In questa pagina forniamo le indicazioni essenziali sui Certificati verdi Covid o Green Pass Italia distinti in Green Pass rafforzato e Green Pass base, che permetteranno di accedere a specifici luoghi di lavoro (in base alla normativa in corso), accedere ad eventi e manifestazioni e spostarsi liberamente nei confini nazionali ed europei!
Cosa sono i Green Pass, come scaricarli? chi li rilascia e quanto durano? in quali attività sono essenziali e quali sono gli atti normativi di riferimento? Cosa sono i Super Green Pass, o Green Pass “rafforzati”?
Per approfondire sulla normativa di riferimento in materia di Certificazioni verdi covid-10 sul lavoro, suggeriamo la consultazione della nostra Scheda normativa sul Green Pass e Lavoro .
Nell'articolo
Cos’è il Super Green Pass?
Per Super Green Pass o “Green Pass rafforzato” si intende la Certificazione verde COVID-19 attestante
- l’avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2
- o la guarigione dall’infezione Covid-19.
(Ai sensi dell’art. 9 comma 2 del DL 152/2021)
(fonte: Governo.it)
Super Green Pass: la normativa
Il Super Green Pass è stato introdotto e regolato con:
DL n.52/2021 (Decreto Riaperture) agli articoli:
- Art.9 Certificazioni verdi (nozioni e tipologie di Certificazioni verdi e loro durata)
- Art. 9 bis: Impiego certificazioni verdi COVID-19 (lista di attività per le quali occorre il Green pass base o il Super Green Pass).
La normativa del DL Riaperture in materia di Certificazioni verdi (Green Pass base e Green Pass rafforzato (o “Super Green Pass) sono state modificate nel tempo in base all’evoluzione della situazione epidemiologica:
- Il DL 172/2021 (Decreto Covid di Dicembre) ha modificato la durata delle certificazioni a partire sia dalla prima dose che dalla dose di richiamo.
- Il DL 221/21 (Decreto FESTIVITA’) ha ulteriormente imposto restrizioni: a partire dal 10 gennaio 2022 (fino alla fine dell’emergenza) sarà necessario il Super Green Pass per accedere a specifiche attività (vedi sotto le novità). Inoltre, la durata del Green Pass Rafforzato passa da 9 a 6 mesi a partire dalla fine del ciclo di vaccinazione primaria o dalla data della dose di richiamo.
- L’ultimo DECRETO COVID di Dicembre, DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 229, in vigore dal 1°gennaio 2022 ha ulteriormente esteso le attività per le quali, a partire dal 10 gennaio 2022 è necessario il Green pass rafforzato e ha modificato le attuali regole per le quarantene.
- Il DECRETO COVID di Gennaio ’22 – DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1, che introduce l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni di età, ha ulteriormente imposto il Super green Pass ai lavoratori a partire dai 50 anni di età!
Per quali attività occorre il Super Green Pass a partire dal 10 gennaio 2021?
A partire dal 10 gennaio 2021 e fino alla fine dell’emergenza epidemiologica (stato di emergenza fissato attualmente al 31 marzo 2021) il Green pass rafforzato o Super Green Pass è richiesto per le seguenti attività :
- piscine, palestre e sport di squadra al chiuso;
- musei e mostre;
- i centri benessere al chiuso;
- centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
- parchi tematici e di divertimento;
- per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia) al chiuso;
- sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.
- per la ristorazione, per il consumo anche al banco dal 25 dicembre al 31 gennaio 2022 (Art. 5 del DL 221/21).
- alberghi e strutture ricettive;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- sagre e fiere;
- centri congressi;
- servizi di ristorazione all’aperto;
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
- piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
- centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto
- l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
Quando e dove serve il Super Green pass?
A decorrere dal 29 novembre 2021, il Green Pass rafforzato è richiesto in zona gialla e arancione.
- Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, è richiesto anche in zona bianca per alcune attività (vedi sotto la tabella Governativa).
- A partire dal 10 gennaio 2022 fino alla fine dell’emergenza epidemiologica) sarà necessario per accedere a diverse attività economiche (vedi sotto le novità del DL FESTIVITA’ – DL 221/21+ Dl Covid 19)
Quanto dura il Super Green Pass?
Dal 1° febbraio 2022 la durata del Green pass vaccinale (o Super Green pass) è ridotta dagli attuali 9 mesi a 6 mesi.
(Art. 3 del Decreto Festività DL 221/21 modifica l’articolo 9 del DL 52/2021).
A cosa serve il Super Green Pass?
Il Green pass “rafforzato” è richiesto in zona bianca, in zona gialla e in zona arancione per accedere ad attività e servizi che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni sulla base della normativa vigente, e nel rispetto della disciplina della zona bianca.
- Spettacoli;
- Spettatori di eventi sportivi;
- Ristorazione al chiuso;
- Feste e discoteche;
- Cerimonie pubbliche.
Si veda al riguardo la Tabella delle attività consentite realizzata dal Governo:
Super Green Pass: cosa cambia dal 10 gennaio 2021? – DL Festività 221/21+ DL Covid 19 – Agg. 30/12/21
In base al DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221 o DECRETO COVID (che proroga lo stato di emergenza al 31 marzo 2022) a partire dal 10 gennaio 2022 e fino alla fine dell’emergenza epidemiologica nazionale (quindi attualmente al 31 marzo 2022) si estende (Art.8) l’obbligo di Green Pass rafforzato (o Super Green Pass) a:
- piscine, palestre e sport di squadra al chiuso;
- musei e mostre;
- i centri benessere al chiuso;
- centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
- parchi tematici e di divertimento;
- per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia) al chiuso;
- sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.
- per la ristorazione, per il consumo anche al banco dal 25 dicembre al 31 gennaio 2022 (Art. 5 del DL 221/21).
- alberghi e strutture ricettive;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- sagre e fiere;
- centri congressi;
- servizi di ristorazione all’aperto;
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
- piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
- centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto
- l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
Che differenza c’è fra Super Green Pass e Green Pass base?
Il green pass base indica la Certificazione verde COVID19 attestante
- l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.
A cosa serve il Green Pass ordinario?
In area bianca il Green Pass base, (quello da test antigenico rapido o molecolare) basta per l’accesso ai luoghi di lavoro e per l’esercizio di diverse attività in zona bianca.
Si veda al riguardo la Tabella delle attività consentite realizzata dal Governo:
Attenzione: a partire dal 10 gennaio 2022 e fino alla fine dell’emergenza epidemiologica, il DL 221/2021 (DL Festività) ha escluso per i possessori del Green Pass Base l’accesso a determinate attività (vedi elenco sopra)
Quando vale il Green Pass (ordinario)?
Il Green Pass Base (o ordinario) ha una validità di
- quarantotto ore dall’esecuzione del test antigenico rapido e
- settantadue ore dall’esecuzione del test molecolare.
Come ottenere il green pass base?
Il Green Pass Base (o ordinario) viene prodotto su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test.
Green Pass base: normativa di riferimento
Il Green Pass ordinario è regolato all’art. 9 comma 2 lettera c) del DL 152/2021.
Il DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 introduce l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni di età e stabilisce all’art.3 che l’utilizzo del Green pass base (da tampone/guarigione/vaccinazione) sarà necessario
A partire dal 20 gennaio 2022 per l’accesso ai seguenti servizi e attività:
- servizi alla persona;
- colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.
A partire dal 1° febbraio 2022 per l’accesso a:
- pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, (individuate con apposito DPCM).
Certificati verdi in Italia: da quando?
- Dal 1° luglio la Certificazione verde COVID-19 (green pass) sarà valida e renderà più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell’Unione europea e dell’area Schengen.
- Per le vaccinazioni già effettuate, i certificati saranno resi disponibili entro il 28 giugno, (via sms o email perviene il codice per avvenuta vaccinazione, test negativo o la guarigione da COVID-19).
Cosa sono i Certificati verdi Covid /Green Pass?
È una certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In Italia, viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute.
Il Certificato verde attesta di:
- aver fatto la vaccinazione anti COVID-19;
- essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore;
- essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.
Green Pass Covid: a cosa servono?
La Certificazione verde COVID-19 potrà essere richiesta:
- per partecipare a eventi pubblici/celebrazioni (matrimoni);
- per accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre struttur;
- spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione“.
Certificati verdi: chi li rilascia?
- La Certificazione verde COVID-19, in Europa “EU Digital COVID Certificate”, viene rilasciata in Italia dal Ministero della Salute in formato digitale e stampabile.
- Si può acquisire a diversi canali in modo autonomo con
- accesso tramite identità digitale (Spid/Cie);
- oppure con Tessera Sanitaria (o con il Documento di identità se non si è iscritti al Ssn) in combinazione con il
- codice univoco ricevuto via email o sms;
- nel Fascicolo sanitario elettronico; tramite l’App “Immuni”.
Green Pass: come ottenerlo?
L’art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 attribuisce alla Piattaforma nazionale-DGC l’emissione, il rilascio e la verifica delle certificazioni verdi COVID-19; sono disponibili però più canali, con o senza identità digitale, in piena autonomia o con un aiuto.
I canali per ottenere i green pass covid/certificati verdi Covid sono:
- Piattaforma nazionale DGC
- Fascicolo Sanitario Elettronico
- App (immuni e IO)
- Con l’aiuto di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, farmacie.
Green Pass: come richiederlo?
La Certificazione verde COVID-19 può essere ottenuta:
- Con identità digitale – Dopo esserti autenticato con le tue credenziali SPID o CIE, puoi acquisire la Certificazione verde COVID–19 tramite il sito dedicato del governo.
- Con Tessera Sanitaria o documento di identità – Puoi ottenere la Certificazione verde COVID–19 senza utilizzare l’identità digitale (SPID o CIE). Se possiedi la Tessera Sanitaria inserisci:
- le ultime 8 cifre del numero identificativo della tua tessera sanitaria,
- la data di scadenza della stessa,
- uno dei codici univoci ricevuti con: il tampone molecolare (CUN),
- il tampone antigenico rapido (NRFE),
- il certificato di guarigione (NUCG).
- In alternativa a questi codici, inserire il codice autorizzativo (AUTHCODE) ricevuto via e-mail o SMS ai recapiti comunicati in sede di prestazione sanitaria.
- Se non possiedi la Tessera Sanitaria, in quanto non iscritto al SSN
- Inserire il tipo e numero di documento fornito in sede di esecuzione del tampone o di emissione del certificato di guarigione,
- la data di scadenza della stessa,
- uno dei codici univoci ricevuti con:
- il tampone molecolare (CUN);
- il tampone antigenico rapido (NRFE);
- il certificato di guarigione (NUCG).
- In alternativa a questi codici, inserire il codice autorizzativo (AUTHCODE) ricevuto via e-mail o SMS ai recapiti comunicati in sede di prestazione sanitaria.
- Tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico – acquisibile accedendo al proprio Fascicolo Sanitario Elettronico, con le modalità previste nella Regione di assistenza. La Certificazione verde COVID-19 è messa a disposizione in formato scaricabile e stampabile (PDF).
- Tramite App Immuni – Puoi acquisire la Certificazione verde COVID-19 utilizzando l’App Immuni attraverso l’apposita sezione “EU digital COVID certificate” visibile nella schermata iniziale della APP. Per ottenere la Certificazione verde COVID-19 occorre inserire:
- le ultime 8 cifre del numero identificativo della tessera sanitaria,
- la data di scadenza della stessa,
- uno dei codici univoci ricevuti con: il tampone molecolare (CUN), il tampone antigenico rapido (NRFE), il certificato di guarigione (NUCG).
- In alternativa a questi codici, inserire il codice autorizzativo (AUTHCODE) ricevuto via e-mail o SMS ai recapiti che hai comunicato in sede di prestazione sanitaria.
La Certificazione verde COVID–19 viene mostrata a video e il QR code salvato nel dispositivo mobile in modo che possa essere visualizzato e mostrato anche in modalità offline.
- Tramite App IO – Presto sarà possibile acquisire la Certificazione verde COVID-19 utilizzando l’App IO, ricevendo direttamente un messaggio ogni volta che la Piattaforma nazionale rilascerà un certificato intestato al richiedente.
- Con l’aiuto di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, farmacie – Il medico e il farmacista, accedendo con le proprie credenziali al Sistema Tessera Sanitaria, potranno recuperare la Certificazione verde COVID-19. Serviranno il codice fiscale e i dati della Tessera Sanitaria da mostrare loro. La Certificazione verde COVID-19 verrà consegnata in formato cartaceo o digitale.
Quanto dura il Green Pass?
La durata della Certificazione varia a seconda della prestazione sanitaria a cui è collegata.
In caso di vaccinazione: per la prima dose dei vaccini che ne richiedono due | la Certificazione sarà generata dal 15° giorno dopo la somministrazione | avrà validità fino alla dose successiva |
Nei casi di seconda dose o dose unica per pregressa infezione | la Certificazione sarà generata entro un paio di giorni | avrà validità per 180 giorni (sei mesi) dalla data di somministrazione |
In caso di vaccino monodose | la Certificazione sarà generata dal 15° giorno dopo la somministrazione | avrà validità per 270 giorni (circa nove mesi) |
Nei casi di tampone negativo | la Certificazione sarà generata in poche ore | avrà validità per 48 ore dall’ora del prelievo |
In caso di guarigione da COVID-19 | la Certificazione sarà generata entro il giorno seguente | avrà validità per 180 giorni (6 mesi) |
Certificati verdi Covid: FAQ e informazioni utili
- Sulla neonata Piattaforma DGC è disponibile una sezione dedicata alle FAQ, per fornire informazioni su emissione, acquisizione, utilizzo, validità e verifica delle certificazioni verdi COVID-19, agli interessati e agli operatori coinvolti.
- Per assistenza tecnica si può contattare il Call center 800 91 24 91 (attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20) o scrivere a cittadini@dgc.gov.it.
- Per informazioni su aspetti sanitari: numero di pubblica utilità 1500 (attivo tutti i giorni 24 ore su 24).
Il DPCM 17 giugno 2021 e la Piattaforma nazionale-DGC
Il DPCM 17 giugno 2021 regola il funzionamento della Piattaforma nazionale-DGC, il controllo delle certificazioni, il trattamento dei dati personali e le informative di sicurezza oltre alle specifiche tecniche su funzioni e servizi.
Chi controlla i green pass/certificati verdi Covid?
In base al DPCM 17 giugno 2021, il controllo delle certificazioni verdi COVID-19 spetta:
- ai pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni;
- al personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi;
- ai soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali viene prescritto, e ai loro delegati;
- al proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività , e ai loro delegati;
- ai vettori aerei, marittimi e terrestri, e ai loro delegati;
- ai gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali.
Green Pass Europeo, come funziona?
- La Certificazione verde COVID-19 – EU digital COVID certificate o “Green Pass europeo” nasce su proposta della Commissione europea per agevolare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell’Unione europea durante la pandemia di COVID-19.
- La Commissione europea ha creato una piattaforma tecnica comune (gateway), attiva dal 1° giugno 2021, per garantire che i certificati emessi dagli Stati europei possano essere verificati in tutta l’UE.
- Il Regolamento europeo sulla Certificazione verde COVID-19 – EU digital COVID certificate, approvato il 9 giugno 2021 dal Parlamento europeo, prevede che gli Stati dell’Ue non possano imporre ulteriori restrizioni di viaggio ai titolari di certificati – come quarantena, autoisolamento o test – a meno che “non siano necessarie e proporzionate per salvaguardare la salute pubblica”.
- L’Europarlamento ha recentemente dato il suo via libera ai certificati verdi COVID-19 EU : dal 1°luglio il certificato COVID digitale dell’UE entra in vigore in tutta l’UE:
Green pass europeo: cosa attesta?
Il Green Pass europeo attesterà:
- se la persona è stata vaccinata contro il coronavirus;
- si è sottoposta a un test di esito negativo;
- o è guarita dal coronavirus negli ultimi 6 mesi.
Green pass europeo: come ottenerlo?
La sua emissione sarà di competenza dalle autorità nazionali e sarà disponibile sia in formato digitale (ad esempio per smartphone e tablet) che in formato cartaceo.
Entrambi i formati disporranno di un codice QR che permetterà la lettura delle informazioni essenziali al momento del viaggio.
- Scopri come funziona il sistema europeo dei certificati verdi nel nostro aggiornamento.
Certificazioni verdi ottenute all’estero: sono valide?
In base al DPCM 17 giugno 2021 (art.2):
- le certificazioni verdi COVID-19, rilasciate in conformità al diritto vigente di uno Stato membro dell’Unione europea è riconosciuto come equivalente a quella rilasciata in ambito nazionale, conformemente alla normativa dell’Unione europea e ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute;
- Le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea e validate da uno Stato membro sono riconosciute come equivalenti a quelle rilasciate in ambito nazionale e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
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