DECRETO SUPER GREEN PASS (DL 172/21): in Gazzetta, tutte le novità – estensione obbligo vaccinale, chi riguarda?

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In Gazzetta il cd. DECRETO SUPER GREEN PASS, il DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172 (testo aggiornato con la legge di conversione legge di conversione 21 gennaio 2022, n. 3), che conteneva le regole per l’estensione del Green pass rinforzato e le misure restrittive (adottate dal 6 dicembre al 15 gennaio) poi ampliate poi dal DL 221/21 e DL 229/21 e dal più recente DL 1/22.

Nel decreto spicca però anche:

  • l’estensione dell’obbligo vaccinale ad alcune categorie dal 15 dicembre,
  • maggiori controlli delle prefetture sul territorio
  • l’estensione della Campagna vaccinale per la terza dose agli under 40 e l’apertura della Campagna alla fascia 5-12 anni.
  • Una Campagna informativa sull’obbligo vaccinale.

Vediamo tutte le novità del Decreto Green Pass DL 172/2021 convertito e in Gazzetta  (GU Serie Generale n.19 del 25-01-2022).

[mmagine di copertina messe a disposizione con licenza CC-BY-NC-SA 3.0 IT]

Il DECRETO-LEGGE SUPER GREEN PASS: le misure approvate

Il DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172 prevede una serie di misure di contenimento della “quarta ondata” della pandemia Sars-Cov2 in quattro ambiti:

  1. obbligo vaccinale e terza dose (Art.1 modifica al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44);
  2. durata della Certificazione verde (Art.3 modifica all’articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52)
  3. estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie (Ar.2 modifica al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 – nuovo art.4 ter);
  4. istituzione del Green Pass rafforzato (Art.4 modifica al Decreto Riaperture, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 nuovi art. 9-bis-ter e quater ) e differenziazioni col Green Pass ordinario;
  5. Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione in diverse zone epidemiologiche di rischio (Art.5 e Art.6)
  6. rafforzamento dei controlli (Art.7) e campagne promozionali sulla vaccinazione (Art.8).

Obbligo vaccinale, cosa cambia dal 15 dicembre?

Il DECRETO SUPERGREEN PASS introduce per certe categorie, dal 15 dicembre:

  • estensione dell’obbligo vaccinale e alla dose booster con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse;
  • l’esenzione, permanente o temporanea, per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione;

Chi è obbligato alla vaccinazione secondo il DL Super Green Pass)

L’articolo 1 ( in modifica al decreto legge n. 44/2021) aggiorna la disciplina dell’obbligo di vaccinazione contro il COVID-19, già previsto per gli esercenti le professioni sanitarie, estendendola agli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività

  • nelle strutture sanitarie;
  • socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private;
  • nelle farmacie o parafarmacie;
  • negli studi professionali;
  • i lavoratori, anche esterni, operanti a qualsiasi titolo in strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani e strutture socio-assistenziali, strutture semiresidenziali o strutture che a qualsiasi titolo ospitino persone in situazione di fragilità.

DL Super Green Pass: quali operatori sanitari devono fare la terza dose?

L‘obbligo di vaccinazione, per le categorie sopra indicate, riguarda anche, con decorrenza dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della dose di richiamo (successiva al completamento del ciclo primario di vaccinazione contro il COVID-19 o all’eventuale dose unica prevista).

Quali altre categorie sanitarie devono vaccinarsi?

Il DL Green Pass estende l’obbligo, a decorrere dal 15 febbraio 2022, per gli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento di tirocini pratico-valutativi, intesi al conseguimento dell’abilitazione all’esercizio delle professioni sanitarie.

Soppresso per tutti i soggetti indicati in art. 1 il termine del 31 dicembre 2021, finora vigente per gli obblighi in esame.

Chi controlla l’adempimento dell’obbligo vaccinale per il personale sanitario?

Per gli esercenti una professione sanitaria, le modalità di verifica dell’adempimento e le conseguenze per il caso di inadempimento  sono ridefinite e ne viene demandato  il controllo agli ordini professionali (e alle relative Federazioni nazionali), mediante verifica dei certificati verdi COVID-19,  confermando il principio della sospensione da ogni attività lavorativa.

A quali categorie sarà esteso l’obbligo vaccinale?

L’articolo 2 estende retroattivamente, dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale relativo sia al ciclo primario (o all’eventuale dose unica prevista) che alla somministrazione della dose di richiamo successiva

  • al personale scolastico
  • al personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico,
  • al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie
  • al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.
  • al personale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (dal 15 febbraio 2022)

Chi non si vaccina cosa rischia?

il Decreto qualifica come illecito amministrativo la mancata verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale da parte del datore di lavoro e lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del lavoratore inadempiente all’obbligo vaccinale.

Vaccinazioni nella PA: diritto alla assenza dal lavoro

L’articolo 2-bis, introdotto in sede di conversione prevede, con riferimento a tutto il personale (a tempo determinato e indeterminato) delle pubbliche amministrazioniil diritto all’assenza dal lavoro, ai fini della somministrazione della vaccinazione contro il COVID-19, senza alcuna decurtazione del trattamento economico, ivi compreso quello accessorio.

Green Pass: le misure del Decreto Covid dicembre

Sul Green pass, le misure riguardano la riduzione della validità del Green pass e la sua estensione ad altri settori. Inoltre, introdotto un “Super Green Pass” o “Green Pass rafforzato” parallelo al Green Pass ordinario. Vediamole di seguito.

Per quanto tempo è valido il Green Pass?

In base all’Art.3 del DECRETO COVID dicembre

  • la durata di validità del Green Pass Rafforzato viene ridotta dagli attuali 12 a 9 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario
  • in caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di nove mesi a far data dalla medesima somministrazione.

Il decreto-legge n. 221 del 2021, che ha ulteriormente ridotto la durata del certificato verde a 6 mesi.

A quali categorie è esteso il Green Pass?

L’obbligo di Green Pass viene esteso a ulteriori settori (art.4):

  • alberghi;
  • spogliatoi per l’attività sportiva di piscine, centri natatori, palestre e centri benessere in zona bianca, tranne che per l’accesso alle predette strutture da parte degli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
  • servizi di ristorazione e somministrazione: per i titolari;
  • servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale;
  • servizi di trasporto pubblico locale.

Cos’è il Green Pass rafforzato?

Dal 6 dicembre 2021 viene introdotto il “Green Pass rafforzato” che:

  • vale solo per coloro che sono o vaccinati o guariti;
  • serve per accedere ad attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla nei seguenti ambiti:
    • Spettacoli;
    • Spettatori di eventi sportivi;
    • Ristorazione al chiuso;
    • Feste e discoteche;
    • Cerimonie pubbliche.

[Approfondisci sulle attività permesse con Green Pass e Super Green Pass a partire dal 20 gennaio 2022]

Sono in Zona arancione e ho il Green Pass rinforzato: cosa succede?

In base alle nuove previsioni, in caso di passaggio in zona gialla o arancione, le restrizioni e le limitazioni non scattano, ma alle attività possono accedere i soli detentori del “Green Pass rafforzato” (come se si fosse in zona “bianca”).

Si veda le modifiche apportate dall’Art.5 del DL 172/21 convertito all’articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 nelle zone gialle e arancioni la fruizione dei servizi e lo svolgimento delle attività e gli spostamenti oggetto di sospensione o di limitazione, in base alle misure inerenti all’emergenza epidemiologica, sono ammessi secondo le stesse condizioni e modalità previste per le zone bianche esclusivamente per i soggetti in possesso di un certificato verde generato in base a vaccinazione contro il COVID-19 o in base a guarigione dal medesimo, oltre che per i minori di età inferiore a dodici anni e per i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica..

Le restrizioni a partire dal 6 dicembre 2021

In base alle nuove disposizioni del Decreto COVID di Dicembre a partire dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022 è previsto che il Green Pass rafforzato per lo svolgimento delle attività, che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla, debba essere utilizzato anche in zona bianca.

Quali restrizioni per i non vaccinati o i non guariti dal Covid?

Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, coloro che non sono detentori di un “Green pass rafforzato” (ovvero coloro che NON sono vaccinati o NON sono guariti dal Covid 19) NON potranno accedere a:

  • Spettacoli;
  • Spettatori di eventi sportivi;
  • Ristorazione al chiuso;
  • Feste e discoteche;
  • Cerimonie pubbliche;
  • E ciò vale anche in zona bianca (oltre che in gialla, arancio e rossa).

Si veda le modifiche apportate dall’Art.6 del DL 172/21 che prevede fino al 15 gennaio 2022 escludono dalla fruizione di attività e servizi in zona gialla e arancio coloro che sono in possesso del solo Green Pass base.

COVID-19 – Rafforzamento dei controlli a livello provinciale

Il Decreto COVID-19 di dicembre prevede un rafforzamento dei controlli da parte delle prefetture: dovranno redigere

  • un piano provinciale per l’effettuazione di costanti controlli entro 5 giorni dall’entrata in vigore del testo
  • e una relazione settimanale da inviare al Ministero dell’interno.

Campagna vaccinale: i provvedimenti in vista

Il Decreto già prevede il potenziamento della campagna di comunicazione in favore della vaccinazione (Art.8).

Ricordiamo che con Circolare del Ministero Salute del 22/11/2021 la vaccinazione per la terza dose è già consentita dopo 5 mesi dalla seconda (non più dopo 6) per gli over 40.

Per maggiori informazioni sulla Certificazione verde Covid

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico

Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.

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Antonio Mazzuca

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in "Gestione integrata di salute e sicurezza nell'evoluzione del mondo del lavoro" INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19). Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore. Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro. Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter). Contatti: Linkedin Mail: a.mazzuca@insic.it