Esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni nei luoghi di lavoro: classificazione e normativa di riferimento

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In tutte le attività in cui i lavoratori sono, o possono essere, esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa delle lavorazioni effettuate, si applicano le norme di tutela previste dal Capo II del Titolo IX del D.Lgs. 81/08.

Negli ultimi anni, con il rilevante aumento dei tumori professionali, è divenuto sempre più rilevante l’interesse per gli agenti cancerogeni e mutageni (ACM), costantemente in uso in diversi ambiti lavorativi.

L’enorme attenzione che viene posta nei confronti di queste sostanze è connessa a una loro peculiarità, l’elevato tempo di latenza. Gli ACM, infatti, attaccano i sistemi viventi silenziosamente fino all’espressione clinica della malattia, che può avvenire dopo anni, o addirittura decenni, e risolversi con esito fatale.

Le differenze tra agente cancerogeno e mutageno, così come tra processo di mutagenesi e di cancerogenesi, sono piuttosto sfumate.

Agenti cancerogeni e mutageni: definizione

Cosa si intende per agente cancerogeno o mutageno?

Il D.Lgs. 81/08, Testo Unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro, risponde a questa domanda con l’art. 231, specificando che si intende per:

Agente cancerogeno

1) una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1 B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;

2) una sostanza, miscela o procedimento menzionati all’Allegato XLII del presente decreto, nonché sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato.

Gli agenti cancerogeni sono quegli agenti in grado di trasformare le cellule normali in cellule cancerose; possono dunque indurre il cancro o aumentarne la frequenza di insorgenza in una popolazione esposta.

Agente mutageno

1) una sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1 A o 1 B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;

c) valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell’aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito nell’ALLEGATO XLIII.

Gli agenti mutageni sono in grado di indurre cambiamenti permanenti nella struttura del materiale genetico di cellule somatiche e/o germinali. In alcuni casi, l’azione dei mutageni non comporta alcun effetto negativo, in quanto colpisce quella parte del DNA inattiva; infatti, ogni cellula, pur possedendo un corredo genico completo, presenta alcuni geni silenti, per cui non si manifestano conseguenze a carico della salute.

Le modifiche 2021 agli Allegati XLII e XLIII

Con il DM 11 febbraio 2021 è stata recepita la direttiva (UE) 2019/130 del 16 gennaio 2019 e la direttiva (UE) 2019/983 del 5 giugno 2019 (che modificano la direttiva “Cancerogeni” 2004/37/CE del 29 aprile 2004) sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Ciò ha comportato una sostituzione degli Allegati XLII (Elenco di sostanze miscele e processi) e XLIII (Valori limite di esposizione professionale) al D.Lgs. n. 81/2008, Testo unico di Salute e sicurezza sul lavoro, con quelli contenuti nel DM 11/2/2021.

L’Elenco dell’Allegato XLII

L’Allegato XLII al D.Lgs. 81/08 riporta l’elenco delle seguenti sostanze, miscele e processi:

  1. Produzione di auramina con il metodo Michler.
  2. Lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.
  3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.
  4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
  5. Il lavoro comportante l’esposizione a polveri di legno duro.
  6. Lavori comportanti l’esposizione a polvere di silice cristallina respirabile, generata da un procedimento di lavorazione.
  7. Lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore.
  8. Lavori comportanti l’esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel.

Gli ambienti di lavoro a maggior rischio esposizione

Come riportato da INAIL: gli ambiti lavorativi in cui è più elevato il rischio di contrarre patologie neoplastiche sono quelli in cui si verifica l’esposizione dei lavoratori a polveri di legno o cuoio. Studi epidemiologici hanno, infatti, rilevato per falegnami, mobilieri e carpentieri un aumentato rischio per tumori delle cavità nasali e dei seni paranasali.

Nelle industrie petrolchimiche, a causa dell’esposizione al benzene, sono state evidenziate maggiori incidenze di patologie di tipo leucemico negli addetti ai processi di produzione, trasporto e utilizzazione della sostanza.

L’esposizione ai composti del cromo esavalente è stata associata ad un elevato livello di rischio di insorgenza di neoplasie polmonari sia nelle attività di produzione di composti cromati che nei processi di saldatura, placcatura e verniciatura dei materiali metallici (trattamento e rivestimento dei metalli).

L’esposizione a idrocarburi policiclici aromatici (IPA) ha evidenziato un aumento di rischio per cancro ai polmoni e della pelle. Gli IPA possono essere presenti nelle attività in cui hanno luogo combustioni, ad esempio: fonderie, raffinerie, produzione di coke, di asfalto, industria della gomma, della carta, produzione di energia, ecc.).

La valutazione del rischio esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni

La valutazione del rischio esposizione e le relative misure di sicurezza devono essere predisposte prima di iniziare qualunque tipo di attività: è indispensabile, infatti, sapere preventivamente se una sostanza utilizzata è cancerogena e/o mutagena.

L’attenzione deve essere posta inizialmente alle materie prime impiegate, utilizzando l’apposita scheda di sicurezza; successivamente si valuterà se, durante le reazioni, vi sia la possibilità di sviluppo di derivati, sottoprodotti e/o scarti che possono avere attività cancerogena e mutagena.

La classificazione di una sostanza o di una miscela è infatti riportata sull’etichetta e sulla relativa Scheda dati di sicurezza (Sds).

Pittogrammi e agenti cancerogeni o mutageni

Un pittogramma di pericolo è un’immagine presente su un’etichetta che include un simbolo di pericolo e colori specifici allo scopo di fornire informazioni sui danni che una particolare sostanza o miscela può causare alla nostra salute o all’ambiente.

Il regolamento CLP ha introdotto un nuovo sistema di classificazione ed etichettatura relativo alle sostanze chimiche pericolose nell’Unione europea. I pittogrammi sono stati modificati e sono ora in linea con il sistema mondiale armonizzato delle Nazioni Unite.

Chi deve fare la valutazione del rischio?

La valutazione del rischio di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni spetta al datore di lavoro.

Appurata la presenza e l’utilizzo di ACM, il datore di lavoro deve, laddove possibile, evitare l’utilizzo di tali sostanze, sostituendole con prodotti meno nocivi per la salute e la sicurezza degli operatori. Se ciò non è tecnicamente possibile, il datore di lavoro deve provvede affinché l’utilizzazione avvenga in un sistema chiuso e il livello di esposizione sia il minimo possibile, senza comunque superare il valore limite dell’agente stabilito nell’Allegato XLIII (art. 235, D.lgs. 81/2008 – Sostituzione e riduzione).

Fatto salvo quanto previsto all’articolo 235, il datore di lavoro effettua quindi la valutazione dell’esposizione a agenti cancerogeni o mutageni. I risultati della valutazione sono riportati nel  relativo Documento di Valutazione dei Rischi.

La valutazione deve necessariamente tenere conto “delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare nell’organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione”.

Ogni quanto va aggiornata la valutazione dei rischi?

Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione del rischio in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall’ultima valutazione effettuata.

Le misure di prevenzione e protezione

Come precedentemente ricordato, la più efficace misura di prevenzione delle neoplasie e delle alterazioni genetiche è quella di eliminare gli agenti cancerogeni e mutageni dal ciclo produttivo, individuando nuovi agenti o miscele non cancerogeni o mutageni.

Ove ciò non fosse possibile, il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione del rischio effettuata, adotta opportune misure preventive e protettive, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.

Saranno quindi messe in campo le misure tecniche, organizzative e procedurali previste dagli artt. 237 e 238 del D.Lgs. 81/08.

Il datore di lavoro – inoltre – fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, atte a far sì che il personale che operi con ACM abbia acquisito, attraverso corsi di formazione e opportuna esperienza, le conoscenze e l’abilità per mettere in pratica le opportune misure di sicurezza; inoltre, stabilisce particolari norme comportamentali.

Le procedure d’uso degli ACM devono essere adattate al tipo di composto che si utilizza, cioè devono essere prese in considerazione le sue proprietà chimico-fisiche.

Contaminazioni con ACM e procedure di emergenza

In caso di dispersione degli ACM il personale addetto deve immediatamente lasciare l’area inquinata, togliendosi, se necessario, tutti gli abiti contaminati.

L’area di interesse viene isolata e successivamente decontaminata.

L’accesso nell’area contaminata e nella zona dove sono stati abbandonati gli abiti contaminati sarà consentito ai soli addetti alla gestione della situazione di emergenza sino ad avvenuta decontaminazione. Il personale coinvolto è tenuto ad informare i responsabili della decontaminazione delle operazioni svolte, delle sostanze utilizzate e i relativi dosaggi.

I tecnici incaricati della decontaminazione dovranno proteggersi, prima di intervenire, utilizzando gli idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro (es. tute intere, apparecchi di protezione delle vie respiratorie – APVR, occhiali protettivi o visiere, guanti, scarpe, ecc.).

Sorveglianza sanitaria per gli esposti ad ACM

I lavoratori esposti ad ACM devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e devono essere programmate visite mediche periodiche.

Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, segnala la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l’esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato.

Il medico competente fornisce, altresì, al lavoratore indicazioni riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche.

Il registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni

In considerazione della possibilità di effetti a lungo termine, gli esposti ad ACM devono essere iscritti in un registro nel quale è riportata l’attività svolta, l’agente utilizzato e, ove noto, il valore dell’esposizione a tale agente.

Tale registro è istituito e aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta insieme al medico competente.

È importante ricordare che l’Inail ha reso disponibile il servizio telematico “Registro di esposizione”, consentendo così ai datori di lavoro, con un unico inserimento telematico, di adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente nei confronti di Inail e dell’organo di vigilanza.

Cartelle sanitarie e di rischio

Il medico competente, per ciascuno degli addetti esposti istituisce una cartella sanitaria e di rischio, a tutela del lavoratore e per il controllo anche dopo la cessazione dell’attività a rischio, secondo quanto previsto dall’articolo 25, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 81/08.

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