Gestione di Casi sintomatici di Covid-19 – via Isolamento e Autosorveglianza (DL 105/2023 e raccomandazioni Circ. 25613/2023)

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In questa pagina seguiamo gli orientamenti per la gestione dei casi positivi e le indicazioni fornite su come muoversi qualora in azienda si presenti l’eventualità di un caso che sviluppi sintomi riconducibili al Covid-19.
Partiamo dalle regole sull’Auto sorveglianza del DL Riaperture fino alla sua formale abrogazione con il Decreto GIUSTIZIA 2023, DL 105/2023 in attesa di conversione e riportiamo le ultime Circolari del Ministero Salute con le prescrizioni prese sulla base dell’evoluzione dell’emergenza.

DECRETO GIUSTIZIA – DL 105/2023, via l’obbligo di Isolamento

Il Governo, con il DECRETO GIUSTIZIA, Decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 186 del 10 agosto 2023), coordinato con la legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 137 abroga la disciplina relativa alle misure concernenti l’isolamento per le persone risultate positive al SARS-CoV-2 e il regime di auto sorveglianza per i contatti stretti con soggetti confermati positivi.

L’articolo 9 del DL 105/2023 abroga l’articolo 10-ter e l’articolo 13, comma 1 del Decreto Riaperture (Decreto-Legge 24/2022 convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52).

Cosa prevede il Decreto?

  • Il comma 1 dell’articolo 9 abolisce gli obblighi in materia di isolamento delle persone positive al SARS-COV-2 e di autosorveglianza dei contatti stretti di soggetti confermati positivi al medesimo virus. Soppressa la disciplina sanzionatoria concernente la violazione degli obblighi in materia di autosorveglianza.
  • Il comma 2 rivede la disciplina sul monitoraggio della situazione epidemiologica derivante dal virus, prevedendo che la comunicazione dei relativi dati da parte delle regioni e delle province autonome avvenga non più con cadenza quotidiana, bensì secondo periodicità da individuarsi con provvedimento del Ministero della salute Il Ministro della salute può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni, ai fini dell’adozione delle misure eventualmente necessarie al contenimento e al contrasto della diffusione del virus SARS-CoV-2.
  1. Cos’è l’isolamento domiciliare Covid 19

    La misura dell’isolamento – prevista dall’articolo 10-ter, comma 1, del DECRETO RIAPERTURE, comportava il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone risultate positive al SARS-CoV-2, fino all’accertamento della guarigione, salvo che per il ricovero in una struttura sanitaria o in altra struttura allo scopo destinata. La violazione di tale divieto costituiva un reato, sanzionato con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000.

  2. Cos’è l’autosorveglianza?

    Il regime dell’autosorveglianza previsto dal comma 2 dell’abrogato articolo 10-ter del D.L. 52/2021 – comportava l’obbligo di indossare, in determinati contesti, dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2. La violazione di tale obbligo costituiva un illecito ammnistrativo, punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000: tale trattamento era comminato dall’art. 13, comma 1, del D.L. 52/2021, comma modificato dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo in esame nel senso di sopprimere la previsione della predetta sanzione amministrativa.

Come gestire i casi positivi al Covid-19? – Circolare 25613 dell’11 agosto 2023

A seguito della pubblicazione del DL 105/2023 e della decadenza dell’obbligo di isolamento, il Ministero ha dettato alcune regole di comportamento nella Circolare 25613/2023:

In particolare è consigliato:

  • Indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o FFP2), se si
    entra in contatto con altre persone.
  • Se si è sintomatici, rimanere a casa fino al termine dei sintomi.
  • Applicare una corretta igiene delle mani.
  • Evitare ambienti affollati.
  • Evitare il contatto con persone fragili, immunodepresse, donne in gravidanza, ed evitare di
    frequentare ospedali o RSA. Questa raccomandazione assume particolare rilievo per tutti gli
    operatori addetti all’assistenza sanitaria e socio-sanitaria, che devono quindi evitare il contatto con
    pazienti a rischio.
  • Informare le persone con cui si è stati in contatto nei giorni immediatamente precedenti alla
    diagnosi, se anziane, fragili o immunodepresse.
  • Contattare il proprio medico curante se si è persona fragile o immunodepressa, se i sintomi non si
    risolvono dopo 3 giorni o se le condizioni cliniche peggiorano.
    Per quanto riguarda le persone con diagnosi confermata di Covid-19 ricoverate in ospedale oppure ospiti di RSA si rimanda alle norme fin qui attuate.

In cosa consiste(va) l’Autosorveglianza

Con Decreto Riaperture si introduceva dal 1° aprile 2022 la regola dell’Isolamento (art.4) e di divieto di mobilità dalla propria abitazione per i casi positivi. La cessazione del regime di isolamento consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2.

Per chi ha avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi si applicava il il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla
data dell’ultimo contatto stretto e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per
la rilevazione di SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Art. 4 
 
                    Isolamento e autosorveglianza 
A decorrere  dal
1° aprile 2022 e' fatto divieto di mobilita' dalla propria abitazione
o dimora alle persone  sottoposte  alla  misura  dell'isolamento  per
provvedimento dell'autorita' sanitaria in quanto  risultate  positive
al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione ((,  salvo  che
per il ricovero in una struttura sanitaria  o  altra  struttura  allo
scopo destinata)). 
  2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, a coloro  che
hanno avuto contatti stretti  con  soggetti  confermati  positivi  al
SARS-CoV-2 e' applicato il regime dell'autosorveglianza,  consistente
nell'obbligo  di  indossare  dispositivi  di  protezione  delle   vie
respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e
con esclusione delle ipotesi di cui ((all'articolo  10-quater,  comma
4, lettere a), b) e, limitatamente alle attivita' sportive all'aperto
o al chiuso, se svolte in condizioni di sicurezza rispetto al rischio
di contagio, c), e comma 5)), fino al decimo giorno  successivo  alla
data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al
SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per
la rilevazione di SARS-CoV-2, anche  presso  centri  privati  a  cio'
abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora  sintomatici,
al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. 
  3. Con circolare  del  Ministero  della  salute  sono  definite  le
modalita' attuative dei commi 1 e 2.  La  cessazione  del  regime  di
isolamento di cui al comma 1 consegue all'esito negativo di  un  test
antigenico rapido o molecolare  per  la  rilevazione  di  SARS-CoV-2,
effettuato  anche  presso  centri  privati  a  ciò   abilitati.   In
quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche,
al  dipartimento  di  prevenzione  territorialmente  competente   del
referto, con esito  negativo,  determina  la  cessazione  del  regime
dell'isolamento.». 

Gestione casi sintomatici e riammissione al lavoro – approfondimento

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