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Dalla Relazione della Commissione Parlamentare Lavoro al Senato: il Preposto e le novità della riforma

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Il 20 aprile scorso la Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati ha diffuso la Relazione intermedia sulla propria attività svolta.

Riportiamo di seguito le considerazioni più importanti svolte sulla figura del Preposto a seguito della recente riforma introdotta dal DL Fiscale convertito.

Infine, un riferimento agli altri contenuti della Relazione (oggetto di prossimi approfondimenti) e sulla Commissione e la sua attività.

Preposto: la nuova normativa

Con la riforma del DL Fiscale (che ha modificato gli articoli 18 e 19 del D.Lgs 81/08 (attraverso il Decreto Legge 21 ottobre 2021 n° 146 e successiva Legge di conversione 17 dicembre 2021 n° 215), spiega la Commissione, si è inteso “implementare la figura del preposto per rafforzare il sistema di prevenzione attraverso il controllo dall’interno della sicurezza dei luoghi di lavoro”.

L’individuazione del Preposto

Il Decreto Fiscale convertito, ricorda la Commissione, ha introdotto un nuovo obbligo: quello di individuazione del preposto, stabilito dal comma 1, lettera b-bis art. 18 del Decreto Legislativo 81/08.

Il datore di lavoro o i dirigenti sono tenuti, tra l’altro, ad “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione dell’attività di vigilanza di cui all’art. 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività” (art. 18 comma 1, lett. b-bis).

Tale nuovo obbligo, conferma la Commissione, si configura anche come reato contravvenzionale a carico del datore di lavoro e del dirigente, previsto e punito, dal novellato art. 55 del Decreto Legislativo 81/08, con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

“Una novità assoluta rispetto a tutta la precedente normativa di sicurezza sul lavoro” conferma la Commissione. Le precedenti regolamentazioni, in materia, infatti, pur ponendo in capo al preposto obblighi di sovraintendenza e vigilanza, non prevedevano, comunque, anche l’obbligo in capo al datore di lavoro di individuare espressamente la figura o le figure dei preposti.

La formazione del preposto

Sulla formazione del preposto la Commissione osserva che prima dell’attuale riforma, si era limitato a stabilire semplicemente l’obbligo per i preposti di frequenza di “appositi corsi di formazione” secondo le previsioni dell’art. 37 (obbligo confermato, peraltro).

La legge di riforma ha stabilito che la formazione dei preposti deve essere svolta interamente in presenza e deve essere ripetuta con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi” (art. 37 comma 7-ter del D.Lgs 81/08 riformato).

Cosa si intende per formazione in presenza del preposto?

Al riguardo, la Commissione conferma che l’obbligatoria modalità “in presenza” deve essere considerata validamente attuata, alternativamente, sia come presenza fisica sia come videoconferenza sincrona. L’elemento caratterizzante della formazione in presenza, rispetto alla formazione e-learning, sarebbe, secondo la Commissione, la possibilità, di cui dispone il discente, di avere un rapporto diretto con il docente e poter interloquire con lui in tempo reale, “essendo ininfluente, ai fini del rispetto della norma che parla solo di “presenza”, se tale l’interlocuzione in tempo reale venga realizzata in presenza fisica o in video conferenza sincrona”.

Preposto di fatto: cosa cambia con il DL Fiscale?

La Commissione spiega poi che la riforma dovrebbe concludere la prassi aziendale che si limitava a non “individuare” i preposti ma semplicemente a formarli.

Nel caso di presenza di “preposti di fatto”, l’orientamento diffusissimo e consolidato in giurisprudenza dell’attribuzione “ai preposti di fatto” di responsabilità penali, per danni da lavoro e per omessa vigilanza, sarebbe dipeso proprio dalla assenza di un obbligo di nomina formale dei preposti per la sicurezza, pur in concomitante presenza di preposti che sovraintendevano alle attività produttive.

Ciò, secondo la Commissione avrebbe sicuramente indebolito l’attività di vigilanza e sovrintendenza per la sicurezza e, dall’altro, ha esposto penalmente i preposti di fatto a causa della loro scarsa consapevolezza di dover effettuare la vigilanza anche sulla sicurezza oltre che sulla qualità e sui risultati produttivi.

Nomina dei preposti: atto scritto?

Secondo la Commissione, vista la rilevanza anche in sede penale contravvenzionale dell’obbligo di individuazione del preposto o dei preposti, è necessario che tale individuazione debba avvenire con un atto scritto, che rimanga quindi tracciato, almeno a fini probatori (altrimenti, sarebbe altamente probabile far risalire a carico dei dirigenti o del datore di lavoro sia l’attribuzione della responsabilità contravvenzionale per la mancata nomina del preposto).

Obblighi del preposto

La Commissione si sofferma anche sulle novità introdotte dalla riforma del preposto avvenuta con Legge Fiscale sugli obblighi di questa figura, sottolineando due novità. La prima, introdotta con il nuovo testo della lettera a) del comma 1, ed in particolare, con la nuova lettera f-bis) all’art. 19 del D.Lgs 81/08.

Riforma del Preposto: le novità

Le grandi novità rispetto al vecchio test, spiega la Commissione, consistono nel:

  • aver introdotto, tra gli obblighi di vigilanza e di sovrintendenza, l’intervento diretto del preposto sul lavoratore per fargli “modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza” e “l’interruzione” da parte del preposto “dell’attività del lavoratore, in caso di mancata attuazione delle disposizioni a lui impartite o di persistenza della inosservanza”.
  • aver richiesto al preposto da un lato un comportamento proattivo e se necessario interruttivo con riferimento alle “deficienze dei mezzi e delle attrezzature e di ogni condizione di pericolo”, e dall’altro di adempiere all’obbligo aggiuntivo di “segnalare tempestivamente al datore di lavoro e dirigente le non conformità rilevate” ai fini di un loro intervento risolutivo (nuova lettera f-bis), aggiunta ex novo all’art.19) .

La Commissione chiarisce poi alcuni dubbi circa gli obblighi del preposto. Li riportiamo di seguito in forma di domanda-risposta.

Riforma del Preposto: cosa non cambia?

Secondo la Commissione la riforma non ha modificato gli aspetti generali dell’istituto della vigilanza sotto il profilo organizzativo: non ha innovato le regole in ordine al numero dei preposti che devono essere individuati dai datori di lavoro o dai dirigenti, né ha modificato la natura della vigilanza in ordine ai tempi da dedicare alle attività di controllo.

Riforma del Preposto: serve la presenza continuativa?

Secondo la Commissione, l’obbligo di vigilanza non consiste in un obbligo di presenza continuativa di un preposto per ogni attività di lavoro, anche perché, osserva la Commissione “quando la presenza di un preposto deve essere continuativa rispetto ad una attività di lavoro tale presenza continuativa viene espressamente prevista dalla legge” come nel caso di lavori di montaggio e smontaggio di opere provvisionali che a norma dell’art. 123 del D.Lgs.81/08 o nel caso di lavori svolti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti (D.P.R 14 settembre 2011, n. 177).

Attività con un solo lavoratore: chi è il preposto?

Secondo la Commissione un lavoratore non può essere il preposto di sé stesso, per cui, nel caso di una impresa con un solo lavoratore il ruolo di preposto dovrà essere svolto dal suo datore di lavoro.

Lavoratori fuori sede: cosa fa il Preposto?

In caso di lavoratori fuori sede senza un preposto, il datore di lavoro o i dirigenti dovranno organizzare un sistema di vigilanza random a cura di un preposto itinerante, in mancanza del quale l’obbligo di vigilanza di cui all’art. 19, che è un obbligo irrinunciabile, ricadrà sui dirigenti o sullo stesso datore di lavoro

Cosa contiene la Relazione intermedia della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia?

La Relazione contiene una panoramica sui temi della sicurezza dei lavoratori e delle diverse forme di sfruttamento, alcune considerazioni sulla figura del Preposto e uno studio sull’impatto sociale ed economico degli incidenti sui luoghi di lavoro in Italia, elaborato da uno specifico gruppo di lavoro.

Nella Relazione anche un capitolo dedicato alle nuove forme di sfruttamento dei lavoratori attraverso l’utilizzo delle moderne tecnologie (cd.« caporalato digitale ») ed una parte dedicata alle considerazioni in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro a seguito dell’emergenza pandemica da COVID-19 e specifiche proposte normative.

Cos’è e cosa fa la Commissione Parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia

La Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, si è costituita il 12 maggio del 2021.

Dopo l’approvazione del proprio Regolamento interno, e subito dopo con l’avvio di una serie di audizioni sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro e delle diverse forme di sfruttamento dei lavoratori, raccolti nella Relazione 2022 ha svolto una serie di sopralluoghi focalizzando la propria attenzione sul tema dello sfruttamento dei lavoratori in agricoltura con particolare riguardo al fenomeno del caporalato. È poi passata ad approfondire fenomeni di sfruttamento anche nel comparto tessile e, più in generale, in alcune realtà industriali a volte insospettabili.

Inoltre, la Commissione ha approfondito altre nuove forme di sfruttamento “caporalato digitale” ed in particolare, per il settore della logistica.

I dati raccolti sono stati utilizzati per formulare proposte concrete di intervento, anche di natura normativa.

Il Preposto: obblighi, compiti e responsabilità: per approfondire

Per conoscere le novità introdotte alla figura del preposto con il DL Fiscale, InSic suggerisce i seguenti volumi di EPC Editore

Il preposto, il datore di lavoro ed i dirigenti nella sicurezza sul lavoro

Abc della sicurezza ad uso dei preposti e dei dirigenti

Compiti, obblighi e responsabilità secondo il secondo il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. aggiornato al D.L. 146/2021 convertito con la L. 215/2021

Corso di formazione e aggiornamento per PREPOSTI

365 diapositive totali in PowerPoint personalizzabili – note e istruzioni per il docente – esercitazioni – test di apprendimento – attestati di partecipazione secondo il D.Lgs. 81/2008 e s.m. (D.L. 146/2021 conv. con L. 215/2021) e l’Accordo della Conferenza Stato-Regioni per la formazione del 21 dicembre 2011

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico

Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.

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Antonio Mazzuca

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in "Gestione integrata di salute e sicurezza nell'evoluzione del mondo del lavoro" INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19). Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore. Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro. Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter). Contatti: Linkedin Mail: a.mazzuca@insic.it