Covid Manager nei cantieri: i possibili compiti e responsabilità

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L’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha comportato, nella conduzione dei cantieri edili e stradali, una serie di problematiche sanitarie ed economiche, e l’assunzione di nuove responsabilità in capo a tutte le figure che operano nei cantieri: è dunque auspicabile individuare una figura di Manager Covid-19 nei cantieri che si occupi dell’attuazione, monitoraggio e controllo delle misure anti-contagio?

Pur non essendo richiamata nella normativa di riferimento, e fermo restando il quadro dei soggetti della prevenzione aziendale definito nel Testo Unico di Sicurezza, non mancano iniziative regionali e casi di studio in cui si prospetta questa figura

Quali potrebbero essere i suoi compiti e le sue mansioni alla luce del Protocollo Covid-19 nei cantieri adottato nel marzo 2020?

Cosa dice il Protocollo Cantieri?

Il principale riferimento per le misure di sicurezza nei cantieri in azienda è il “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro nei cantieri edili”.

Edito dal Ministero dello Infrastrutture e dei Trasporti in data 14 marzo 2020, è stato integrato in data 24 aprile 2020 dal Ministero e successivamente riproposto nei successivi decreti COVID fino all’ultimo del 2 marzo 2021 (allegato 13 –vedi il nostro aggiornamento sul DPCM ancora in vigore).

Il protocollo fornisce indicazioni operative finalizzate a incrementare nei cantieri l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento per l’epidemia di COVID-19: il rischio COVID è considerato rischio biologico generico.

Le prescrizioni riguardano specificamente i titolari del cantiere e tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere. Si richiede al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione di integrare nel PSC

  • la stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari;
  • adegua la progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente protocollo, assicurandone la concreta attuazione

Non viene però fatto alcun riferimento specifico ad una figura espressamente dedicata al monitoraggio sull’attuazione delle misure anti-Covid 19 in cantiere.

L’iniziativa della Regione Veneto: il Referente Unico Covid o Covid manager

Un buono spunto è arrivato dalla Regione Veneto: l’Area Sanità e Sociale – Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria, durante la Fase 2 dell’emergenza ha prodotto un Documento dal titolo: “Nuovo coronavirus (SARS-CoV-2). Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari – Manuale per la riapertura delle attività produttive” (del 12 maggio).

Il Manuale dettaglia i compiti di una figura specifica: il “Referente Unico Covid” o “Covid Manager” con compiti di coordinamento per l’applicazione delle misure anti-contagio in azienda.

Cosa fa il Covid Manager individuato dalla Regione Veneto

Il Manuale si preoccupa a confermare le figure e responsabilità delineate nel Testo Unico di Sicurezza, ma fornisce qualche dettaglio in più su questa figura:

”Premesso che anche per l’attuazione delle misure di prevenzione dal contagio da SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro rimangono confermati ruoli e responsabilità previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per ogni azienda potrà essere individuato dal datore di lavoro un referente unico (“COVID Manager”), con funzioni di coordinatore per l’attuazione delle misure di prevenzione e controllo e con funzioni di punto di contatto per le strutture del Sistema Sanitario Regionale.

Tale referente deve essere individuato tra i soggetti componenti la rete aziendale della prevenzione ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, verosimilmente nella figura del Datore di Lavoro stesso (soprattutto per le micro- e piccole aziende) o del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), o comunque tra i soggetti aventi poteri organizzativi e direzionali.

Rimane confermata in capo a dirigenti e preposti di ciascuna organizzazione aziendale, in sinergia con il comitato previsto dal protocollo nazionale di regolamentazione, la vigilanza e la sorveglianza dell’attuazione delle misure di prevenzione, sulla base dei compiti e delle attribuzioni di ciascuno come ripartiti dal datore di lavoro”.

Compiti del Manager COVID-19: una proposta operativa su Ambiente&Sicurezza sul Lavoro

All’interno della rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro, Fabio Abbruzzese (Ingegnere) ha sviluppato un esempio pratico per la stima dei costi della sicurezza per il contrasto alla pandemia da COVID-19 in un cantiere stradale temporaneo (articolo disponibile sul numero di aprile 2021 per utenti abbonati: scopri come abbonarti!) .

L’autore ritiene necessario prevedere nel PSC o nel suo aggiornamento, nel caso di lavori già avviati, la presenza in cantiere dell’“Addetto alla sicurezza per il Covid-19” (ASC).

Si tratta di una figura idoneamente formata dal personale qualificato (RSPP, ASP, RSC, ecc.) dell’impresa appaltatrice, presente in cantiere in almeno due addetti, anche per garantire eventuali impedimenti temporanei di uno di essi.

Infine, l’autore dettaglia i compiti dell’Addetto alla sicurezza per il Covid-19  o “Covid Manager” dei cantieri, i costi della sua attività e la sua formazione.

Vediamoli di seguito.

I compiti del Manager Covid nei cantieri

In linea di massima l’ASC dovrà svolgere in cantiere i seguenti compiti e mansioni:

  • presidiare l’ingresso del cantiere e controllare l’entrata e l’uscita degli operai;
  • misurare la temperatura degli operai con termo scanner od altri strumenti similari;
  • controllare l’accesso dei fornitori e dei visitatori del cantiere;
  • gestire il magazzino dei DPI ed in particolare distribuire le mascherine agli operai,i guanti mono uso, le tute, gli occhiali ecc.;-sostituire i detergenti alcolici esauriti, le salviette mono uso, i rotoloni di carta ecc.;-presenziare alle turnazioni della mensa ecc.
  • controllare l’effettuazione della pulizia e della sanificazione degli ambienti, degli automezzi e degli attrezzi di lavoro.

Costi dell’attività dell’Addetto alla sicurezza per il Covid-19

Secondo l’autore, l’impresa dovrebbe essere ristorata da un’ora sino a un massimo di otto ore di preposto per ogni giorno di lavoro.

Il numero di ore da compensare è funzione

  • delle dimensioni del cantiere,
  • del numero di operai e di tecnici presenti giornalmente e quindi
  • dell’impegno cui dovrà attendere l’ASC.

Formazione minima del Manager COVID-19

La figura del Manager Covid di cantiere o “Addetto alla sicurezza per il Covid-19” (ASC), deve essere figura idoneamente formata da parte del personale qualificato (RSPP, ASP, RSC,ecc.) dell’impresa appaltatrice.

Il corso di formazione dovrebbe avere una durata di almeno tre ore. Inoltre, sarebbe opportuno lasciare traccia dello svolgimento del corso, con un verbale da redigere dal docente e firmato dai partecipanti per l’attestazione della presenza.

Le misure del Protocollo COVID-19 nei Cantieri

Ma quali sono le misure di contrasto al virus Covid-19 che potrebbero essere svolte da un Manager Covid di cantiere?

In line adi massimo l’autore prefigura i seguenti compiti e mansioni:

  • gli obblighi generali per i lavoratori, le modalità di ingresso in cantiere;
  • le modalità di accesso dei fornitori esterni;
  • la pulizia e la sanificazione dei locali di cantiere;
  • la presenza di operai contagiati;
  • i numeri telefonici utili di sicurezza;
  • le precauzioni igieniche personali, i dispositivi di protezione individuale (DPI);
  • le procedure di smaltimento dei DPI usati, la gestione degli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori; distributori di bevande e/o snack ecc.);
  • la gestione di entrata e uscita del personale dipendente;
  • gli spostamenti interni al cantiere;
  • le riunioni, la gestione di una persona sintomatica in cantiere;
  • la sorveglianza sanitaria;
  • il medico competente.

Emergenza COVID-19 e aggiornamento POS e PSC

Conseguentemente nei lavori già avviati, il CSE dovrà integrare il PSC per

  • prevedere le necessarie misure atte a contenere la diffusione del virus;
  • stabilire il numero massimo del personale operaio e impiegatizio (tecnico e amministrativo) presente giornalmente in cantiere e
  • determinare i maggiori costi della sicurezza.

Il POS dell’impresa appaltatrice scenderà in dettaglio, aggiornando l’organigramma di cantiere, ed evidenziando

  • il numero aggiuntivo di WC chimici;
  • il numero dei lavandini;
  • la cartellonistica riportante le corrette prassi igieniche;
  • per il servizio mensa in cantiere, il numero di turni da effettuare sulla base dello spazio disponibile degli ambienti e delle distanze minime di sicurezza.

Allegati

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico

Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.

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Antonio Mazzuca

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in "Gestione integrata di salute e sicurezza nell'evoluzione del mondo del lavoro" INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19). Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore. Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro. Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter). Contatti: Linkedin Mail: a.mazzuca@insic.it