In Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione (LEGGE 19 maggio 2022, n. 52) del DL Riaperture DL 24/2022 del 24 marzo 2022 (qui il testo definitivo) coordinato con le numerose modifiche emerse in sede parlamentare.
Vediamo tutte le previsioni già in vigore dal 1° Maggio 2022, le proroghe e le novità emerse.
Nell'articolo
DL 24/2022 convertito: cosa prevede?
Il Decreto Riaperture, DL 24/2022 convertito regola la caduta delle restrizioni dopo la fine dello stato di emergenza e riguarda le seguenti tematiche
- Mascherine sui luoghi di lavoro e nelle attività socio-economiche e ricreative: via l’obbligo salvo i luoghi di lavoro privati (art.5);
- Certificazioni verdi Covid-19 – Green Pass sui luoghi di lavoro e nelle attività socio-economiche e ricreative (art.6 e 7);
- Formazione in salute e sicurezza: equiparazione modalità in presenza con sincrona a distanza (art. 9-bis).
- Proroga Smart Working nei luoghi di lavoro privati (art. 10 con richiamo all’Allegato B);
- Proroga Sorveglianza sanitaria eccezionale nei luoghi di lavoro (art. 10 con richiamo all’Allegato B);
Inoltre prevede la fine di specifiche attività connesse con la fine dello Stato di emergenza (chiuso il 30 maro 2022) :
- Fine dell’attività delle funzioni del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 (art.2)
- Fino al 31 dicembre 2022 il Ministero della Salute potrà disciplinare con Ordinanza gli ingressi nel territorio nazionale e l’adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia di COVID-19: si veda l’aggiornamento del Protocollo Covid-19 nei luoghi di lavoro con l’accordo delle Parti sociali del 6 maggio 2022 (art.3).
Restano poi in vigore le
- Regole Isolamento e autosorveglianza (art.4);
- Obblighi vaccinali (art.8) per alcune categorie di soggetti.
Certificazioni verdi COVID, Green Pass sul lavoro: cosa cambia dal 1°Maggio 2022 (art.6)
Dal 1° maggio 2022 sono decaduti tutti gli obblighi di Green pass base e rafforzato sulle principali attività economiche e socio-ricreative.
Accesso al luogo di lavoro: dal 1°maggio via l’obbligo di Green Pass (art.6 e 8)
Dal 1° maggio viene eliminato l’obbligo di Green pass dai
- luoghi di lavoro pubblico e privato: da parte di tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo e anche sulla base di “contratti esterni”, la propria attività lavorativa o di formazione, anche in qualità di discenti, o di volontariato (ovvero in qualità di operatori del servizio civile universale,
- uffici giudiziari da parte dei magistrati, (ivi compresi quelli onorari), dei giudici popolari, dei difensori, dei consulenti, dei periti e degli altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della giustizia (sono esplicitamente esclusi dall’obbligo in oggetto i testimoni e le parti del processo);
- luoghi di esercizio delle funzioni dei soggetti titolari di cariche pubbliche elettive o di cariche istituzionali di vertice.
Inoltre dal 30 aprile 2022 via l’obbligo del “green pass base”
- per l’accesso alle strutture della formazione superiore (art.6 comma 4)
- sui mezzi di trasporto (art.6 comma 5)
Green pass: dove esibirlo dal 30 aprile?
In base all’art. 7 comma 2, fino al 31 dicembre 2022 è consentito l’accesso alle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie, hospice e reparti di degenza delle strutture ospedaliere ai soggetti provvisti di certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo (booster) successiva al ciclo vaccinale primario senza ulteriori condizioni.
Mascherine sul lavoro: cosa cambia dal 1° maggio 2022 (art.5)
A partire dal 1° maggio 2022 decade formalmente l’obbligo di mascherina anche al chiuso per effetto del DL 24/2022.
Come abbiamo visto, sui luoghi di lavoro, restando in vigore il Protocollo Covid-19 sui luoghi di lavoro, aggiornato il 4 maggio scorso con l’Accordo delle Parti sociali e Governo , è stato confermato
- nei luoghi di lavoro privati: obbligo di mascherina chirurgica (come previsto dal Protocollo)
- nei luoghi di lavoro pubblici: nessun obbligo di mascherina salvo l’obbligo di FFP2 nei casi indicati dalla Circolare n. 1/2022.
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Formazione: modalità in presenza e modalità sincrona ammesse per la sicurezza sul lavoro
Come abbiamo visto nel precedente aggiornamento, il DL Riaperture contiene l’art. 9-bis (aggiunto nel corso dell’esame svoltosi in prima lettura al Senato) che, nelle more dell’adozione dei nuovi Accordi per la formazione (di cui all’articolo 37, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato dal DL Fiscale), ammette che la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro possa essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona.
Ciò vale tranne che nel caso di quelle attività formative per le quali siano previsti un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza.
[Leggi il nostro approfondimento]
Proroghe Lavoro Agile/Smart Working semplificato: proroga 2022 (art.10)
In base all’art. 10 del DL Riaperture Convertito viene disposta la proroga dello Smart Working semplificato sia per dipendenti con figli a carico, che per i fragili che per i lavoratori del settore privato in generale, ma con scadenze diverse.
Proroghe lavoro agile al 31 luglio 2022 per lavoratori fragili e per lavoratori con figlio minore di 14 anni
L’articolo 10, comma 2 proroga sino al 31 luglio 2022 lo svolgimento della prestazione in modalità agile in forma semplificata -prescindendo quindi dagli accordi individuali generalmente richiesti dalla normativa vigente- i soggetti individuati all’Articolo 90, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, (convertito, conmodificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77):
- i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14 (a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attivita’ lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore)
- lavoratori fragili: definiti come “lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da morbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria” eccezionale”.
In base al comma 2 dell’art. 90 del DL 34/2020 (prorogato fino al 31 luglio 2022) la prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.
Proroghe lavoro agile al 31 agosto 2022 per lavoratori del settore privato
L’articolo 10, comma 2-bis proroga sino al 31 agosto 2022 per i lavoratori del settore privato, lo svolgimento della prestazione in modalità agile in forma semplificata –prescindendo quindi dagli accordi individuali generalmente richiesti dalla normativa vigente- prorogando le disposizioni ci cui all’Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).
Quindi il 31 agosto 2022 scade
- il termine dell’obbligo, per i datori di lavoro privati, di comunicare, in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (art. 90, co. 3);
- la possibilità per i datori di lavoro privati di applicare la modalità di lavoro agile ad ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati in materia dalla normativa vigente, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti (art. 90, co. 4).
In base all’art.90 comma 3 e 4 prorogati al 31 agosto 2022 dal DL Riaperture, i datori di lavoro del settore privato potranno (continuare a) comunicare al Ministero del lavoro, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
In base all’art.90 comma 4 prorogato al 31 agosto 2022 dal DL Riaperture, la modalità di lavoro agile disciplinata dalla legge sullo Smart Working (articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81), può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali.
In base all’art.90 comma 4 prorogato al 31 agosto 2022 dal DL Riaperture, gli obblighi di informativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81 possono essere assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione INAIL.
Sorveglianza sanitaria eccezionale: proroga al 31 luglio 2022 (art.10)
L’articolo 10 comma 2 del DL Riaperture proroga fino al 31 luglio 2022 l’applicazione delle disposizioni in materia di Sorveglianza sanitaria “eccezionale” per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio (in Articolo 83, commi 1, 2 3, D.L. 34/2020 -convertito con L. 77/2020)
La Sorveglianza è infatti richiamata nell’Allegato B del DL Riaperture (insieme allo Smart Working).
In base all’art. 83 del DL 34/2020 (prorogato dal DI Riaperture al 31 luglio 2022), i datori di lavoro pubblici e privati, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV, devono assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio.
In base all’art. 83 del DL 34/2020 (prorogato dal DI Riaperture al 31 luglio 2022), sono quei lavoratori maggiormente esposti a rischio contagio in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.
In base all’art. 83 del DL 34/2020 (prorogato dal DI Riaperture al 31 luglio 2022) nel caso non ci sia obbligo di nominare il medico competente (ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/08), i datori di lavoro potranno chiedere ai servizi territoriali INAIL che tale sorveglianza sanitaria possa essere svolta da propri medici del lavoro (ferma restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale).
L’INAIL provvede alle richieste di sorveglianza sanitaria eccezionale avvalendosi del contingente di personale di 200 medici specialisti di cui all’articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sulla base di specifiche tariffe
In base all’art. 83 del DL 34/2020 (prorogato dal DI Riaperture al 31 luglio 2022) qualora, a seguito dell’esperimento delle procedure di sorveglianza sanitaria fosse accertata la inidoneità del lavoratore alla mansione, ciò non potrebbe in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.
Strutture dell’emergenza: cosa cambia dal 1° aprile 2022
Il decreto inoltre stabilisce
- Capo della Protezione civile: cessazione dei poteri emergenziali e attribuzione di poteri per gestire il rientro alla normalità
- Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19: è istituita un’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che si coordinerà con il ministero della Salute. Dal 1° gennaio 2023 il ministero della Salute subentra nelle funzioni
- Personale Covid: il personale per l’emergenza viene prorogato fino alla fine delle lezioni e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per la proroga sono disponibili ulteriori 204 milioni, oltre le somme già stanziate.
Stato di emergenza: fine al 31 marzo 2022. Cosa significa?
Con la chiusura dello Stato di emergenza il 31 marzo 2022:
- il Comitato tecnico Scientifico si scioglie formalmente (art.2) ;
- le funzioni del Commissario straordinario per l’emergenza vengono affidate ad una Unità per il completamento della vaccinazione in una fase di transizione fino al 31 dicembre per poi tornare al Ministero Salute (art.2);
- arriva la fine del sistema delle zone colorate;
- prevista l’eliminazione delle quarantene precauzionali;
- superamento del green pass dal 1° maggio;
- superamento dello smart working semplificato e della sorveglianza sanitaria eccezionale dal 31 luglio 2022 e 31 agosto 2022.
Sistema a colori per le Regioni
Verrà superato definitivamente: non verranno più prodotte le ordinanze del Ministero della Salute di variazione delle Regioni (vedi la Mappa epidemiologica) ma non il Monitoraggio che continuerà a verificare l’evoluzione epidemiologica.
Protocolli anti-contagio (art.3)
In base all’Art. 3 del Decreto, il Ministero della Salute, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022 può:
- adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali,
- può introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l’estero, nonché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.
Questo è il nuovo contenuto dell’art. 10 bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1° aprile 2022.
Le nuove regole per l’isolamento dal 1°aprile (art.4)
In base alle nuove regole per Isolamento e autosorveglianza (in modifica al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 si inserisce l’art. 10-ter) dal 1°aprile:
- è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all’accertamento della guarigione.
- coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. Una successiva Circolare definirà le modalità attuative.
Obbligo vaccinale per alcune professioni: cosa cambia?
Introdotto per alcune professioni (ultracinquantenni lavoratori o meno, personale sanitario, rsa, lavoratori strutture sanitarie, scuole, e comparto sicurezza e forze dell’ordine), resta vigente fino al 31 dicembre 2022 con la sospensione dal lavoro per:
- gli esercenti le professioni sanitarie;
- lavoratori negli ospedali;
- RSA.
Per approfondire sullo Stato di Emergenza: cos’è e come funziona?
Leggi l’articolo:
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Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.
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