Covid-19

Conversione Decreto Festività, DL 221/21: proroga stato di emergenza e tutte le novità

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In Gazzetta Ufficiale il TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221 (cd DECRETO FESTIVITA’ convertito in LEGGE 18 febbraio 2022, n. 11) che proroga lo stato di emergenza al 31 marzo 2022.

Durante la conversione, nel Decreto è confluito il D.L. 229/2021 (leggi cosa prevedeva) poi contestualmente abrogato, (salvandone però gli effetti).
Il Decreto detta quindi ulteriori misure restrittive e di lotta alla epidemia da COVID-19 (non ancora “definitive”) e regola lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali attraverso l’estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato (Super Green pass) e di Green Pass semplice a specifiche attività.

Le novità del DL Festività

Il decreto

  • proroga lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022 e permette allo Stato di adottare provvedimenti di contenimento dell’emergenza sanitaria da COVID-19 fino a quella data(art.1);
  • estende al 31 marzo 2022 l’applicazione delle norme transitorie che richiedono il possesso – e l’esibizione su richiesta – del certificato verde COVID-19 ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati;
  • riduce da 9 a 6 mesi, a partire dal 1° febbraio 2022, la durata delle certificazioni verdi ottenute a seguito della vaccinazione o della guarigione da Covid-19, con la possibilità di effettuare la terza dose a partire da 4 (e non più 5) mesi dalla data della seconda dose.

Stato di emergenza: fino a quando?

Lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogata fino al 31 marzo 2022 (art.1 DL 221/2021)).

Sono prorogati al 31 marzo 2022 tutti i termini collegati allo Stato di emergenza, elencati nell’Allegato A del DL 221/21)  fra cui le norme in materia di lavoro agile (DL 34/2020 art.90) e anche in materia di sorveglianza sanitaria eccezionale: (DL 34/2020 art.83)

Green Pass rafforzato/Super Green pass: cosa cambia?

Green Pass vaccinale/Super Green Pass: quanto dura

Dal 1° febbraio 2022 la durata del Green pass vaccinale (o super green pass) è ridotta da 9 a 6 mesi.

In fase di conversione alle Camere, l’articolo 1 sopprime il limite temporale di validità del certificato verde COVID-19 per i casi in cui esso sia generato in relazione all’assunzione della dose di richiamo del vaccino contro il COVID-19 (successiva al completamento del ciclo primario) ovvero in relazione ad una guarigione (dal medesimo COVID-19) successiva al completamento del ciclo primario del vaccino o successiva all’assunzione della dose di richiamo; per gli altri casi di certificato generato da guarigione dal COVID-19 e per i certificati generati dal completamento del ciclo primario suddetto resta fermo il limite di sei mesi (decorrenti, rispettivamente, dalla guarigione o dal completamento del ciclo).

(Art. 1 del DL 221/21 modifica l’articolo 9 del DL 52/2021)

Vaccinazioni

Dal 1° febbraio 2022 con ordinanza del Ministro della salute, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

(Art. 3 del DL 221/21 modifica l’articolo 9 del DL 52/2021)

Autosorveglianza: come funziona?

La lettera a) dell’articolo 2, comma 2, introdotta nel corso dell’esame al Senato,  costituisce la trasposizione, con modifiche esclusivamente formali, dell’articolo 2 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 229. L’articolo sopprime l’obbligo di quarantena precauzionale – prevista in via generale in caso di contatto stretto con un soggetto positivo al virus SARS-CoV-2 – per alcune fattispecie, prevedendo, in sostituzione e sempre che permanga la negatività al suddetto virus, un regime di autosorveglianza, comprensivo dell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, ovvero di tipo FFP3.

Autosorveglianza: quando decorre?

Tali nuove disposizioni si applicano nei casi in cui il contratto stretto si sia verificato entro i 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario (contro il COVID-19), o successivamente alla somministrazione della dose vaccinale di richiamo, ovvero entro i 120 giorni dalla guarigione (da un’infezione al medesimo COVID-19), nonché – secondo l’ulteriore novella di cui all’articolo 2 del D.L. 4 febbraio 2022, n. 5, in fase di conversione alle Camere – in tutti i casi in cui la guarigione sia successiva al completamento del suddetto ciclo primario (oppure successiva alla dose di richiamo).

Autosorveglianza: le circolari del Ministero

La novella di cui al capoverso 7-ter, in primo luogo, introduce un’esplicita base legislativa per le circolari del Ministero della salute che definiscono i criteri e le modalità delle quarantene per i casi di positività al suddetto virus e delle quarantene precauzionali (ovvero delle misure con effetto equivalente a queste ultime). Per i soggetti nelle suddette condizioni di quarantena o quarantena precauzionale, l’esito negativo di un test antigenico rapido o di un test molecolare risulta valido, ai fini della cessazione della relativa condizione (ferma restando la sussistenza degli altri presupposti), anche in caso di test effettuato presso centri privati a ciò abilitati.

Misure restrittive: DL Covid 221/2021

Il DL 221/2021 convertito individua alcune restrizioni alla vita sociale ed economica: vediamo di seguito tutte le misure restrittive: dall’obbligo di mascherina all’aperto alle chiusure di eventi all’aperto che prevedano affollamento, fino al 31 gennaio 2022.

Mascherine: quando e dove indossarle?

Dal 25 dicembre 2021 fino al 31 gennaio 2022

Il DL 221/2021 prevede (Art.4 post conversione in legge):

  • Comma 1: l’obbligo anche in zona bianca ed anche nei luoghi all’aperto, di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine), dal 25 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del presente decreto legge) e fino al 31 gennaio 2022.
  • Comma 2,l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2: i) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle
    -sale teatrali
    -sale da concerto
    -sale cinematografiche
    -locali di intrattenimento e musica dal vivo
    -altri locali assimilati;
    -per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto.

Prezzi FP2: DECRETO FESTIVITA’ E CONTENIMENTO PREZZI

Il comma 1 dell’articolo 4-ter, articolo introdotto durante l’esame al Senato (recepisce l’art.3 del DL 229/21), intende contenere i prezzi dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, il cui uso è stato reso obbligatorio, in determinate occasioni e per tutto il periodo emergenziale, dall’art. 4 del decreto legge n. 221 del 2021.

Previsto anche un tavolo tecnico, con il compito di procedere all’adozione e alla pianificazione degli interventi in materia di salute e sicurezza relativi ai dispositivi medici e di protezione individuale, anche in considerazione delle nuove varianti virali.

Eventi, feste, discoteche: via libera dal 10 febbraio 2022

L’articolo 6, comma 2 prevede la sospensione delle attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati dal 25 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame) al 10 febbraio 2022.

Strutture socio-sanitarie e Rsa: quando si può entrare? Serve il Green Pass?

L’articolo 7, modificato nel corso dell’esame al Senato, disciplina, in primo luogo, l’accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice per il periodo compreso tra il 30 dicembre 2021 e il 31 marzo 2022.

Prevede

  • l’accesso per i soggetti provvisti di certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo (booster) successiva al ciclo vaccinale primario senza ulteriori condizioni.
  • Ai soggetti provvisti dei certificati verdi COVID-19 rilasciati a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o per avvenuta guarigione da COVID-19 è invece richiesta una certificazione che attesti l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l’accesso.
  • l’articolo 7 disciplina (nel comma 1, capoverso 1-sexies) l’accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere, con riferimento al periodo compreso tra il 10 marzo 2022 e il 31 marzo 2022.

Porti e Aeroporti: controlli Covid-19 a campione: come funziona?

Il DL 221/2021 prevede (Art.11) che

  • gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e di assistenza sanitaria al personale navigante (USMAF-SASN) del Ministero della salute, effettuino, anche a campione, presso gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri, test antigenici o molecolari dei viaggiatori che fanno ingresso nel territorio nazionale
  • In caso di esito positivo al test molecolare o antigenico, al viaggiatore, si applica, con oneri a proprio carico, la misura dell’isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni presso i «Covid Hotel» previa comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio in modo da garantire la sorveglianza sanitaria per tutto il periodo necessario.

Lotta alla pandemia: le proroghe e le spese autorizzate

Il DL 221/2021 contiene diverse disposizioni che, a seguito della proroga dello stato di emergenza, prorogano a loro volta le funzionalità di servizi e sistemi di protezione della popolazione, già avviati negli anni scorsi, assegnando nuove risorse. Vediamole di seguito.

Tamponi rapidi: prezzi calmierati fino al 31 marzo 2022

L’articolo 9 proroga al 31 marzo 2022 (termine di cessazione dello stato di emergenza) la somministrazione a prezzi contenuti di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, stabilendo l’obbligo, per le farmacie e per le strutture sanitarie autorizzate e per quelle accreditate o convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni ad effettuare test antigenici rapidi, di applicare il prezzo calmierato secondo le modalità stabilite nei protocolli a tal fine definiti.

Al contempo è prorogata al 31 marzo 2022 anche l’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione contro il COVID-19. Per l’intervento viene estesa al 2022 l’autorizzazione di spesa già disposta per l’anno 2021.

Piattaforme per il Piano Vaccini: funzionalità prorogate per un anno

Il DL 221/2021 (art.11) proroga la funzionalità dei sistemi informativi funzionali all’implementazione del piano strategico dei vaccini fino al 31 dicembre 2022 e autorizzata la spesa di 20.000.000 di euro per l’anno 2022.

Somministrazione vaccini in farmacia: possibile fino al 31 dicembre 2022

L’articolo 12 proroga fino al 31 dicembre 2022 l’applicazione della normativa transitoria – già vigente per il 2021 – che consente la somministrazione nelle farmacie aperte al pubblico, da parte dei farmacisti, dei prodotti vaccinali contro il COVID-19. Si provvede altresì alla definizione dei profili finanziari inerenti alla medesima proroga.

Sistema di allerta COVID-19

All’Art. 15 il DL 221/2021 proroga anche il Sistema di allerta COVID-19 e servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria ed il servizio di assistenza tecnica.

Scuole e tracciamento della positività al COVID-19

All’Art. 13 il DL 221/2021 ai fini dell’individuazione e tracciamento delle positività nelle scuole, autorizza una spesa di 9.000.000 per l’anno 2021 e 14.884.871 per l’anno 2022 a copertura del pagamento degli oneri di missione, dei compensi per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico e di supporto.

Stoccaggio vaccini: verso un Sito nazionale

Il DL 221/2021 (art.14) autorizza la spesa di 6 milioni di euro per la realizzazione e l’allestimento, da parte del Ministero della difesa, di una infrastruttura presso un sito militare (individuato dal Commissario), d’intesa con il Ministero della difesa, idoneo a consentire lo stoccaggio e la conservazione delle dosi vaccinali per le esigenze nazionali.

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico

Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.

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Antonio Mazzuca

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in "Gestione integrata di salute e sicurezza nell'evoluzione del mondo del lavoro" INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19). Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore. Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro. Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter). Contatti: Linkedin Mail: a.mazzuca@insic.it