Nel Decreto PNRR2 novità per pagamenti elettronici, Fondo Innovazione e accesso digitale ai servizi PA

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Nel Decreto PNRR 2, il Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36 (qui il testo consolidato) convertito con Legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ci sono diversi riferimenti alla digitalizzazione dei servizi della PA e semplificazioni per gli interventi sulle infrastrutture di telecomunicazione.

Vediamo le principali novità.

Pagamenti elettronici: sanzioni dal 30 giugno 2022

L’articolo 18 del Decreto PNRR2 convertito anticipa al 30 giugno 2022 (rispetto al 1° gennaio 2023) l’entrata in vigore delle sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici (comma 1).
La norma estende l’obbligo di fatturazione elettronica anche ai titolari di partita IVA in regime
forfettario, finora esclusi, prevedendolo a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi superiori a euro 25.000, e per tutti gli altri dal 1° gennaio 2024 (commi 2 e 3).

Trasmissione dei dati di pagamento: cosa cambia?

Il comma 4, infine, introduce delle modifiche alla disciplina della trasmissione dei dati di pagamento
elettronici prevedendo che gli intermediari che mettono a disposizione degli esercenti sistemi di
pagamento elettronico trasmettano all’Agenzia delle entrate, oltre alle commissioni
addebitate, e i dati identificativi degli strumenti di pagamento, anche gli importi complessivi delle transizioni giornaliere effettuate mediante tali strumenti, sia nel caso in cui il soggetto che effettua il
pagamento sia un consumatore finale sia nel caso in cui si tratti di un operatore economico.

Perchè questa previsione?

In tal modo l’Agenzia sarà in grado di incrociare i dati di pagamento digitale con carta con quelli relativi agli scontrini elettronici emessi dagli esercenti, così da effettuare controlli di congruità tra scontrini emessi e pagamenti ricevuti.

Fondo per l’innovazione tecnologica e digitale: il collegamento con l’Agenzia per la Cybersicurezza

L’articolo 32, comma 1, lettera a) prevede che si tenga conto delle competenze dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale in sede di individuazione degli interventi a valere sulle risorse del Fondo per l’innovazione tecnologica e digitale.

Cos’è il Fondo per l’innovazione tecnologica e digitale?

Il Fondo per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, istituito nel Decreto Rilancio con una prima dotazione di 50 milioni di euro ha l’obiettivo di contribuire alla digitalizzazione dei servizi della Pubblica amministrazione ai cittadini e alle imprese.

Accesso ai servizi della PA: le modifiche del Decreto PNRR2

Inoltre l’articolo 32 del Decreto PNRR convertito, a seguito delle modifiche introdotte in Senato:

  • estende gli effetti di documento di riconoscimento, all’identificazione elettronica ai fini dell’accesso ai servizi erogati dalle p.a. e dai soggetti privati tramite canali fisici (erano riconosciuti prima riconosciuti esclusivamente nelle transazioni elettroniche o per l’accesso dei servizi in rete);
  • ricomprende tra gli attributi qualificati dell’utente attestati tramite identità digitale anche i “dati, fatti e informazioni funzionali alla fruizione di un servizio attestati da un gestore di attributi qualificati;
  • indica un prossimo decreto sulle modalità di adozione di un manuale operativo recante le specifiche tecniche inerenti alle misure attuative della Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione.

Interventi sulle infrastrutture di telecomunicazione: cosa dice il Decreto PNRR2?

All’interno dell’art.32 ci sono anche riferimenti agli interventi per le infrastrutture di telecomunicazione con semplificazioni e liberalizzazioni. L’art. 32 infatti:

  • esclude oneri o canoni  ulteriori rispetto a quelli stabiliti dal Codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. n. 259 del 2003) – per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche;
  • esclude la necessità della preventiva procedura di valutazione di incidenza per interventi relativi ai lavori di scavo di lunghezza inferiore ai 200 metri per la posa di infrastruttura a banda ultra-larga (ma l’operatore di rete è tenuto a comunicare l’inizio dei lavori all’autorità competente, con un preavviso di almeno 30 giorni allegando un’autodichiarazione per l’esclusione dalla procedura, una descrizione sintetica dell’intervento, corredata da documentazione fotografica.
  • Esclude (lettera c-quater) dall’ambito di applicazione della disciplina dettata dal Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50 del 2016), gli appalti pubblici ed i concorsi di progettazione nei settori ordinari e delle concessioni principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di comunicazioni elettroniche. Inoltre, la lettera pone in capo ai titolari dei contratti e delle concessioni in oggetto il compito di assicurare l’applicazione di criteri di semplificazione, efficacia, trasparenza, non discriminazione e tutela dell’ambiente, anche in considerazione del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione delle reti di telecomunicazioni.

Redazione InSic

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