abbruciamento materiali vegetali

Raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali: cosa cambia col DECRETO SALVA-INFRAZIONI (DL 69/2023 conv. in L. 103/2023)

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All’interno del DECRETO SALVA-INFRAZIONI, il DL 69/2023 convertito con Legge 103/2023 si torna sulle pratiche di raggruppamento e  abbruciamento di materiali vegetali nei luoghi di procedura, per risolvere la Procedura d’infrazione n. 2014/2147.

Cosa prevede la normativa esistente e cosa cambia con il nuovo Decreto?

Raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali: cosa prevede il Codice Ambiente

L’articolo 182 comma 6-bis del D.Lgs. n.152/2006 (Codice dell’Ambiente) definisce le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali (definiti in art. 185 comma 1) nel luogo di produzione, come “normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti”.

L’articolo vieta tali pratiche nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi e autorizza comuni e regioni a sospendere, differire o vietare la combustione del materiale all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli o se da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, in particolare nel rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).

Procedura di infrazione 2014/2147

L’infrazione, 2014/2147 riversata nella causa 644/18) contesta dal 2008 all’Italia il superamento, in maniera sistematica e continuata, nelle zone interessate, dei valori limite giornaliero e annuale applicabili alle concentrazioni di particelle PM10. La Commissione ha rimproverato all’Italia di non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite fissati per le particelle PM10 in Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto.

DECRETO 69/2023: abbruciamento vegetali, cosa cambia

Il DECRETO SALVA INFRAZIONI all’articolo 10 del DL 69/2023 aggiunge che è possibile

  • adottare speciali deroghe per motivi sanitari e di sicurezza e per altri motivi previsti dalla normativa vigente, nelle zone individuate ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, appartenenti alle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto in cui risultano superati i valori limite, giornaliero o annuale, di qualità dell’aria ambiente previsti per il materiale particolato PM10 dall’allegato XI al medesimo decreto;
  • ammettere tali pratiche agricole solo in alcuni mesi: marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre. Tali disposizioni riguardano solo le zone interessate da superamenti del valore limite comunicati alle competenti autorità europee entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di monitoraggio e per il periodo che intercorre tra il 1° ottobre di tale anno e il 30 settembre dell’anno seguente. Non si applica alle zone montane e agricole svantaggiate ai sensi del regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Le nuove previsioni si applicano per la prima volta dal periodo dal 1° ottobre 2023 al 30 settembre 2024 in riferimento alle zone interessate da superamenti dei valori limite comunicati alle competenti autorità europee entro il 30 settembre 2023.

Materiale vegetale: pratiche alternative all’abbruciamento e raggruppamento

Inoltre, sempre secondo il Decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare specifiche misure nazionali e regionali di incentivazione e di finanziamento in materia di qualità dell’aria e di sviluppo rurale, ovverosia:

  • incentivare l’attività di raccolta, trasformazione e impiego di tale materiale per fini energetici nel rispetto dell’allegato X alla parte quinta del Codice per la produzione di materiali e prodotti e per altre finalità.
  • promuovere accordi di programma con soggetti pubblici e privati, incluse le associazioni di categoria del settore, per le finalità previste dal comma 5, nei quali possono essere individuati anche criteri e prassi relativi ai pertinenti utilizzi del materiale vegetale naturale.

Abbruciamento di vegetali: sanzioni

Chiunque brucia materiali vegetali nel luogo di produzione in violazione di quanto previsto dal DL 69/2023 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300 a euro 3.000.

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Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in "Gestione integrata di salute e sicurezza nell'evoluzione del mondo del lavoro" INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19). Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore. Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro. Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter). Contatti: Linkedin Mail: a.mazzuca@insic.it