Acciaieria Caso ILVA Taranto

Caso ILVA e danno sanitario: cosa cambia col rinvio della Corte di Giustizia europea? Intervista a Massimiliano Oggiano

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Come abbiamo visto nei giorni scorsi, sul caso ILVA è arrivato direttamente dalla Corte di Giustizia UE il rinvio pregiudiziale al Tribunale di Milano sull’opportunità di una sospensione dell’attività dello Stabilimento “se presenta pericoli gravi e rilevanti per l’ambiente e per la salute umana”.
La CGU ha indicato al Tribunale come procedere con la valutazione dell’impatto dell’Acciaieria ai sensi della Direttiva Emissioni Industriali.

Cosa cambia con questo rinvio e come impatta questa sentenza sul bilanciamento dei diritti di svolgimento dell’attività industriale con la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori? Ne parliamo con Massimiliano Oggiano

Ilva, il rinvio pregiudiziale. Cosa cambia per lo stabilimento?

In che modo questo rinvio pregiudiziale della Corte di Giustizia al Tribunale di Milano impatterà sulla prossima valutazione dell’autorizzazione ambientale dello Stabilimento e sul mantenimento in attività degli impianti?

I passaggi del procedimento amministrativo riguardanti il rinnovo della valutazione dell’autorizzazione all’esercizio dell’installazione industriale – che vanno ben distinti dal processo civile azionato avanti al Tribunale di Milano- dovranno obbligatoriamente considerare i dettami della direttiva 2010/75/UE come compiutamente interpretata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e dovranno obbligatoriamente includere la valutazione del danno sanitario e delle sostanze inquinanti e nocive la cui pericolosità sia emersa solo in seguito rispetto all’emanazione della prima autorizzazione all’esercizio dell’installazione.

Di che tipo di impatto parliamo?

L’impatto al quale mi sto riferendo non è legato al rinvio pregiudiziale, quantomeno non in modo diretto. Gli effetti di cui parlo, derivano dalla sentenza della Corte di Giustizia adita dal giudice nazionale che, nel pieno rispetto delle norme europee, trovatosi nell’incertezza interpretativa della direttiva 2010/75/UE recepita nell’ordinamento italiano con il cosiddetto Testo Unico Ambiente, invocava l’intervento ermeneutico vincolante dell’organo europeo di giustizia.

E per quanto riguarda il Processo civile azionato al Tribunale di Milano?

Gli esiti del giudizio civile, invece, potranno essere, alternativamente, di accoglimento o di rigetto delle domande poste dai ricorrenti e pertanto potranno, alternativamente, condurre alla sospensione delle attività dello stabilimento (ipotesi alquanto complessa data l’oggettiva importanza della produzione siderurgica che esso garantisce a livello nazionale ed europeo) ovvero al blocco di parte degli impianti, oppure, in alternativa, al rigetto delle domande poste dai ricorrenti.

Attività di impresa e tutela della salute dei lavoratori: cosa cambia?

Come si pone questa sentenza con quella della Corte costituzionale (la sentenza n.85/2013) sul bilanciamento dei diritti all’attività imprenditoriale e il diritto alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori?

L’ultima sentenza della CGUE ha segnato, per molti “addetti ai lavori”, un passaggio cruciale che ha determinato il definitivo superamento del tradizionale sistema di bilanciamento degli interessi costituzionali (salute e lavoro) già offerto nella sentenza n. 85/2013, relativa al cosiddetto “primo decreto salva Ilva” (che abbiamo commentato sulla rivista Ambiente&Sicurezza sul lavoro).

Con questa nuova sentenza, quale nuovo principio è emerso?

Da una lettura attenta della motivazione della sentenza della Corte di Giustizia pare potersi evincere che il sistema di bilanciamento, lungi da costituire una sorta di “salvacondotto” di matrice “aziendale” sulle condotte lesive dei fondamentali beni dell’ambiente e della salute umana, può operare solo ed esclusivamente nella misura in cui sia funzionale a determinare una maggiore e sempre più effettiva tutela dei beni ambiente e salute umana, posti alla base della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (vedasi artt. 35 e 37).

Siamo davanti ad un passo avanti, allora?

In realtà tale superamento si era in parte già registrato sia sul piano legislativo che su quello giurisprudenziale: in ambito legislativo il passaggio trovava il suo più alto riconoscimento con l’emanazione della Legge Costituzionale n. 1 del 2022, che, nel modificare gli articoli 9 e 41 della Costituzione, da un lato, innalzava al rango costituzionale i beni dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi e dall’altro inseriva il diritto la salute e l’ambiente tra i valori costituenti il sistema di controlimiti al diritto di iniziativa economica privata sancito dall’art. 41 della Costituzione.

E a livello giurisprudenziale, cosa è cambiato?

Quanto ai provvedimenti giurisdizionali, vanno certamente menzionati, in ambito extranazionale, l’importante sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 24 gennaio 2019 (Cordella più altri c. Italia) ed, in ambito nazionale, la sentenza della Corte Costituzionale n. 105 del 2024, che commenterò con un mio prossimo articolo in fase di lavorazione per la rivista Ambiente & Sicurezza sul Lavoro, edita da EPC Editore.

Ilva: come interpretare la Direttiva Emissioni?

Nel Rinvio pregiudiziale si mette più volte in evidenza la non corretta interpretazione della Direttiva Emissioni da parte delle autorità nazionali. In particolare, il non aver compreso gli aspetti sanitari fra quelli contemplati dalla Direttiva. È davvero così?

Il rinvio pregiudiziale non mira, in realtà, a mettere in evidenza una non corretta interpretazione della direttiva. Piuttosto, l’ordinanza di rimessione della questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia mira ad invocare l’individuazione, da parte del Giudice Europeo (le cui decisioni sono retroattivamente e genericamente vincolanti per gli stati membri) del corretto criterio di valutazione delle disposizioni della direttiva 2010/75/UE.

Quali erano allora i dubbi interpretativi?

Il Tribunale di Milano, chiamato a dare attuazione alle disposizioni europee si è trovato nell’incertezza interpretativa in merito, in particolare, a due aspetti della procedura di rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio dell’installazione industriale:

  • il primo relativo alla necessità o meno di includere nella procedura la valutazione del danno sanitario;
  • il secondo relativo alle sostanze da includere nella valutazione medesima.

C’è poi una terza questione che attiene alla ormai costante tendenza del legislatore domestico a procrastinare le scadenze dei termini imposti per gli adeguamenti degli standard di sicurezza dell’impianto, giustificata dall’importanza strategica ed occupazionale dello stesso.

Autorizzazioni degli stabilimenti industriali: cosa cambia con il rinvio ILVA?

Alla luce di questo nuovo ricorso, dell’evoluzione della normativa europea ci saranno cambiamenti nelle norme e nelle regole italiane di autorizzazione degli stabilimenti industriali?

“L’art. 256 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea (TCE) stabilisce chiaramente che le sentenze della Corte di Giustizia hanno efficacia vincolante per le parti in causa e forza esecutiva negli stati membri. Perciò è evidente il preciso obbligo per il giudice nazionale di aderire al criterio interpretativo offerto nella pronuncia pregiudiziale, con eventuale collaterale obbligo di disapplicazione delle norme interne in contrasto con la predetta.

Cosa cambierà?

Tutta la disciplina nazionale concernente le procedure di autorizzazione all’installazione industriale deve allinearsi al dettato della Corte di Giustizia Europea e tali procedure devono dunque prevedere, da un lato l’inserimento nella procedura della valutazione del danno sanitario e, dall’altro, l’inclusione di tutte le sostanze pericolose per l’ambiente e per la salute, non limitandosi alla valutazione relativa alle sole sostanze originariamente prese in considerazione in sede di rilascio della prima autorizzazione.

E se ci trovassimo in una situazione di norme confliggenti?

Nel caso in cui la normativa nazionale risulti confliggente con quella europea, per come interpretata dall’organo giurisdizionale deputato a farlo, il giudice domestico potrà e dovrà disapplicare la disciplina interna in favore di quella unionale. Una condotta in senso contrario, sia essa di matrice legislativa ovvero di matrice giurisprudenziale, potrà dar luogo all’apertura di una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano.

Quali altri effetti potrebbero esserci?

L’ulteriore e non meno importante effetto, legato sempre alla pronuncia della CGUE, è quello di assicurare a tutti i singoli cittadini dell’Unione Europea la possibilità di adire l’autorità giudiziaria per ottenere censura delle disposizioni che provengono dalla Pubblica Amministrazione che si pongano in contrasto con la normativa europea così come interpretata dalla Corte di Giustizia.

Chi è Massimiliano Oggiano

Avvocato, si occupa esclusivamente di diritto penale ed è altamente specializzato nei settori della sicurezza sul lavoro e della responsabilità penale del datore di lavoro (in particolare per esposizione dei lavoratori a sostanze oncogene), dei reati contro l’ambiente e la pubblica incolumità e della responsabilità medica. Svolge attività professionale autonoma di assistenza legale in ambito penale nel settore della tutela dell’ambiente e della sicurezza sul lavoro.

E’ membro della rete giuridica AIAS – Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza presso cui presta attività di consulenza e di formazione in relazione al D.Lgs. 81/08.
Collabora attivamente con la rivista “Ambiente e Sicurezza sul Lavoro” edita da EPC Periodici e con il portale della salute e sicurezza sul lavoro “www.insic.it”.

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Antonio Mazzuca

Coordinamento editoriale Portale InSic.it - Formatore in salute e sicurezza sul lavoro - Content editor e Social media manager InSic.it