Green Pass nella PA: regole per le verifiche ed il controllo

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Il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 ottobre 2021 adotta le linee guida per il controllo del possesso del Green Pass (certificazione verde COVID-19) da parte dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni.

Vediamo come si articola l’obbligo, le sanzioni per chi non lo esibisce o possiede, chi è tenuto ad esibirlo e come cambierà la vita dei dipendenti pubblici all’indomani dell’addio alla modalità in smart working emergenziale stabilita con DPCM 23 settembre 2021.

Obbligo di Green Pass nella PA

L’obbligo di Green Pass nei luoghi di lavori pubblici è stato fissato con decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, che ha introdotto l’art. 9-quinquies nel Decreto Riaperture (decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito) che ha esteso a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni l’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. Green Pass), quale condizione per il primo accesso al luogo di lavoro.

[Vedi i nostri approfondimenti]

Certificazioni verdi nella PA: in quali amministrazioni?

L’obbligo si estende a tutto il personale

  • delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
  • il personale delle amministrazioni di cui all’art.3 del D.Lgs. n.165/2001
  • il personale delle Autorità amministrative indipendenti, comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d’Italia,
  • il personale degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale.

Esclusioni dall’obbligo di Green Pass nella PA

L’obbligo è escluso:

  • per i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare n. 35309 del 04/08/2021 “Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19”. Ill controllo sarà effettuato mediante lettura del QRcode (in corso di predisposizione e nel frattempo, previa trasmissione della documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza. Il medico competente – ove autorizzato dal dipendente – può informare il personale deputato ai controlli sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche.
  • Per gli Utenti della PA (coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l’erogazione del servizio che l’amministrazione è tenuta a prestare): necessaria la predisposizione di tutte le misure di contenimento e protocolli sanitari.

Green Pass e lavoro agile

Non è consentito in alcun modo individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso della certificazione verde.

In un passaggio dell’allegato si legge che l’entrata in vigore dell’obbligo di possedere ed esibire il Green Pass per accedere alla sede di servizio coincide con la cessazione del lavoro agile come una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nella pubblica amministrazione. “Conseguentemente, il massiccio ricorso al lavoro agile emergenziale, così come si è sviluppato nel corso della pandemia, è destinato a finire il 15 ottobre 2021”.

Green Pass nei luoghi pubblici: obblighi del lavoratore

Il personale dipendente – ancorché munito di Green Pass, è tenuto al rispetto di tutte le istruzioni fornite dal datore di lavoro per la riduzione del rischio di contagio, come, ad esempio, il divieto di recarsi sul luogo di lavoro in presenza di sintomi riconducibili alla malattia.

Gestione delle positività al Covid-19 nella PA

In caso di soggetto affetto da COVID-19, le amministrazioni dovranno porre in essere le misure già previste per tali circostanze,

  • obblighi informativi (isolamento e comunicazione del lavoratore che contrae il COVID-19 o si trova in quarantena);
  • revoca della certificazione verde eventualmente già acquisita;
  • no all’accesso sul luogo di lavoro.

Accesso al lavoro e obbligo di Green Pass nella PA

L’accesso del lavoratore presso il luogo di lavoro non è consentito in alcun modo e per alcun motivo a meno che lo stesso non sia in possesso della certificazione verde acquisita

  • perché ci si è sottoposti al vaccino da almeno quattordici giorni;
  • perché si è risultati negativi al tampone;
  • perché il soggetto è guarito dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.

Come esibire la certificazione verde Green Pass nella PA?

La certificazione va esibita in formato cartaceo o digitale. Esclusa l’autocertificazione.

Il Decreto ricorda che è un preciso dovere di ciascun dipendente ottemperare a tale obbligo a prescindere dalle modalità di controllo adottate dalla propria amministrazione.

Quando esibire il Green Pass?

Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell’accesso al luogo di lavoro.

Il lavoratore che dichiari il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile.

Green Pass nella PA chi deve averlo?

L’obbligo di Green Pass è esteso anche ad ogni soggetto – che non sia un semplice utente dei servizi resi dall’amministrazione – che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall’amministrazione.

Verifica del Green Pass nella Pubblica amministrazione

La verifica del Green Pass potrà avvenire anche manualmente attraverso l’utilizzo dell’app «VerificaC19», già disponibile negli store, ovvero attraverso l’integrazione dei sistemi informatici utilizzati per il termoscanner o per la rilevazione automatica delle presenze, (badge).

I visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro) dovranno, invece, essere muniti della certificazione verde ed esibirla su richiesta.

Il controllo del Green Pass nella PA: quali modalità

Il controllo sul possesso delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuato con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell’art. 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2021.

Chi controlla il Green Pass nella Pubblica amministrazione?

Il datore di lavoro è il soggetto preposto al controllo, ovvero il dirigente apicale di ciascuna amministrazione o soggetto equivalente, a seconda del relativo ordinamento.

In caso di strutture e della presenza di una o più sedi decentrati, il dirigente apicale può delegare con atto scritto a specifico personale, preferibilmente con qualifica dirigenziale, ove presenti.

Il Datore impartisce le modalità attuative secondo le quali i soggetti dallo stesso incaricati provvedono a effettuare materialmente le attività di controllo (siano esse costantemente attive o a campione).

Come svolgere il controllo del Green Pass nella Pubblica amministrazione?

L’accertamento può essere svolto all’accesso della struttura, a campione o a tappeto, con o senza l’ausilio di sistemi automatici.

Cosa fare in caso di Green Pass non valido o non esibito all’ingresso?

Il personale preposto al controllo vieterà al lavoratore senza Green Pass valido o che si rifiuti di esibirlo l’accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi.

Il preposto al controllo comunicherà con immediatezza all’ufficio competente il nominativo del personale al quale non è stato consentito l’accesso.

Cosa fare in caso di riscontro del Green Pass ad accesso effettuato?

Nel caso in cui tale accertamento non sia effettuato all’ingresso e si accerti, successivamente, che l’ingresso al luogo di lavoro è avvenuto senza il possesso della certificazione verde COVID-19, il personale dovrà essere

  • allontanato dalla sede di servizio,
  • sanzionato ai sensi dell’art. 9-quinquies, comma 8, del decreto-legge n. 52 del 2021,
  • considerato assente ingiustificato fino alla esibizione della certificazione verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative.

Quali sanzioni per chi non ha il Green Pass o rifiuta di esibirlo?

La medesima sanzione di cui sopra si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della citata certificazione.

In caso di accesso alle sedi in assenza di certificazione verde COVID-19, restano ferme le conseguenze disciplinari previste dagli ordinamenti di appartenenza del personale.

Sanzione per il lavoratore pubblico senza Green Pass

Qualora, a seguito dell’accertamento, il lavoratore risulti non essere in possesso della certificazione verde COVID-19, il Decreto distingue le conseguenze in base al momento della rilevazione

In caso di riscontro negativo del green pass all’ingresso

  • divieto di accesso alla struttura
  • invito ad allontanarsi.
  • Il preposto al controllo comunica con immediatezza, all’ufficio competente il nominativo del personale al quale non è stato consentito l’accesso;
  • ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative.

 In caso di controlli esclusivamente automatici, per l’eventualità di una mancata identificazione del soggetto sprovvisto di Green Pass, gli uffici competenti verificano le assenze dal servizio non dovute ad altro motivo legittimo tempestivamente comunicato e provvedono a comunicare all’interessato, anche con semplice mail, l’assenza ingiustificata rilevata, per poi procedere all’applicazione della disciplina ordinaria prevista per tale ipotesi.

In caso di riscontro negativo del green pass dopo l’accesso alla sede

Il dirigente che ha svolto l’accertamento, se del caso attraverso il responsabile della struttura di appartenenza,

  • intima al lavoratore sprovvisto di certificazione valida di lasciare immediatamente il posto di lavoro
  • comunica ai competenti uffici l’inizio dell’assenza ingiustificata che perdurerà fino alla esibizione della certificazione verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative.
  • avvio della procedura sanzionatoria di cui all’art. 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021 (che sarà irrogata dal Prefetto competente per territorio)
  • no alla permanenza del lavoratore nella struttura o adibizione a Smart-working ferma rimanendo la possibilità, per le giornate diverse da quella interessata, di fruire degli istituti contrattuali di assenza che prevedono comunque la corresponsione della retribuzione (malattia, visita medica, legge 104, congedo parentale…).

Riscontro Green pass e sanzioni in casi particolari

Nel Decreto si fanno poi specifica menzione ai controlli sulla certificazione verde su specifici soggetti che, a diverso titolo, o in diverse condizioni hanno accesso ai luoghi pubblici.

Riscontro Green Pass per fornitori esterni/personale in somministrazione

In caso di accertamento della mancanza del Green Pass da parte dei

  • soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni
  • personale in somministrazione

si procede con

  • l’allontanamento immediato,
  • tempestiva comunicazione al datore di lavoro dello stesso (ove esistente) per gli adempimenti di competenza.
  • Segnalazione all’Agenzia di somministrazione (per il solo personale in somministrazione)

Sanzioni per il personale pubblico sprovvisto di Green pass

L’art. 9 quinques del Decreto Riaperture stabiliva sanzioni specifiche per il personale che comunichi di non essere in possesso del green pass o qualora risulti privo della predetta certificazione al  momento  dell’accesso al luogo di lavoro:

  • assenza ingiustificata (i giorni di assenza non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio);
  • no a retribuzione, altro compenso o emolumento avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata;
  • sanzione da 600 a 1.500 euro

Tali sanzioni si applicano nei seguenti casi, individuati nel Decreto 12 ottobre 2021:

a) mancato accesso al luogo di lavoro dovuto all’accertamento del mancato possesso da parte del lavoratore della certificazione verde COVID-19 o alla mancata esibizione della stessa

 b) accesso sul luogo di lavoro senza il possesso della certificazione verde COVID-19.

Il quadro sanzionatorio sopra delineato non esclude, ovviamente, le responsabilità penale per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde COVID-19 o di utilizzo della certificazione altrui.

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Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico

Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.

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Antonio Mazzuca

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in "Gestione integrata di salute e sicurezza nell'evoluzione del mondo del lavoro" INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19). Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore. Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro. Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter). Contatti: Linkedin Mail: a.mazzuca@insic.it