Con DECRETO del 4 febbraio 2022 (in vigore dal 4 febbraio 2022) il Ministero Salute individua le patologie croniche
- con scarso compenso clinico
- e con particolare connotazione di gravità.
in presenza delle quali, fino al 31 marzo 2023 ai sensi della MANOVRA 2023, LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 in vigore dal 1° Gennaio 2023, la prestazione lavorativa viene normalmente svolta, (in base ai Contratti collettivi), ove presente, in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento. L’esistenza delle patologie e condizioni individuate nel Decreto deve essere certificata dal medico di medicina generale del lavoratore.
Il provvedimento è stato richiesto dal decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 (art.17 comma 2) il Decreto COVID-FESTIVITA’.
Nell'articolo
Lavoro agile e lavoratori fragili: le previsioni del DL Cura Italia
In base all’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del DECRETO CURA ITALIA – decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27) i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante
- una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita
- in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
svolgono di norma
- la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti,
- specifiche attività di formazione professionale anche da remoto;
Con decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 (articolo 17, comma 1) si dispone la proroga di tale disposizione fino alla data di adozione di un decreto che disciplini e individui queste condizioni, e comunque non oltre il 28 febbraio 2022.
Quali sono le patologie croniche che giustificano lo svolgimento in modalità agile
Il decreto individua le seguenti patologie e condizioni:
a) indipendentemente dallo stato vaccinale
a.1) pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria:
- trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;
- trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia
- immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica);
- attesa di trapianto d’organo;
- terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR T);
- patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi,
- mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure;
- immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich,
- immunodeficienza comune variabile etc.);
- immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad
- alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con
- rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);
- dialisi e insufficienza renale cronica grave;
- pregressa splenectomia;
- sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico.
a.2) pazienti che presentino 3 o più delle seguenti condizioni patologiche:
- cardiopatia ischemica;
- fibrillazione atriale;
- scompenso cardiaco;
- ictus;
- diabete mellito;
- bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;
- epatite cronica;
- obesità.
b) la contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni:
- età >60 anni;
- condizioni di cui all’Allegato 2 della Circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021.
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