Lavoro senza Green Pass: quali sono i rischi per la sicurezza?

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Con l’entrata in vigore del DL Covid e Lavoro (DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127, oggi 22 settembre in Gazzetta) è stata estesa la certificazione verde Covid-19 al mondo del lavoro pubblico e privato.

Cosa deve fare il datore di lavoro a partire dal 15 ottobre? Cosa rischia il lavoratore sprovvisto di Green Pass e cosa rischia il datore di lavoro che non organizza i controlli?

Chi deve avere il Green Pass dal 15 ottobre?

Il Decreto richiede la certificazione verde a tutto il mondo imprenditoriale privato ed al settore pubblico.

Si applica a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.
Il Certificato è richiesto anche ai magistrati ordinari e onorari, amministrativi, contabili e militari e ai componenti delle commissioni tributarie.

Sono esclusi quanti accedono ai palazzi di giustizia ma estranei alle amministrazioni come avvocati, consulenti, periti, testimoni e parti dei processi.

Sono esclusi anche i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute ( Circolare n. 35309-04/08/2021 “Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19”))

Green Pass obbligatorio sul lavoro: cosa deve fare il datore di lavoro?

A partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021 i datori di lavoro pubblici e privati dovranno (art.3)

  • verificare che i lavoratori accedano ai luoghi di lavoro provvisti di Green Pass (che dovranno poi possedere ed esibire).
  • definire entro il 15 ottobre e modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo “prioritariamente, ove possibile”, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.
  • individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di possesso ed esibizione del green pass.

Il Governo però annuncia che saranno definite le modalità per le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 con un prossimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

All’art.3 del DL n.127/2021 si dettaglia però cosa succede al lavoratore che sia sprovvisto del Certificato verde.

Cosa rischia il lavoratore senza Green pass?

In base all’art. 3 comma 6 del DL 127/2021 i lavoratori privi di green pass,

  • nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro

sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza) senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

In base all’art.3 comma 8 del DL 127/2021 i lavoratori sprovvisti di green pass

  • che non lo comunichino all’Azienda sono puniti con la sanzione di cui al comma 9 [ da 600 a 1.500 euro] e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

Il lavoratore senza Green Pass rischia la sospensione?

Rispetto al testo originario del Decreto, non è più prevista la sospensione del lavoratore pubblico e privato.

Aziende con meno di 15 dipendenti: cosa rischia il lavoratore senza Green Pass

Al comma 7 dell’art. 3 si specifica che per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata dovuta alla mancanza del Green pass, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

Accesso al luogo di lavoro senza green pass: le sanzioni amministrative

All’art. 3 comma 8 e ss.gg. si individuano le sanzioni per chi viola le nuove prescrizioni in materia di green pass sul lavoro.

Cosa rischia il lavoratore senza green pass?

Il lavoratore senza il Green pass all’interno dei locali di lavoro rischia una sanzione amministrativa dai 600 ai 1.500 euro, (e conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti).

Cosa rischia il datore di lavoro che non controlla il Green Pass

Per i datori di lavoro che non organizzano i controlli della certificazione verde entro il 15 ottobre 2021 si rischia una sanzione che va dai 400 ad un massimo di 1.000 euro (si vedano le sanzioni richiamate all’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con L. n.35/2020).

Chi controlla il Green Pass a lavoro?

In base al Decreto n.127/2021 il datore di lavoro deve individuare con atto formale gli incaricati delle verifiche.

Approfondisci con l’intervista a Stefano Massera il problema dei controlli del Green Pass sul lavoro!

Chi eroga le sanzioni per il Certificato verde Covid-19

Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto: è il prefetto che riceve direttamente gli atti della violazione da parte dei soggetti (individuati dal datore di lavoro) incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni.

Per approfondire in materia di Green Pass: cosa sono, come ottenerli e la normativa di riferimento

Segnaliamo che l’8 ottobre 2021R.Guariniello tornerà a parlare di Green Pass e risvolti per le aziende in una nuova edizione del webinar organizzato da Istituto Informa.

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico

Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.

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Antonio Mazzuca

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in "Gestione integrata di salute e sicurezza nell'evoluzione del mondo del lavoro" INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19). Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore. Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro. Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter). Contatti: Linkedin Mail: a.mazzuca@insic.it