Cosa cambiano le norme antincendio nei condomini dopo l’entrata in vigore della nuova RTV sulla sicurezza negli edifici di civile abitazione.
Nell'articolo
Il campo di applicazione della nuova normativa
Per consentire una destinazione d’uso più varia e attinente alle esigenze attuali del mercato edilizio, la nuova RTV (D.M. 25/1/2019 recante “Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione“) è destinata agli “edifici destinati prevalentemente a civile abitazione” e si applica ai condomini con altezza antincendio superiore a 24 metri, mentre il D.M. 246/87 si applica già a quelli con altezza antincendio superiore a 12 metri.
Che cos’è l’altezza antincendio?
Per altezza antincendio dell’edificio non si intende l’altezza dell’edificio, bensì, ai sensi del Decreto Ministeriale 30/11/1983: l’“Altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso”.
Norme antincendio condomini
La reazione al fuoco
la RTV segue sempre la struttura della RTO del Codice mentre il D.M. 246/87 ricalca il metodo “classico”, la prima consente l’impiego di materiale classificato in reazione al fuoco appartenente almeno al gruppo GM2 lungo le vie d’esodo in generale con la possibilità, per alcuni edifici, della classe GM3 se si incrementa di almeno un livello la prestazione per la rivelazione e allarme.
Quanti livelli di prestazione sono previsti nella nuova normativa antincendio?
Secondo il D.M. 25/1/2019 i Livelli di Prestazione vengono attribuiti a seconda dell’altezza antincendio delle diverse tipologie di edificio:
– L.P. 0 per edifici di tipo a) (altezza antincendi da 12 m a 24 m);
– L.P. 1 per edifici di tipo b) e c) (altezza antincendi oltre 24 m a 54 m);
– L.P. 2 per edifici di tipo d) (altezza antincendi oltre 54 m fino a 80);
– L.P. 3 per edifici di tipo e) (altezza antincendi oltre 80 m);
Negli edifici di altezza antincendi superiore a 24 m, laddove siano presenti attività ricomprese nell’allegato I al D.P.R. 151/2011, comunicanti con l’edificio stesso ma ad esso non pertinenti e funzionali, dovrà essere adottato un Livello di Prestazione superiore, indipendentemente dal tipo di comunicazione.”
Cosa si intende per livello di prestazione in tema di sicurezza?
Il livello di prestazione è rappresentato dalla indicazione oggettiva della prestazione richiesta dall’attività per realizzare la misura antincendio.
La resistenza al fuoco
Il Codice prevede, come per tutte le RTV tra l’altro, che nei condomini venga adottata la resistenza al fuoco maggiore fra quella risultante dal calcolo del carico d’incendio e quella riportata nella tabella specifica.
La compartimentazione
Il Codice lega la superficie massima del compartimento alla quota del compartimento stesso, anche a quelli con quota negativa, più che all’altezza antincendi dell’edificio.
La RTV limita il dislivello dei compartimenti multipiano in relazione alla quota del piano stesso, ciò anche per una migliore gestione dell’esodo, inoltre, avendo previsto un uso più elastico dell’edificio, riporta anche come debbano essere realizzate le compartimentazioni fra le aree a destinazioni d’uso diverse.
L’esodo
Per consentire agli edifici non molto alti la possibilità di una sola via di esodo, la RTV consente una lunghezza di corridoio cieco omesso di 135 m purché avente caratteristiche di filtro, di fatto la vecchia compartimentazione.
La norma antincendio per i condomini prevede anche, per piani a quota superiore a 32 m o inferiore a – 5 m, l’obbligo di due vie indipendenti mentre il D.M. 246/87 consentirebbe una sola via di esodo, di fatto la scala, con protezioni crescenti al crescere dell’altezza antincendi.
Importante per gli edifici civili alti, è anche la previsione, nella RTO, di un incremento di larghezza pari a 50 cm per le scale che potranno essere impiegate dai soccorritori.
Un altro aspetto da considerare è la possibile presenza di persone che non abbiano sufficienti abilità per raggiungere autonomamente un luogo sicuro tramite vie d’esodo verticali, difficile da escludere a priori negli edifici di civile abitazione, per cui, una possibile misura, è l’adozione di spazi calmi.
La gestione della sicurezza antincendio nel condominio
Questa misura assume, col codice in generale, un’importanza considerevole in quanto essa, finora, è stata praticamente ritenuta quasi un corollario nelle relazioni di prevenzione incendi.
Per il principio della sicurezza equivalente, visto che il Codice riduce alcune misure di sicurezza antincendio rispetto al precedente metodo, quali la resistenza al fuoco, il controllo antincendio, ecc., devono essere aumentate le prestazioni di altre misure e, nel nostro caso, in modo particolare la gestione della sicurezza, che assume un valore centrale nella sicurezza antincendio nei condomini.
Sarà un caso ma la gestione della sicurezza antincendi, nei decreti specifici delle varie attività, aveva una posizione finale mentre nel codice è nel centro.
Il Controllo dell’incendio
Quando sono obbligatori gli estintori in condominio?
Per gli estintori, stranamente, il D.M. 246/87 non ne prevede l’impiego, anche se di prassi vengono posizionati, mentre la RTV sui condomini li prescrive, al di fuori delle aree abitative, per qualunque tipo di edificio.
Quando è obbligatorio l’impianto antincendio
Gli idranti antincendio
L’utilizzo degli idranti è invece disposto dal D.M. 246/87 già per gli edifici con altezza antincendi superiore a 24 m, mentre la RTV ne obbliga l’impiego a partire dai condomini con massima quota dei piani superiore a 32 m. Qui torna il discorso sulla gestione della sicurezza che deve essere fatta bene per sopperire alla riduzione di alcune misure antincendi.
Gli impianti di spegnimento automatico
In generale, poi, nessuna delle due norme prevede l’installazione di impianti di spegnimento automatico; tale aspetto dovrà essere valutato nei casi in cui fossero previsti locali con rischi specifici particolari.
La rivelazione ed allarme incendi
Il D.M. 246/87, nella stesura originale, non prevedeva l’impiego di tale misura, è stato il D.M. 25/01/2019 che, nell’inserire un sistema di gestione della sicurezza, ha previsto, a partire dagli edifici con altezza antincendi superiore a 54 m, l’obbligo di installazione di un impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico.
Il Codice, con la RTV, fissa lo stesso tipo di impianto manuale per gli edifici con quota massima dei piani superiore a 32 m e consiglia l’impiego di semplici rivelatori autonomi di fumo con avvisatore acustico all’interno delle abitazioni.
Il controllo di fumi e calore
La RTV per gli edifici alti non prevede un paragrafo per tale misura, demandandola quindi alle misure generali previste nella RTO.
L’operatività antincendio
Nel nostro caso la RTV chiede, per edifici con quota massima dei piani superiore a 54 m, un livello di prestazione IV, il che comporta, oltre logicamente a quanto previsto dalla RTO, la realizzazione di un percorso d’accesso ai piani per soccorritori almeno di tipo protetto o la possibilità di accostamento a tutti i piani dell’autoscala dei Vigili del fuoco, ed anche, in funzione della quota dei piani, la presenza di ascensori a diversa protezione, antincendi o di soccorso.
La sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
Tutti gli impianti, per la RTO, oltre la regola dell’arte, devono rispettare le prescrizioni aggiuntive di sicurezza antincendio riportate al paragrafo S.10.6.
La RTV inoltre rimarca un altro aspetto che è quello delle canne fumarie, in particolare l’isolamento termico. Ciò non a caso, infatti, dall’annuario statistico del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco VVF del 2019, sui dati statistici degli interventi effettuati nel 2018, si vede che circa il 5,5% degli incendi in Italia ha riguardato camini e/o canne fumarie, seconda causa accertata dopo quelle di natura elettrica del 5,6%.
Per approfondire sulla sicurezza antincendio negli edifici leggi gli articoli pubblicati sulla rivista Antincendio:
Aprile 2021 – Le nuove regole per la sicurezza antincendio dei condomini di nuova costruzione. Le principali novità: la normativa varia in base all’altezza degli edifici
http://pubblicazioni.epc.it/Pubblicazioni/01/2021/Aprile/012021Aprile4-18491.pdf
Settembre 2021
L’importanza dell’esperienza e della validazione con prove reali di incendio a garanzia della sicurezza
http://pubblicazioni.epc.it/Pubblicazioni/01/2021/Settembre/012021Settembre9-18711.pdf
Agosto 2021
L’importanza della progettazione dello smaltimento fumo e calore d’emergenza secondo la regola dell’arte
http://pubblicazioni.epc.it/Pubblicazioni/01/2021/Agosto/012021Agosto8-18664.pdf
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