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Autonomia differenziata: Legge 86/2024, cosa cambia per la sicurezza sul lavoro e l’ambiente

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In Gazzetta ufficiale del 28 giugno 2024 ed in vigore dal 13 luglio 2024, la LEGGE 26 giugno 2024, n. 86 sulla cosiddetta “Autonomia Differenziata”, che punta a rimuovere discriminazioni e disparità di accesso ai servizi essenziali sul territorio e regola l’attribuzione di competenze fra Stato e Regioni.
Le competenze sono regolate all’art.116 e 117 della Costituzione che individuano le materie di competenza esclusiva statale o concorrente con le Regioni. Fra queste ci sono anche la sicurezza sul lavoro e l’ambiente.

  • Come funzionerà l’Autonomia differenziata e cosa cambierà per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per la tutela dell’ambiente?

Autonomia differenziata: che cosa significa?

Per “Autonomia differenziata” si intende la complessiva riforma dei rapporti fra Stato e Regioni che dovrebbe contribuire a

  • rimuovere discriminazioni e disparità di accesso ai servizi essenziali sul territorio
  • attuare il principio di decentramento amministrativo
  • favorire la semplificazione e l’accelerazione delle procedure, la responsabilità, la trasparenza e la distribuzione delle competenze

Il tutto in un contesto di garanzia dei principi di unità giuridica ed economica, di coesione economica, sociale e territoriale e dei princìpi di indivisibilità e autonomia.

Art. 116 della Costituzione italiana

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata)).

Come funzionerà l’Autonomia differenziata: i LEP

L’attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme di autonomia, relativamente a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali è consentita solo se vengono definiti livelli essenziali delle prestazioni o LEP inclusi quelli connessi alle funzioni fondamentali degli enti locali, e nel rispetto dei principi sanciti dall’articolo 119 della Costituzione.

Cosa sono i LEP?

I livelli essenziali di prestazione indicano la soglia costituzionalmente necessaria e costituiscono il nucleo invalicabile per rendere effettivi i già menzionati diritti su tutto il territorio nazionale e per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale.

Vediamo quindi cosa c’è nella Legge per l’Autonomia differenziata approvata alla Camera.

Legge sull’Autonomia differenziata: cosa prevede

La Legge votata alla Camera compone di 11 articoli.

Già in articolo 1 la Legge definisce le sue finalità, ovvero individuare quei principi generali che permettono l’attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, oltre alle relative modalità procedurali di approvazione delle intese tra lo Stato e le singole regioni previste dal medesimo terzo comma.

Tale attribuzione di funzioni ulteriori e le condizioni particolari di autonomia in materie riferibili ai diritti civili e sociali viene subordinata alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione (LEP).

Le Intese Stato-Regione sulle materie oggetto di autonomia differenziata

L’articolo 2 regola poi il “Procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione” che passa per le “Intese fra Regioni che domandano l’Autonomia e lo Stato.

L’Intesa ha per oggetto l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in una o più materie o ambiti di materie e le relative funzioni. Segue il negoziato tra il Governo e la regione per la definizione di uno schema di intesa preliminare, la trasmissione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie e la valutazione dei Ministri competenti per materia e del Ministro dell’economia.

Come si arriva all’autonomia differenziata?

Con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai LEP, il negoziato è svolto per ciascuna singola materia o ambito di materia e, si deve tenere conto del quadro finanziario della Regione interessata.

L’articolo 2 definisce poi lo schema d’intesa preliminare tra Stato e regione su cui va acquisito il parere della Conferenza unificata (entro 60 gg) e la successiva trasmissione alle Camere per l’esame da parte dei competenti organi parlamentari. Segue lo schema di intesa definitivo e un ulteriore eventuale negoziato e comunque una volta decorso il termine di novanta giorni. Il Presidente del Consiglio dei ministri può esprimersi nel senso di non conformarsi, in tutto o in parte, agli atti di indirizzo.

Si passa poi all’approvazione dell’intesa definitiva da parte della regione, assicurando la consultazione degli enti locali interessati, e la deliberazione da parte del Consiglio dei ministri dell’intesa definitiva e del disegno di legge di approvazione dell’intesa che ciascuna Camera deve approvare a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.

  1. Le intese per l’autonomia differenziata sono definitive?

    No: nel Disegno di Legge si specifica che le intese (art.7) devono anche indicare la loro durata non superiore comunque a dieci anni. L’Intesa è comunque rinnovabile salvo diversa volontà dello Stato o della regione, manifestata almeno un anno prima della scadenza.

  2. Le intese per l’autonomia differenziata sono modificabili?

    Sì: le intese possono essere modificate su iniziativa dello Stato o della Regione interessata, anche sulla base di atti di indirizzo adottati dalle Camere secondo i rispettivi Regolamenti.

  3. Come si modificano le Intese sull’autonomia differenziata?

    Ciascuna intesa potrà prevedere i casi e le modalità con cui lo Stato o la Regione possono chiedere la cessazione della sua efficacia, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere.

  4. L’autonomia differenziata modifica la legislazione vigente nazionale?

    Nell’intesa per l’AD si individuano anche le disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia, nel territorio regionale, con l’entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell’intesa.

  5. Come interrompere l’Autonomia differenziata?

    L’intesa può essere interrotta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta delle Camere – in caso di esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato qualora ricorrano motivate ragioni a tutela della coesione e della solidarietà sociale, conseguenti alla mancata osservanza, direttamente imputabili alla Regione, dell’obbligo di garantire i LEP.

  6. Cosa si intende per “potere sostitutivo dello Stato”?

    Significa che lo Stato potrà sostituirsi a Regioni, Città e provincie e Comuni (ai sensi dell’art.120 della Costituzione) quando si riscontri che gli enti interessati non abbiano adempiuto a norme e trattati internazionali o alla normativa comunitaria oppure vi sia pericolo grave per la sicurezza e l’incolumità pubblica, ovvero lo richieda la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

  7. Come si esercita il “potere sostitutivo dello Stato sulle Regioni?

    L’articolo 8 della L. 131/2003 indica come esercitare il potere sostitutivo attraverso un congruo termine per l’adozione da parte dell’ente degli “atti dovuti o necessari”. Il termine viene fissato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali. Decorso tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l’organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un commissario. Il comma

Individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e autonomia differenziata

L’articolo 3 della Legge è espressamente dedicato alla previa determinazione dei LEP, essenziale per l’attribuzione alle Regioni ordinarie delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, nelle materie di cui all’art. 116, comma 3, Cost.

Prevista anche una delega al Governo ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge sulla AD, uno o più decreti legislativi per l’individuazione dei LEP, sulla base dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di bilancio 2023.

I LEP sono aggiornabili?

Sì, la Legge prevede un aggiornamento periodico dei LEP con DPCM, in coerenza e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, anche al fine di tenere conto della necessità di adeguamenti tecnici conseguenti al mutamento del contesto socioeconomico o dell’evoluzione della tecnologia. L’aggiornamento è demandato a decreti del presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) acquisiti i pareri della Conferenza unificata, nonché delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari (entro trenta giorni).

Trasferimento delle funzioni alle Regioni: condizioni dell’Autonomia differenziata

La Legge individua le materie o ambiti di materie – tra quelle suscettibili di attribuzione alle Regioni in attuazione dell’autonomia differenziata ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, Cost. Su tali materie dovranno essere prodotti i decreti legislativi che definiscono i LEP ovvero le procedure e le modalità operative per il monitoraggio dell’effettiva garanzia in ciascuna Regione della erogazione dei LEP, in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell’utilizzo delle risorse, nonché della congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione.

L’articolo 4 della Legge prevede che il trasferimento delle funzioni attinenti a materie o ad ambiti di materie riferibili ai LEP può avvenire, soltanto successivamente alla determinazione dei medesimi LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard (art. 3), nei limiti delle risorse rese disponibili in legge di bilancio.

  • Le funzioni trasferite alla Regione possono essere attribuite, nel rispetto del principio di leale collaborazione, a Comuni, Province e Città metropolitane dalla medesima Regione, in conformità all’articolo 118 della Costituzione, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie (art. 6).
  • Una Commissione paritetica Stato–Regione-Autonomie locali avrà il compito di formulare proposte in per l’individuazione dei beni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l’esercizio da parte della Regione delle condizioni particolari di autonomia.
  • La Corte dei Conti riferirà annualmente alle Camere sui controlli effettuati, con riferimento in particolare alla verifica della congruità degli oneri finanziari conseguenti al trasferimento di competenze nell’ambito del regionalismo differenziato rispetto agli obiettivi di finanza pubblica e al rispetto del principio dell’equilibrio di bilancio ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione (articolo 8).

Sicurezza sul Lavoro e Ambiente fra le materie oggetto di Autonomia differenziata

La Sicurezza sul Lavoro e l’Ambiente rientrano nel novero delle materie previste dall’art.116 della Costituzione, come suscettibili di attribuzione alle Regioni in attuazione della autonomia differenziata.

Per queste materie e per i loro ambiti, quindi, come per tutte le altre, dovranno essere identificati i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (con specifici decreti legislativi) da garantire su tutto il territorio nazionale.

Elenco completo delle materie oggetto di autonomia differenziata

  • Norme generali sull’istruzione;
  • Tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali;
  • Tutela e sicurezza del lavoro;
  • Istruzione;
  • Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi;
  • Tutela della salute;
  • Alimentazione;
  • Ordinamento sportivo;
  • Governo del territorio;
  • Porti e aeroporti civili;
  • Grandi reti di trasporto e di navigazione;
  • Ordinamento della comunicazione;
  • Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;
  • Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali.

Ricordiamo che l’art.117 della Costituzione distingue fra materie ammesse alla legislazione esclusiva dello Stato o concorrente fra Stato e Regioni

  • le materie “Istruzione” e “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” sono attribuite dall’articolo 117, comma 2 della Costituzione alla legislazione esclusiva dello Stato (alle lettere n) e s insieme a l’“organizzazione della giustizia di pace” (espunta dall’elenco) che possono essere ora attribuite alle Regioni ai sensi dell’articolo 116, comma 3, della Costituzione.
  • Non tutte le materie comprese nella legislazione concorrente di cui all’art.117 della Costituzione sono state inserite nell’elenco delle materie oggetto di autonomia differenziata;
  • Per la Sicurezza sul lavoro insieme alle altre materie di legislazione concorrente ai sensi dell’articolo 117, comma 3 della Costituzione, in caso di ottenimento dell’Autonomia differenziata, la potestà legislativa spetterà alle Regioni, ma la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Le materie escluse dall’Autonomia differenziata

Infine, ricordiamo che non tutte le materie di legislazione concorrente sono state incluse, nel comma 3 dell’art.3 della Legge sull’Autonomia differenziata per le quali occorrerà la determinazione dei LEP

Rimangono infatti escluse:

  • rapporti internazionali e con l’Unione europea;
  • commercio con l’estero;
  • professioni;
  • protezione civile;
  • previdenza complementare e integrativa;
  • coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
  • casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
  • enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Art. 117 della Costituzione Italiana

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

  • a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;
  • b) immigrazione;
  • c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
  • d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
  • e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; ((armonizzazione dei bilanci pubblici;)) perequazione delle risorse finanziarie; 
  • f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
  • g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
  • h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
  • i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
  • l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
  • m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
  • n) norme generali sull’istruzione;
  • o) previdenza sociale;
  • p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
  • q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
  • r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;
  • s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni;

  • commercio con l’estero;
  • tutela e sicurezza del lavoro;
  • istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
  • professioni;
  • ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi;
  • tutela della salute;
  • alimentazione;
  • ordinamento sportivo;
  • protezione civile;
  • governo del territorio;
  • porti e aeroporti civili;
  • grandi reti di trasporto e di navigazione;
  • ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;
  • previdenza complementare e integrativa; ((. . .)) 
  • coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
  • valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
  • casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
  • enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. 

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

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Antonio Mazzuca

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in "Gestione integrata di salute e sicurezza nell'evoluzione del mondo del lavoro" INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19). Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore. Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro. Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter). Contatti: Linkedin Mail: a.mazzuca@insic.it