In Gazzetta il DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24 sul Whistleblowing di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione. Il Decreto contiene anche disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.
Entra in vigore dal 30 marzo 2023 e si applicherà a decorrere dal 15 luglio 2023, ad eccezione della specifica disciplina prevista per i soggetti del settore privato.
Nell'articolo
Cos’è il Whistleblowing
La pratica del “Whistleblowing” si realizza quando un dipendente (pubblico o privato) segnala condotte illecite di cui ha notizia durante l’esercizio della propria attività lavorativa. Il Whistleblowing ha la finalità di far emergere illeciti di interesse generale di un’organizzazione pubblica o privata
Il whistleblower è un dipendente che segnala illeciti di interesse generale e non di interesse individuale, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro: lo definisce così l’art. 54 bis del D.lgs. n. 165/2001 (norme generali sull’ordinamento del lavoro) così come modificato dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179 (Legge sul Whistleblowing con disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità).
Il Whistleblowing e la normativa europea
La normativa di riferimento per il Whistleblowing è anzitutto la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione stabilisce norme e procedure atte a garantire una protezione efficace dei whistleblowers per le informazioni acquisite in ambito professionale sulle violazioni del diritto dell’Unione in settori chiave.
Prevede norme minime di tutela, volte a uniformare le normative nazionali di protezione del whistlebower che nell’atto di segnalazione esercita il suo diritto alla libertà di espressione: la sua adozione è rimandata al decreto legislativo interno di attuazione.
Su InSic abbiamo riportato in cosa consiste il Whistleblowing, la natura delle segnalazioni, i diritti dei segnalatori alla luce della normativa europea
Il Whistleblowing e la normativa italiana
In attesa della pubblicazione in Gazzetta del Decreto legislativo di attuazione delle regole UE è entrata in vigore la Legge n.197/2017 che prevede la delega
- Regola la figura del segnalatore (con modifiche all’art.54)
- indica come destinatario delle segnalazioni il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
- richiede all’ANAC apposite linee guida sulle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni
- fornisce tutela dalle eventuali ritorsioni dell’amministrazione pubblica e privata
- richiede l’istruzione (comma 2 bis) di modelli di organizzazione e di gestione (idonei a prevenire reati) e la presenza di uno o più canali e almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti e sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante.
Leggi i contenuti della Legge-Delega in materia di Whistleblowing in particolare nel settore privato ed i riflessi sulla normativa in materia di 231 nel nostro approfondimento.
Whistleblowing e adeguamento europeo
Il Decreto in arrivo dal Governo dovrebbe dunque adottare le norme europee sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, anche per chiudere la procedura di infrazione n. 2022/0106.
Lo schema di Decreto in arrivo, rivela il Dossier della Camera,
- (art.1) amplia le violazioni oggetto di possibile segnalazione rispetto al catalogo europeo ricomprendendo anche quelle del diritto nazionale (tale circostanza potrebbe essere esclusa nel testo definitivo del provvedimento);
- (Art.2) introduce nuove definizioni rispetto a quelle riportate nell’art.5 della Direttiva, in particolare “soggetti del settore pubblico”, “soggetti del settore privato” e “diversi”;
- (Art.3) individua i lavoratori, ai quali è riconosciuta la facoltà di segnalazione;
- Il Capo II (artt. 4-15) del decreto regola le segnalazioni interne, esterne e di divulgazioni pubbliche, fissando nel contempo puntuali obblighi di riservatezza;
- Il Capo III (artt. 16-22) disciplina la tutela dei segnalanti, fissando le condizioni per l’applicazione delle misure di protezione e prevedendo presidi a fronte di eventuali ritorsioni, misure di sostegno e ipotesi di limitazioni della responsabilità;
- nel Capo IV (artt. 23-25) le disposizioni finali con l’indicazione sull’entrata in vigore, in particolare.
Segnalazioni e protezione del Whistlebower
Le segnalazioni rientranti nella nuova disciplina di tutela sono quelle concernenti le violazioni – di cui l’autore della segnalazione sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo, pubblico o privato – individuate dall’articolo 2, comma 1, lettera a) del nuovo Decreto.
Vi rientrano tutti gli illeciti di natura amministrativa, contabile, civile o penale; in ogni caso, si pone la condizione che il comportamento, l’atto o l’omissione illecito leda l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato.
Whistleblowing: chi viene tutelato dal decreto?
In base all’art. 3 sono tutelati dal Decreto in via diretta gli autori delle segnalazioni, delle divulgazioni pubbliche o delle denunce all’autorità giudiziaria o contabile. In via indiretta sono tutelati anche i facilitatori; le persone del medesimo contesto lavorativo del whistleblower che siano legate a lui da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; i suoi colleghi di lavoro, gli enti di proprietà, gli enti per i quali la stessa persona lavori e gli enti che operino nel medesimo contesto lavorativo del segnalatore (art.3 comma 5).
Come tutelare il Whistleblower secondo la normativa italiana?
Il Decreto di adozione all’articolo 16 – conformemente all’art. 6 della direttiva – detta le condizioni per la protezione della persona segnalante valorizzando la sua buona fede al momento della segnalazione e precisando l’irrilevanza dei motivi che lo abbiano indotto a segnalare.
L’articolo 17 pone il divieto di ogni forma di ritorsione a danno del segnalante, (analogalmente all’art.19 della Direttiva), indicando anche le possibili fattispecie ritorsive (licenziamento, demansionamento, trasferimento di sede e ogni altra azione che comporti effetti negativi sui contratti di lavoro, altre gravi condotte afflittive, come ad esempio la richiesta di sottoposizione ad accertamenti medici o psichiatrici, e azioni discriminatorie).
L’articolo prevede nell’ambito di procedimenti giudiziari una inversione dell’onere della prova contraria a carico del soggetto (ente) che ha commesso le violazioni segnalate, così come, nell’ambito di giudizi risarcitori, per la natura ritorsiva delle condotte e la causazione del danno che i soggetti di cui all’articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, dimostrino di aver subito a fronte della segnalazione, divulgazione o denuncia medesima.
Whistleblowing: il ruolo di ANAC
L’articolo 18 assicura misure di sostegno in favore della persona segnalante -conformemente all’art. 20 della direttiva – prevedendo che a fornirle siano gli enti del terzo settore inseriti in un apposito elenco istituito presso l’ANAC. Sempre all’ANAC l’articolo 19 richiede comunicazione delle misure ritorsive eventualmente adottate contro il Whistleblower. Sempre l’ANAC (articolo 21) applica le sanzioni amministrative pecuniarie ai soggetti pubblici o privati, tenendo conto della dimensione dell’amministrazione o dell’ente cui si riferisce la segnalazione.
Attualmente l’adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata direttamente all’Ispettorato del lavoro, ma il nuovo testo sembra ora escluderlo: l’ANAC può comunque delegare l’Ispettorato l’attività istruttoria.
Le sanzioni in caso di Whistleblowing
Per quanto riguarda il settore privato, gli enti e le persone giuridiche di cui all’articolo 1, comma 1, lettera q), numero 3) prevedono nel sistema disciplinare adottato ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera e) del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sanzioni disciplinari nei confronti di coloro che accertano essere responsabili degli illeciti di cui al comma 1 – sanzioni che si cumulano con quelle amministrative pecuniarie suddette.
Modifiche al D.Lgs. n.231/2001
Il Decreto nelle disposizioni finali, prevede (art. 23) l’abrogazione delle vigenti disposizioni in materia di whistleblowing in quanto trasposte nel decreto :
- l’art. 54-bis del D.Lgs 165/2001,
- l’art. 6, commi 2-ter e 2-quater, del D.Lgs. 231/2001
- l’art. 3 della legge 179/2017.
Il Decreto all’art.23 sostituisce integralmente il comma 2-bis dell’art. 6 del D. Lgs. 231/2001, prevedendo che i modelli che sono definiti al comma 1, lettera a), prevedano canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, che è adottato ai sensi del comma 2, lettera e), di cui al decreto attuativo della direttiva (UE) 1937/2019.
Entrata in vigore del Decreto Whistleblowing
In base all’art.24 il Decreto diventa applicativo a partire dal 15 luglio 2023.
L’articolo fissa un “periodo transitorio“.
Continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni di cui all’articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, all’articolo 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo n. 231 del 2001 e all’articolo 3 della legge n. 179 del 2017:
- per le segnalazioni o denunce all’autorità giudiziaria o contabile effettuate precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto, (il 30 marzo 2023) e
- per le segnalazioni effettuate fino al 14 luglio 2023.
Segnalazione irregolarità: quando scatta l’obbligo di istituire un canale interno per il whistleblower?
Dal 17 dicembre 2023 si fissa l’obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna (ai sensi del Decreto n.24/2023) per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a duecentoquarantanove dipendenti.
Fino al 17 dicembre 2023 continua ad applicarsi l’articolo 6, comma 2-bis, lettere a) e b), del decreto
legislativo n. 231 del 2001, nella formulazione vigente fino alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n.24/2023
Whistleblowing – approfondimento
Sull’argomento consigliamo la lettura dell’articolo di A.Quaranta: “Denuncia reati ambientali tramite whistleblowing:un’ipotesi di modifica normativa” pubblicato sulla rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro n.5/2016.
Decreto 231 – Responsabilità amministrativa degli enti – approfondimenti
In materia di responsabilità amministrativa degli Enti, InSic suggerisce i seguenti volumi tra i libri di salute e sicurezza editi da EPC Editore:
Guida operativa alla costruzione e gestione del Modello 231
Foti Alessandro
Libro
Edizione: novembre 2021 (III ed.)
Pagine: 624
Formato: 150×210 mm
€ 33,25
L’organismo di vigilanza nel D.Lgs. 231/2001. Compiti e responsabilità
Quatraro Raffaele
Libro
Edizione: ottobre 2021
Pagine: 100
Formato: 150×210 mm
€ 14,25
L’organismo di vigilanza nel D.Lgs. 231/2001. Compiti e responsabilità
Quatraro Raffaele
E-book
Il sistema di gestione della sicurezza sul lavoro
Mercadante Lucina, Terracina Antonio
Libro
Edizione: settembre 2018 (III ed.)
Pagine: 280
Formato: 170×240 mm
Responsabilità amministrativa degli enti 231: corsi di formazione per esperti in 231
InSic suggerisce fra i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro di Istituto Informa:
(24 ore/40 ore)
Il corso è qualificato da ICMQ/CERSA per la certificazione delle figure professionali: Componente Odv 231 – Auditor 231 – Esperto 231
Valido come aggiornamento per:
– RSPP, ASPP e Coordinatori sicurezza cantieri (D. Lgs. 81/08)
– il mantenimento delle Certificazioni ICMQ/Cersa: Professionista della security aziendale: 24/40 crediti – Manager HSE: 24/40 crediti – DPO: 8/12 crediti
INFORMA- Roma
Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico
Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.
Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter).
Contatti:
Linkedin
Mail: a.mazzuca@insic.it