In questa pagina approfondiamo l’obbligo annuale di comunicazione dei dati aggregati sanitari di rischio, previsto dal Testo unico di Sicurezza (D.Lgs. n.81/2008, art. 40) per il Medico competente.
Nell'articolo
Comunicazione dati aggregati e sanitari di rischio: obbligo per il medico competente
In attuazione delle disposizioni in materia di salute e sorveglianza sanitaria dei lavoratori, il decreto legislativo 81/2008, all’art. 40 comma 1 prevede che:
“Entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in ALLEGATO 3B”.
- Pertanto, entro il 31 marzo di ogni anno, i medici dovrebbero comunicare attraverso l’invio dell’Allegato 3B i dati della sorveglianza sanitaria dell’anno precedente.
- Vediamo di seguito la normativa di dettaglio sull’obbligo di trasmissione dei dati della sorveglianza sanitaria, in che modo è possibile comunicare i dati e per quale finalità. Inoltre la scadenza prevista e le sue proroghe, in particolare per l’anno presente: per la comunicazione dei dati 2021, ci sarà tempo fino al 31 luglio 2022.
A cosa servono i dati aggregati e sanitari di rischio?
Tale obbligo riveste una notevole importanza per il monitoraggio della sorveglianza sanitaria a cui sono sottoposti i lavoratori. L’importanza di questa fonte di dati è in più parti richiamata anche nel Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025, si tra le linee di azione centrale sia nei piani predefiniti.
Uno specifico gruppo tecnico presso la Direzione Generale INAIL , composto da istituzioni e società scientifiche, collabora al miglioramento dell’utilizzo dei dati e all’ottimizzazione della richiesta e della raccolta di informazioni da parte dei medici competenti.
Quando comunicare dati aggregati e sanitari di rischio
L’obbligo previsto dall’art. 40 del TUS per il primo trimestre di ogni anno viene posticipato di anno in anno. Nel nostro approfondimento, il termine previsto per l’anno in corso.
Come effettuare la comunicazione dei dati della sorveglianza sanitaria dei lavoratori?
In applicazione dell’art. 4, co. 1 del d.m. 9 luglio 2012, come modificato dal d.m. 6 agosto 2013 e dal successivo d.m. 12 luglio 2016, la comunicazione dei dati va effettuata esclusivamente per via telematica, tramite l’utilizzo della piattaforma informatica Inail “Comunicazione medico competente”, disponibile sul portale istituzionale www.inail.it>Servizi per te>Operatori della sanità>Medico competente.
INAIL, nel Maggio 2022 ha reso disponibile l’aggiornamento della funzionalità “Rinnova associazioni” della piattaforma informatica “Comunicazione medico competente“.
Leggi il nostro approfondimento sulla comunicazione dei Dati
La normativa sulla comunicazione dei dati aggregati e sanitari
Il Decreto Ministeriale del 09/07/2012 ha dettato i contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati sanitari e di rischio dei lavoratori.
Con Decreto 12 luglio 2016, in modifica del DM 9/7/2012, i Ministeri della Salute e del Lavoro hanno aggiornato i contenuti sia dell’Allegato 3A “CONTENUTI MINIMI della cartella sanitaria e di rischio” che dell’Allegato 3B “Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori utili alla trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori”.
Approfondisci sul contenuto dei singoli decreti:
Medico competente e Sorveglianza sanitaria: libri e corsi di formazione
La sorveglianza sanitaria dei lavoratori
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Edizione: luglio 2022
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MEDICINA DEL LAVORO Manuale per le professioni sanitarie
Ciavarella Matteo, De Lorenzo Giuseppe, Sacco Angelo
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Edizione: febbraio 2018 (II ed.)
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Il know-how del medico competente
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Il ruolo del medico competente ai tempi del Coronavirus
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Edizione: giugno 2020
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Il medico competente. Guida pratica alla professione
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Edizione: gennaio 2020 (II ed.)
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