Aggiornamento del Protocollo COVID-19 per ambienti di lavoro: cosa cambia?

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In data 6 aprile ’21 è stato aggiornato il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavorodel 24 aprile: un aggiornamento necessario anche alla luce del nuovo “Protocollo sulle Vaccinazioni in azienda” che abbiamo riportato ieri e che è stato annunciato dal Ministro del Lavoro oltre che alla luce delle tante previsioni normative sopravvenute nel tempo.

Importante il richiamo esplicito al rispetto dei contenuti del protocollo COVID-19 “sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali negli ambienti di lavoro” e l’applicazione dei Protocolli specifici per il settore Cantiere e Mobilità.

Le novità più significative in breve:

  1. il riferimento alla distanza interpersonale di 1 metro
  2. l’uso della mascherina chirurgica ed il suo riconoscimento come DPI
  3. i riferimenti alla riammissione a lavoro in base alla Circolare del 12 ottobre 2020
  4. la maggiore specificazione delle misure in materia di sorveglianza sanitaria e obblighi del medico competente

Vediamo allora nel dettaglio, le principali novità del Protocollo COVID-19 aggiornato al 6 aprile 2021.

SARS-CoV-2/COVID-19: un rischio biologico generico

Nell’Aggiornamento del protocollo viene specificato che “Il virus SARS-CoV-2/COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione”.

Lavoro agile

Nella Premessa del nuovo Protocollo viene specificata meglio la raccomandazione sul “massimo utilizzo” ove possibile, del avoro agile o da remoto da parte dei datori di lavoro privati, “ai sensi dell’articolo 90 (Lavoro agile) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dai protocolli 12 e 13 allegati al citato DPCM 2 marzo 2021”.

Si aggiunge che le attività professionali siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza e che il Protocollo intende “garantire il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, nonché per quelle non sospese”.

Un altro nuovo richiamo al lavoro agile, elevato ad “utile e modulabile strumento di prevenzione” è nella Parte 8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI): le imprese potranno utilizzare il lavoro agile e da remoto per tutte quelle attività che possono essere svolte in tale modalità. E si specifica che nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, è possibile “valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni del personale coinvolto”.

Sempre nella Parte 8 vengono introdotte considerazioni aggiuntive sul lavoro agile: uno strumento che, si riconosce, “continua ad essere favorito, anche nella fase di progressiva ripresa delle attività” ma il datore di lavoro deve garantire “adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause”.

Spostamenti nelle aree comuni e distanza

Nella Premessa del Protocollo si raccomanda, in particolare per le attività produttive, “che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni”.

Distanza interpersonale di almeno un metro

Si richiede di “assicurare, fermo restando il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, che negli spazi condivisi vengano indossati i dispositivi di protezione delle vie aeree, fatta salva l’adozione di ulteriori strumenti di protezione individuale già previsti indipendentemente dalla situazione emergenziale e devono favorire, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali”.

Informazione adeguata alla mansione

Nel nuovo Protocollo alla Sezione 1 Informazione viene specificato che l’azienda è tenuta a fornire “un’informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio”.

Uso della Mascherina chirurgica e riconoscimento come DPI

Il protocollo fa diversi richiami nuovi all’uso della mascherina chirurgica:

Nella Parte 1 – Informazione ” Laddove il presente Protocollo fa riferimento all’uso della mascherina chirurgica, è fatta salva l’ipotesi che, per i rischi presenti nella mansione specifica, siano già previsti strumenti di protezione individuale di tutela di tipo superiore (facciali filtranti FFP2 o FFP3) o di diversa tipologia.”

Nella Parte 3 (Modalità di accesso dei fornitori esterni) con riferimento al servizio di trasporto organizzato dall’azienda, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, “in particolare mettendo in atto tutte le misure previste per il contenimento del rischio di contagio (distanziamento, uso della mascherina chirurgica, etc.)”.Nella Parte 6.DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: si ribadisce come fondamentale l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel protocollo e (si aggiunge) “si continua a raccomandare un loro utilizzo razionale – come peraltro sottolineato dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) – secondo la disciplina vigente”

Inoltre si sgombra il campo da dubbi sulla qualificazione come DPI delle mascherine chirurgiche e si indica l’obbligatorietà del loro uso negli ambienti di lavoro, salvo i casi di lavoro in isolamento.:

“Sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), ai sensi dell’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le “mascherine chirurgiche” di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il cui uso è disciplinato dall’articolo 5-bis del medesimo decreto-legge. Pertanto, in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021.
• Nella declinazione delle misure del presente Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro, sulla base del complesso dei rischi valutati a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda, si adotteranno DPI idonei.”

Accesso in azienda: le preclusioni

Come nel Protocollo del 24 aprile (nella Parte 2.MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA) si ribadisce che il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2/COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. Per questi casi si fa riferimento alla normativa emanata (e a quella emananda) che viene ulteriormente specificata:

  • agli articoli 14, comma 1, e 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
  • o all’articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
  • o all’articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
  • o all’articolo 1-bis del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124.

Riammissione al lavoro

Nel nuovo Protocollo (sempre nella Parte 2.MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA) spunta un paragrafo specifico sulla riammissione al lavoro dei positivi negativizzati.

La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive). I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.
• Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione, anche attraverso il medico competente, ove presente.
• Al fine della prevenzione di ogni forma di affollamento e di situazioni a rischio di contagio, trovano applicazione i protocolli di settore per le attività produttive di cui all’Allegato IX al DPCM vigente.

Lavoratori in appalto e obbligo di comunicazione all’autorità sanitaria

Nel nuovo Protocollo viene introdotta (Parte 3.MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI) una nuova prescrizione di comunicazione, da parte dell’appaltatore operante presso aziende committenti, di propri lavoratori positivi al tampone.

“In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente, ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali”.

Pulizia e sanificazione di attrezzature di uso promiscuo

Aggiunto nella Parte 4.PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA un riferimento alla pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, “anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo”.

E si aggiunge un’ulteriore previsione di sanificazione straordinaria : “Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della citata circolare del Ministero della salute 5443 del 22 febbraio 2020”.

Precauzioni igieniche: detergenti per le mani, precisazioni

Nella Parte 5.PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI viene richiamato il documento OMS che riporta le indicazioni per la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente. Si aggiunge che i detergenti per le mani devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

Rimodulazione degli spazi di lavoro

Nella Parte 8, con riferimento alla rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali, si apre alla possibilità che per lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, essi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati o sale riunioni. E si aggiunge che ” L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati, che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità degli orari.
È essenziale evitare aggregazioni sociali, anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette
“. Una previsione non prevista nel precedente protocollo.

Trasferte

In merito alle trasferte nazionali ed internazionali (Parte 8) , il precedente Protocollo le sospendeva e le annullava (anche se già concordate o organizzate.

Il nuovo Protocollo ritiene opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, “tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione”.

Eventi formativi

Nella Parte 10.SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE confermata la sospensione di tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente.

Si aggiunge però un paragrafo sui corsi consentiti:

“Sono consentiti in presenza, ai sensi dell’articolo 25, comma 7, del DPCM 2 marzo 2021, gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i lavoratori dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL. E’ comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto.

Gestione di persona sintomatica

Nella Parte 11 GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA si conferma la previsione dell’isolamento di persona che in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria o simil-influenzali (tosse) e il conseguente obbligo di avvertire le autorità sanitarie.

Ma si aggiunge che il lavoratore, al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato – ove già non lo fosse – di mascherina chirurgica. Resta confermato l’obbligo dell’azienda di collaborare per la definizione dei contati stretti della persona presente in azienda.

Sorveglianza sanitaria

Completamente riscritta nel nuovo protocollo, la Parte 12 SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS.

Resta confermato il riferimento al “decalogo” delle misure igieniche del Ministero della Salute, di riferimento per la sorveglianza sanitaria. Quest’ultima viene considerata espressamente una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale perché:

  • può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio,
  • per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio

Deve “tendere al completo, seppur graduale, ripristino delle visite mediche previste, a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall’OMS, previa valutazione del medico competente che tiene conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento, in coerenza con la circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 e con la circolare interministeriale del 4 settembre 2020”.

Obblighi del Medico competente

Nella Parte 12 SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS si specifica meglio il ruolo del medico competente:

  • collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell’identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19.
  • ove presente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai fini della tutela dei lavoratori fragili secondo le definizioni e modalità di cui alla circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2020, nel rispetto della riservatezza;
  • potrà suggerire l’adozione di strategie di testing/screening qualora ritenute utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori, anche tenuto conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento e di quanto stabilito nella circolare del Ministero della salute dell’8 gennaio 2021;
  • collabora con l’Autorità sanitaria, in particolare per l’identificazione degli eventuali “contatti stretti” (definiti dalla circolare del Ministero della salute del 29 maggio 2020) di un lavoratore riscontrato positivo al tampone COVID-19 ai fini dell’attivazione della quarantena
  • er il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il medico effettuerà la visita medica prevista dall’articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

Aggiornamento protocollo di regolamentazione

Nel nuovo Protocollo viene arricchita anche l’ultima sezione, la 13.AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE: confermata la costituzione del Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole contenute nel Protocollo COVID-19, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

Ma si specifica che laddove non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle Parti sociali.
Inoltre, si aggiunge che potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, appositi comitati ad iniziativa dei soggetti firmatari, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19.

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico

Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.

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Antonio Mazzuca

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in "Gestione integrata di salute e sicurezza nell'evoluzione del mondo del lavoro" INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19). Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore. Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro. Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter). Contatti: Linkedin Mail: a.mazzuca@insic.it