Protocollo Covid-19: come farlo divenire realmente una risorsa per le aziende?

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A distanza di un anno dalla firma del Protocollo anti Covid-19 sui luoghi di lavoro, lo scorso 6 aprile ne è stato firmato l’aggiornamento (vedi cosa è cambiato rispetto al Protocollo del 2020). Era ormai un’esigenza obbligata tenuto conto della mole normativa tra DPCM e ordinanze del Ministero della Salute emanate in quest’ultimo anno.

L’articolo che segue individua i principi di fondo e gli obiettivi del Protocollo, punto per punto.
Articolo a cura di Nicholas Giralico e Alfredo Gabriele Di Placido (Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro).

Il Protocollo anti Covid-19 aggiornato al 2021: i principi fondamentali

L’obiettivo del Protocollo è “di fornire indicazioni operative aggiornate, finalizzate ad incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19”.

La SARS-COV2 un rischio biologico generico

Punto iniziale è rappresentato dal considerare SARS-CoV-2 un rischio biologico generico e non specifico. Elemento dirimente per capire l’applicazione o meno della norma specifica rappresentata dal Titolo X del D.Lgs 81/08. Essendo, dunque, un rischio biologico generico riguardante tutti i cittadini e non solo i lavoratori non è necessario l’aggiornamento obbligatorio del Documento di valutazione dei rischi a meno che non ricorrano i casi previsti dall’articolo 29 del Testo Unico, ovvero “in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità”.

In questa fattispecie rientrano naturalmente anche le modifiche procedurali e/o organizzative dovute all’applicazione del Protocollo anti-covid.

Qualora il rischio biologico sia professionale…

Nel caso in cui, invece, il rischio biologico sia di tipo professionale (applicazione del Titolo X del D.Lgs 81/08),  dovrà esserci obbligatoriamente una rielaborazione della Valutazione del rischio. A maggior ragione dopo il recepimento della Direttiva 2020/739 che ha classificato SARS-CoV-2 nel gruppo 3 dell’elenco degli agenti biologici riportati nell’Allegato XLVI del Testo Unico.

Protocollo anti COVID-19 ed altri Protocolli

È da ricordare come, sulla scorta del Protocollo generale per tutti i luoghi di lavoro, siano poi stati sviluppati altri Protocolli ancora oggi vigenti per specifici contesti: essi costituiscono ancor’oggi gli allegati all’ultimo DPCM del 2 marzo 2021. Tra di essi, di rilevanza per la sicurezza nei luoghi di lavoro sono

  • l’allegato 9 con le linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative
  • l’allegato 13 con il protocollo di regolamentazione per i cantieri.

Obiettivi del Protocollo anti Covid-19 del 6 aprile 2021

Nonostante l’avvio della campagna di vaccinazione che pian piano sta raggiungendo tutta la popolazione lavorativa, il Protocollo deve essere considerato ancora la cartina tornasole per la tutela della salute pubblica e dei lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro.

Spesso però, in ambito professionale, si incorre in facili incomprensioni o in protocolli valutati, anche dalle Autorità competenti, come incongrui alla situazione lavorativa che dovrebbero salvaguardare o, per certi aspetti, lacunosi. In poche parole, una potenziale risorsa aziendale viene ad essere percepita come un potenziale strumento sanzionatorio.

Protocolli aziendali anti Covid-19: da cosa partire?

Per tale motivo, il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto in data 6 Aprile 2021 pone come obiettivo quello di supportare attivamente le Aziende nel processo di continuo aggiornamento documentale per minimizzare attivamente il rischio di contagio.

1.     Informazione

Il primo elemento che viene ad essere un principio cardine per la redazione di un buon protocollo è

  • L’INFORMAZIONE:

Le aziende, attraverso modalità idonee ed efficaci, devono informare tutti i lavoratori e chiunque entri nel sito produttivo circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi.

L’informazione deve riguardare in particolare i seguenti aspetti:

  • l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (temperatura corporea superiore a 37.5° C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di medicina generale e l’autorità sanitaria;
  • la consapevolezza del fatto di non poter entrare o  permanere in laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura corporea superiore a 37.5° C, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di medicina generale e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
  • l’impegno a rispettare le disposizioni delle Autorità competenti e del datore di lavoro al momento dell’ingresso in azienda, con particolare riferimento a mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani;
  • l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante  l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

2.     Ingresso in azienda

Secondo elemento preso in considerazione è

  • La corretta MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina chirurgica ove non ne fossero già dotate, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

  • La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dalla circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 (leggi l’analisi del provvedimento su inSic).
    • I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.
  • Per ciò che concerne l’accesso di fornitori esterni: devono essere individuate procedure di
    • ingresso,
    • transito
    • e uscita,
  • mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.
    • Ove possibile si deve evitare che autisti di mezzi di trasporto o fornitori scendano dal mezzo.
    • Qualora ciò non fosse tecnicamente applicabile si dovrà dotare il personale esterno di appositi servizi igienici dedicati.
  • Nei casi di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente, ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti.

Si devono favorire, per quanto tecnicamente possibile, orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da minimizzare contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa).

Nei luoghi di lavoro dove è applicabile, occorre dedicare una specifica porta di entrata ed una di uscita e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

3.     Pulizia e sanificazione del luogo di lavoro

Dopo di che, la normativa prende in esame forse l’elemento più importante per l’applicazione di un corretto protocollo anti-contagio:

  • La PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL LUOGO DI LAVORO

L’azienda deve assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, nonché la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi.

Per disinfettare superfici come ad esempio tavoli, scrivanie, maniglie delle porte, delle finestre, cellulari, tablet, computer, interruttori della luce, etc, soggette ad essere toccate direttamente e anche da più persone, si possono utilizzare sia disinfettanti a base alcolica sia prodotti a base di cloro (es. l’ipoclorito di sodio).

La percentuale di cloro attivo in grado di eliminare il virus senza provocare irritazioni dell’apparato respiratorio è lo 0,1% in cloro attivo per la maggior parte delle superfici.

Anche per la disinfezione dei pavimenti si possono usare prodotti a base di cloro attivo. Si consiglia in particolare prima della detersione di passarli con un panno umidito con acqua e sapone per una prima rimozione dello sporco più superficiale.

4.     Precauzioni igieniche e sanitarie

Un buon protocollo non può poi prescindere da una componente individuale che ogni lavoratore deve curare,

  • Le PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

Più volte l’OMS ha posto l’attenzione sull’importanza del corretto lavaggio delle mani, l’azienda mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti per le mani, quest’ultimi devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

5.     Dispositivi di protezione individuale

Altro importante obbligo a carico dell’azienda è quello di dotare i proprio lavoratori di

  • idonei DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE,

vengono considerati DPI, ai sensi dell’articolo 74, comma 1, del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, le “mascherine chirurgiche” di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il cui uso è disciplinato dall’articolo 5-bis del medesimo decreto-legge.

Pertanto, in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore.
Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021 (vedi gli aggiornamenti al decreto).

Figura 2: Tipologie di DPI per le vie respiratorie utilizzate

6.     Organizzazione aziendale

Viene poi ad avere un ruolo fondamentale

  • l’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E LAVORO AGILE E DA REMOTO, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI) e la GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK)

L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi deve essere contingentato, con la previsione di una aerazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone che li occupano.

Occorre provvedere all’organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi, per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie, così come deve essere garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera dei locali mensa e delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

Ove tecnicamente possibile va disposta la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso al lavoro agile e da remoto, procedendo ad una rimodulazione dei livelli produttivi.

Lavoro agile: va incentivato

Va quindi incentivato il più possibile il lavoro agile e da remoto per tutte quelle attività che possono essere svolte in tale modalità, in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione.

7.     Gestione casi sintomatici

Oltre a tutti i precedenti punti affrontati con ottica prevenzionistica, la normativa fa riferimento anche alle corrette prassi da applicare in casi di

  • GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre (temperatura corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria o simil-influenzali quali la tosse, malessere generale lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale e si dovrà prontamente procedere al suo isolamento dai locali.

L’azienda dovrà procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della salute.

 II lavoratore, al momento dell’isolamento, dovrà essere subito dotato – ove già non lo fosse – di mascherina chirurgica, quale Dispositivo di Protezione Individuale (approfondisci su come gestire i casi sintomatici in azienda).

Figura 3: Procedura da applicarsi in caso di lavoratore sintomatico

La collaborazione per individuare i contatti stretti

L’azienda avrà inoltre un ulteriore indispensabile compito al fine di contenere la diffusione del virus, ovvero quello di collaborare con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” della persona presente in azienda alla quale sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19, anche con il coinvolgimento del Medico Competente.

Figura, quest’ultima, che ha in capo il compito di applicare la sorveglianza sanitaria, quale ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: questo poiché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, informare e formare i lavoratori per evitarne la diffusione.

Il ruolo della sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria deve tendere al completo, seppur graduale, ripristino delle visite mediche previste, a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall’OMS, previa valutazione del medico competente che tiene conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento.

Considerazioni sul Protocollo anti COVID-19

Quanto appena descritto rappresenta, ad oggi, la più puntuale e dettagliata “linea guida” per la corretta redazione di un idoneo Protocollo Anti-contagio atto a contenere la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2/COVID-19, da un lato un dovere di ogni figura professionale responsabile e dall’altro importante obbligo documentale da tenere fisicamente sul luogo di lavoro.

Necessario l’aggiornamento periodico del Protocollo anti-contagio aziendale

Resta ferma la necessità di aggiornare periodicamente il Protocollo di modo da prevedere procedure e regole di condotta, va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e del contesto lavorativo.

Redazione InSic

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