezioni, richieste di chiarimenti, controlli in loco, verifiche delle procedure di sicurezza e/o aggiornamenti delle stesse), avvalendosi di un appropriato bagaglio di strumenti e tecniche specialistiche (professionalità).

Documentazione per l’ODV

Confindustria aggiunge anche che l’Organismo di vigilanza dovrebbe ricevere copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro e sgombra da dubbi circa le responsabilità dell’ODV: l’Organismo di vigilanza non ha obblighi di controllo dell’attività, ma doveri di verifica della idoneità e sufficienza dei modelli organizzativi a prevenire i reati.

Vigilanza negli enti di piccole dimensioni

Inoltre, negli enti di piccole dimensioni il legislatore consente che l’organo gestionale svolga attività di vigilanza e, per altro verso, che possano essere assunte dal datore di lavoro tutte le responsabilità riguardanti gli adempimenti di prevenzione e protezione. Risulta dunque evidente come nelle realtà di minori dimensioni possa realizzarsi in capo al datore di lavoro una complessiva confluenza di obblighi e responsabilità che lo stesso dovrà gestire anche sul piano documentale, in vista del possibile beneficio dell’esimente.

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico

Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.

Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter).

Contatti:

Linkedin
Mail: a.mazzuca@insic.it

Antonio Mazzuca

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in "Gestione integrata di salute e sicurezza nell'evoluzione del mondo del lavoro" INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19). Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore. Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro. Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter). Contatti: Linkedin Mail: a.mazzuca@insic.it