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In Gazzetta il Collegato Lavoro (L. 203/2024): tutte le modifiche al Decreto 81/2008

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In Gazzetta la Legge Lavoro 2024 – LEGGE 13 dicembre 2024, n. 203, “Disposizioni in materia di lavoro” in vigore dal 12 gennaio 2024.

Al suo interno troviamo diverse novità in materia di lavoro e tante previsioni in materia di sicurezza sul lavoro (art.1); in particolare in tema di sorveglianza sanitaria e ruolo del medico competente con modifiche al Testo unico di Sicurezza (D.lgs. n. 81/2008).

Legge Lavoro 2024: le novità in materia di sicurezza sul lavoro

Nella Legge Lavoro 2024 spiccano

  • le modifiche della disciplina sulla visita medica preassuntiva,
  • l’eliminazione dell’obbligo di visita medica precedente alla ripresa del lavoro (solo se necessaria) e soprattutto
  • la sollecitazione dell’Accordo su tossicodipendenza e alcoldipendenza.
  • Si introduce una procedura amministrativa unica per i lavori in locali chiusi sotterranei o semisotterranei
  • e si abrogano le nome (diverse dal TUS) sulle tessere personali di riconoscimento nei cantieri edili.

Il Ministro del lavoro, dal sito istituzionale conferma l’approvazione del Disegno di Legge e rimarca: “Tante azioni all’insegna della semplificazione, della stabilità dell’occupazione e della sua qualificazione, anche in termini di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” e le connessioni di questa legge con altri provvedimenti quali il Decreto Lavoro 2024, il Decreto Agricoltura (per la parte sul contrasto al lavoro nero), il Decreto sulla patente a crediti ed ul Decreto Flussi (per la parte relativa all’ingresso dei lavoratori stranieri).

Sorveglianza sanitaria e ruolo del medico competente: le novità della Legge Lavoro 2024 – Legge 203/2024

Nella Legge Lavoro 2024 (L. n. 203/2024) molte previsioni riguardano la figura del medico competente e le visite da esso svolte. In particolare, con riferimento alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori (articolo 1) si prevede:

  • Elenco dei Medici competenti di salute e sicurezza sul lavoro: richiesto aggiornamento da parte del Ministero Lavoro in base alla verifica periodica del requisito specifico inerente all’educazione continua in medicina;
  • visita medica preventiva in fase preassuntiva: costituirà una delle modalità di adempimento dell’obbligo di visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro;
  • visita preassuntiva: eliminata la possibilità che sia svolta (su scelta del datore di lavoro) dal dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale, anziché dal medico competente, e che quest’ultimo, nella prescrizione di esami ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tenga conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore al fine di evitarne la ripetizione, qualora lo ritenga compatibile con le finalità della visita preventiva;
  • visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni: l’obbligo sussiste solo qualora la visita sia ritenuta necessaria dal medico competente. Qualora questi non ritenga necessario procedere alla visita, è tenuto a dichiararlo tramite il rilascio di apposito giudizio di idoneità alla ripresa della mansione specifica;
  • Accordo tossicodipendenza e dell’alcoldipendenza: entro il 31 dicembre 2024 la consultazione delle parti sociali, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  • ricorsi contro i giudizi del medico competente: l’autorità competente sarà l’azienda sanitaria locale
  • Commissione per gli interpelli (4 componenti con profilo giuridico).

Lavori in locali chiusi sotterranei/semisotterranei  

La Legge 203/2024 prevede una modifica delle condizioni alle quali è subordinato lo svolgimento di lavori in locali chiusi sotterranei o semisotterranei, tra l’altro sopprimendo la condizione della sussistenza di particolari “esigenze tecniche” e definendo una procedura amministrativa unica per la possibilità delle lavorazioni nei locali in oggetto.

Cantieri edili: tessere personali

La Legge Lavoro 2024 (L. n.203/2024) mira ad abrogare alcune norme relative agli obblighi inerenti alle tessere personali di riconoscimento nei cantieri edili, in considerazione del fatto che tale disciplina è stata successivamente definita dal D.Lgs. 81 del 2008, che, con riferimento a tutte le attività svolte in regime di appalto o subappalto, a prescindere dalla sussistenza o meno di un cantiere edile, richiede che i datori di lavoro muniscano i lavoratori dipendenti delle suddette tessere e che i medesimi lavoratori, nonché i lavoratori autonomi, tengano esposte tali tessere sul luogo di lavoro.

Stato di salute e sicurezza del Paese: nuovo obbligo per il Ministero Lavoro

La Legge Lavoro 2024 (L. n.203/2024) prevede anche che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rediga una Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, sugli interventi da adottare e sugli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende prendere al riguardo per l’anno in corso, da presentare alle Camere entro il 30 aprile di ciascun anno con riferimento all’anno precedente.

Assicurazione infortuni e malattie professionali

Nell’articolo 2 c’è poi spazio per le modifiche alla disciplina per la definizione dei ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Inoltre, si richiede che anche l’INAIL possa recuperare le somme indebitamente versate dallo stesso Istituto successivamente al decesso dei beneficiari (articolo 3);

La Legge Lavoro 2024 (L. n.203/2024) prevede anche la modifica alla disciplina dei ricorsi in materia di prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico, prevedendo che gli stessi siano decisi dalla sede INAIL che ha emesso il provvedimento ritenuto illegittimo e non più dal comitato amministratore del Fondo autonomo speciale istituito ad hoc per la gestione delle prestazioni Inail in favore dei suddetti lavoratori domestici (articolo 4);

Infine, la Legge Lavoro 2024 (L. n.203/2024) prevede che, dal 1° gennaio 2025, le comunicazioni di decesso trasmesse all’INPS, siano messe a disposizione dell’INAIL (articolo 5).

Per approfondire suggeriamo la consultazione della Scheda di Lettura sul sito della Camera

Antonio Mazzuca

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in "Gestione integrata di salute e sicurezza nell'evoluzione del mondo del lavoro" INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19). Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore. Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro. Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter). Contatti: Linkedin Mail: a.mazzuca@insic.it