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Rientro a scuola e nuove regole Green Pass: quale l’impatto sul settore? – INTERVISTA a Stefano Massera

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Oggi in Gazzetta il DL COVID di settembre, DL 122/2021 entrato in vigore l’11 settembre 2021. Come anticipato dal governo in conferenza stampa, il decreto stravolge l’approccio tenuto nei provvedimenti precedenti sul controllo del green pass nei quali la platea dei soggetti era limitata.

Il caso più impattante è quello della scuola dove l’obbligo di presentare il green pass è stato esteso con un perentorio “chiunque”.

Ne parliamo con Stefano Massera, esperto in Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro e Direttore tecnico di Istituto Informa.

Scuole: a chi e a quanti si applicano le nuove regole sul Green Pass

Qual è la reale portata della previsione del DL n.122/2021?

La portata è enorme. In applicazione del DL 122/21 chiunque accede a un istituto scolastico è soggetto al controllo del green pass da svolgersi sotto la responsabilità del gestore.

Il DL 111/21 stabiliva che tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, dovevano possedere ed erano tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2.

Il nuovo testo dispone invece che l’obbligo si applica a chiunque  accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative professionali regionali. Proprio quel “chiunque” estende in modo molto importante l’impatto del provvedimento.

Quindi, a chi si estenderebbe l’obbligo del Green Pass concretamente?

L’estensione dell’obbligo è duplice:

  • è esteso dalle sole università all’intero sistema scolastico (compreso il personale dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione  degli  adulti,  dei  sistemi  regionali  di Istruzione e Formazione Professionale, dei  sistemi  regionali che  realizzano  i  percorsi  di  Istruzione  e  Formazione   Tecnica Superiore  e  degli  Istituti  Tecnici  Superiori).
  • è esteso dal “personale scolastico” a “chiunque accede”.

La nuova previsione rende ormai inequivocabile l’applicabilità dell’obbligo a una platea molto estesa di lavoratori.

E gli studenti sono inclusi nell’obbligo di Green Pass??

In ogni caso il “chiunque” non contempla gli studenti non universitari così come chiarito dal comma 3 dell’articolo 1 del decreto.

Le nuove regole di accesso agli istituti scolastici dopo il DL COVID Settembre n.122/2021

A quali ambienti intendeva mirare il governo specificando “accesso agli istituti scolatici”?

Va appunto sottolineato il fatto che legislatore ha esteso l’obbligo a chiunque accede all’istituto scolastico. Si tratta di una previsione in senso lato. Il fatto che non sia stato specificato, come in altre analoghe fonti normative, “chiunque accede ai locali …” significa che il legislatore intende l’obbligo esteso all’intero istituto scolastico comprendendo anche le aree accessorie (giardini, impianti ecc.) e non solo nei confronti di coloro che accedono alle aree in qui si svolge la didattica vera e propria. Di fatto l’obbligo si applica all’interno dell’intero perimetro di un qualsiasi istituto scolastico.

Quali sono allora i soggetti che concretamente devono accedere agli istituti scolastici muniti di Green Pass?

Chiaramente è difficile elencarli tutti, ma in prima battuta sono obbligati alla presentazione del green pass:

  • Tutto il personale incardinato a vario titolo nel sistema scolastico: docenti, assistenti, sostegno, aiutanti ecc.
  • I genitori che possono accedere per colloqui e attività varie legate a progetti didattici
  • Il personale incardinato presso l’ente gestore (comune, provincia autonoma, città metropolitana ecc.)
  • Il personale delle mense, bar e servizi di ristorazione in genere (che in ogni caso erano già in parte obbligati dal precedente DL)
  • I manutentori: gestione degli impianti termici, elettrici, di depurazione, gestione giardini
  • Il personale addetto alle pulizie
  • I consulenti che accedono a vario titolo nella scuola (responsabili della sicurezza, consulenti sulla privacy, auditor ecc.)
  • In genere qualsiasi soggetto che si trovi a dovere accedere all’istituto scolastico in senso lato.

Di che tipo di “allargamento” stiamo parlando? 

La platea dei lavoratori obbligati si estende in modo drastico. I dati Istat parlano di oltre 1.100.000 lavoratori impiegati nel mondo dell’istruzione; a questi vanno aggiunti tutti i soggetti dell’indotto che non è facile stimare, ma è più che lecito pensare che questo solo provvedimento impatti su una platea di lavoratori compresa tra il 5% e il 10% dell’intera forza lavoro italiana (stimata in 22 milioni di occupati da Istat nel 2021).

C’è da scommettere che dovremo tornare presto a commentare e integrare questa disposizione, anche perché è già stato dichiarato che ne seguiranno altre analoghe per settori differenti.

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Antonio Mazzuca

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in "Gestione integrata di salute e sicurezza nell'evoluzione del mondo del lavoro" INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19). Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore. Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro. Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter). Contatti: Linkedin Mail: a.mazzuca@insic.it