Confindustria ha diffuso la Nota di Aggiornamento 30 aprile 2022 dal titolo: “Uscita progressiva dall’emergenza da COVID-19: quali regole dal 1° maggio 2022” che fa il punto sulle misure da prendere dopo il 1 ° maggio, a seguito della pubblicazione in Gazzetta del DL 24/2022. Il Decreto rendeva infatti efficaci alcune limitazioni entro il 30 aprile 2022.
Come comportarsi dopo? Quando mettere la mascherina sui luoghi di lavoro privati? E sul Green Pass, decadendo l’obbligo di tenuta della Certificazione verde, quali controlli permangono e in qualisettori dopo il 1° maggio?
I chiarimenti di Confindustria.
Nell'articolo
Luoghi al chiuso: quando indossare la mascherina secondo Confindustria
Confindustria ricorda il contenuto della Ordinanza 28 aprile 2022 del Ministero Salute che dal 1° Maggio e non oltre il 15 giugno prevede:
- l’obbligo di continuare a indossare i dispostivi di tipo FFP2 per:
- l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto;
- gli spettacoli aperti al pubblico e per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso;
- l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (quindi, qualsiasi tipo di mascherina) per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali;
- la raccomandazione di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (quindi, qualsiasi tipo di mascherina) in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.
Pertanto, salvi i casi sopra indicati e la raccomandazione di utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico, nei luoghi chiusi non sarà più obbligatorio indossare le mascherine.
Luoghi di lavoro privati: perchè è obbligatoria la mascherina?
Secondo Confindustria, essendo l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie raccomandato nei luoghi chiusi pubblici o aperti al pubblico, l’ordinanza non è normalmente applicabile ai luoghi chiusi di natura privata, propri delle aziende.
Luoghi di lavoro pubblici: nessun obbligo salvo casi speciali
Diversamente, riscontra Confindustria, per luoghi di lavoro dei dipendenti pubblici vige la Circolare 29 aprile 2022, n. 1 che da un lato sottolinea l’assenza di un obbligo specifico all’utilizzo della mascherina da parte del personale pubblico e dall’altro prevede che ciascuna amministrazione, nella responsabilità del datore di lavoro, debba impartire, tempestivamente, le necessarie indicazioni al riguardo, tenendo conto delle concrete condizioni dei luoghi di lavoro e delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dei propri dipendenti.
Luoghi di lavoro privati: i Protocolli aziendali sono ancora validi
Secondo Confindustria, vista la diffusività della variante Omicron, il venir meno delle verifiche all’ingresso del green pass, la perdurante responsabilizzazione del datore di lavoro in caso di infezione da COVID-19 e il riferimento dell’art. 29-bis del DL n. 23/2020 al rispetto del Protocollo di sicurezza anticontagio (che è stato confermato dai Sindacati il 4 maggio 2022 in attesa di un aggiornamento in giugno) si ritiene opportuno continuare ad applicare, anche nella fase post emergenziale, i protocolli aziendali attuativi del Protocollo condiviso del 6 aprile 2021.
Pertanto, in base a questi protocolli, i datori di lavoro possono continuare a esigere dai propri lavoratori e da tutti coloro che accedono ai locali aziendali l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Green Pass in azienda: cosa cambia dal 1° maggio 2022
A partire dal 1° maggio 2022 decadendo l’obbligo di green pass (base) non saranno più operativi specifici adempimenti e controlli da parte dell’azienda.
Dal 1° maggio decade:
- l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 base (c.d. green pass base) per l’accesso ai luoghi di lavoro di cui all’art. 9-septies del DL n. 52/2021 e 4-quinquies del DL n. 44/2021).
- A partire dal 1° maggio 2022, l’accesso ai luoghi di lavoro non sarà più subordinato al possesso di un green pass base in corso di validità,
- i datori di lavoro non saranno più tenuti a effettuare i controlli
- i lavoratori assenti ingiustificati e/o sospesi per assenza di certificazione potranno essere riammessi regolarmente in servizio
- i datori di lavoro non potranno continuare a richiedere – né ai propri lavoratori, né a esterni che accedono ai locali aziendali – la certificazione verde su base volontaria.
- l’obbligo di green pass base per l’accesso alle mense e catering continuativo su base contrattuale (art. 9-bis del DL n. 52/2021);
- l’obbligo di green pass base per l’accesso a:
- servizi di ristorazione, al banco o al tavolo, al chiuso;
- corsi di formazione pubblici e privati;
- partecipazione a spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi all’aperto (art. 9-bis del DL n. 52/2021);
- l’obbligo di green pass rafforzato per convegni e congressi (art. 9-bis.1 del DL n. 52/2021);
- l’obbligo di green pass base per l’accesso ai mezzi di trasporto (art. 9-quater del DL n. 52/2021);
- l’obbligo di green pass rafforzato per le attività di cui all’art. 9-bis.1 del DL n. 52/2021, quali, tra l’altro,
- piscine, centri natatori,
- palestre,
- centri benessere,
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò,
- discoteche,
- partecipazione agli spettacoli aperti al pubblico, agli eventi e alle competizioni sportivi al chiuso.
- l’art. 10-quater, co. 8 del DL n. 52/2021 che, per i lavoratori, considera le mascherine chirurgiche DPI ex art. 74, co. 1 del D.Lgs. n. 81/2008.
Dove e quando richiedere Green Pass dal 1° maggio
Secondo Confindustria, il Green Pass viene richiesto, a partire dal 1° maggio per
- l’accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere, nonché alle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice, , fino al 31 dicembre 2022, dall’art. 1-bis del DL n. 44/2021, per il quale è i richiesto
- green pass rafforzato rilasciato a seguito della somministrazione della dose booster
- oppure il green pass rafforzato, rilasciato a seguito di guarigione dal COVID-19 o del completamento del ciclo vaccinale primario,
- unitamente al certificato di tampone – molecolare o antigenico – negativo effettuato nelle 48 ore precedenti l’accesso;
- gli spostamenti da e verso l’estero: l’ordinanza 28 aprile 2022 ha prorogato al 31 maggio 2022 le misure dell’ordinanza 22 febbraio 2022 sull’utilizzo del green pass base per l’ingresso nel territorio nazionale (pena la quarantena di 5 giorn) e i l’obbligo di presentare al vettore al momento dell’imbarco e ai preposti ai controlli il Passenger Locator Form, c.d. PLF;
- la certificazione verde COVID-19, a decorrere dal 1° maggio 2022, non sarà più richiesta per l’accesso ad attività e servizi sul territorio nazionale.
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Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico
Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.
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