Conformità normativa sicurezza sul lavoro

Sicurezza sul lavoro: chiarimenti INL-Regioni su sanzioni e conformità delle macchine

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L’Ispettorato nazionale del Lavoro ha pubblicato la nota prot. 2668 del 18.3.2025, la prima nota congiunta INL-Conferenza delle Regioni e delle province autonome.

Nel documento si forniscono chiarimenti sulle modalità di applicazione delle sanzioni ai precetti riconducibili alla stessa categoria omogenea, nonché su alcuni aspetti relativi alle macchine ricadenti nel regime ante direttiva 89/392/CEE.

Conformità dei luoghi di lavoro ai requisiti di sicurezza Allegato IV, D.lgs.81/08

Il D.lgs. 81/08, all’articolo 63, comma 1, prevede che “i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti indicati nell’allegato IV” dello stesso decreto. Il datore di lavoro ha dunque l’obbligo, richiamato dall’art. 64, comma 1, lettera a), di provvedere affinché i luoghi di lavoro siano conformi a tali requisiti.

La violazione a tale obbligo è sanzionata dall’art. 68, comma 1, lettera b), del D.lgs. 81/08.

Lo stesso articolo 68, al successivo comma, precisa che:

  • “La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato IV, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, e 6.6, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1 lettera b). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati”.

Categorie omogenee: chiarimenti su applicazione della sanzione

Con l’obiettivo di procedere in maniera corretta e uniforme all’applicazione della sanzione, ove riscontrata la violazione, il documento si sofferma dunque sul concetto di “violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea” e sulla conseguente applicazione di una “unica violazione”.

L’Ispettorato ricorda che l’Allegato IV del D.Lgs. 81/2008 stabilisce specifici requisiti di sicurezza in merito ad una “classe di interessi” riguardanti l’ambiente di lavoro.

Ad esempio, il punto 1.1 riguarda la stabilità e la solidità delle strutture, il punto 1.2 l’altezza, la superficie e il volume dei locali, mentre il punto 1.3 si riferisce ad aspetti quali pavimenti, muri, soffitti, finestre, lucernari…

Di conseguenza, tutte le prescrizioni contenute in ogni singola “classe di riferimento”, rientrano nella stessa categoria omogenea. Questo perché il raggruppamento è finalizzato alla tutela di un comune interesse o requisito di sicurezza.

La Circolare INL-Regioni conclude quindi riportando quanto segue:

  • “Alla luce di quanto sopra riportato, si evidenzia chiaramente che la violazione di più precetti rientranti in una medesima categoria (ad esempio 1.1.1 e 1.1.7) non dà luogo ad un concorso materiale di illeciti ma ad una violazione unica.
  • Viceversa, la violazione di più precetti rientranti in diverse categorie (ad esempio 1.1.1 e 1.2.6) comporta la violazione di più illeciti”.

Su quest’ultimo punto, la Circolare rinvia, inoltre, a quanto fissato in due specifiche sentenze:

  • Cassazione Penale, Sez. 3, 23 dicembre 2015, n. 50440;
  • Cassazione Penale, Sez. 3, 17 febbraio 2014, n. 7342.

Macchine ante Direttiva 89/392/CEE: chiarimenti sulla conformità

La Circolare si sofferma inoltre sul tema delle macchine prodotte e utilizzate prima del 21 settembre 1996, specificando che la normativa di riferimento – per tali macchine – è il D.lgs. n. 81/2008.

Il Testo unico di Sicurezza, infatti, all’art. 70, comma 2, dispone quanto segue:

  • “le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V”.

Poiché l’art. 71, del D.lgs.81/08 prevede l’obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo 70, quest’ultimo deve garantire “la conformità delle attrezzature di lavoro ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V”.

Per verificare tale conformità, il datore di lavoro può decidere di affidarsi ad un tecnico abilitato.

L’INL, congiuntamente alla Conferenza delle Regioni e delle province autonome, nella Circolare evidenzia che:

  • il Legislatore non ha previsto, in capo al datore di lavoro, alcun obbligo in tal senso; di conseguenza, la mancanza dell’attestazione a firma di un tecnico abilitato per le attrezzature “ante direttiva” non costituisce presupposto per accertarne la non conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui all’Allegato V del citato decreto.
  • Pertanto, in sede di ispezione, si dovrà verificare, oltre alla corretta valutazione dei rischi, la conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V”.

Macchine ante DPR n. 459/1996: libretto d’uso e manutenzione

Nell’ultima parte della Circolare INL-Regioni si affronta il tema delle macchine e attrezzature costruite o immesse sul mercato, prima dell’entrata in vigore del DPR n. 459/1996, per le quali non vige l’obbligo di redazione del libretto di uso e manutenzione, in capo al costruttore.

La Circolare specifica che: “si ritiene non obbligatoria la redazione integrale del manuale di uso e manutenzione, ma è necessario che il datore di lavoro predisponga schede tecniche/procedure o istruzioni operative, nelle quali siano riportate le norme comportamentali e le misure di sicurezza adottate e le indicazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei lavoratori (allegato V, punto 9.2, d.lgs. n. 81/2008)”.

Fonti e riferimenti

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