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DECRETO LAVORO 2023: cosa cambia? Un commento alle novità di salute e sicurezza sul lavoro – INTERVISTA a Daniele Marmigi

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Il DECRETO LAVORO 2023, pubblicato in Gazzetta come  DECRETO-LEGGE 4 maggio 2023, n. 48 –  Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro. (GU Serie Generale n.103 del 04-05-2023) attende ora la conversione in Legge per l’approvazione finale. Nel frattempo, è già in vigore e porta con sé alcune modifiche al D.Lgs. n.81/2008 (TUS) in materia di salute e sicurezza che abbiamo evidenziato.

Abbiamo chiesto a Daniele Marmigi (Consulente HSE e coordinamento operativo di Istituto Informa) un parere come consulente sulle principali novità del Decreto e sui risvolti operativi per le aziende.

Medico competente: cosa cambia con il Decreto Lavoro

Partiamo dal Medico Competente: ci sono ben tre modifiche agli articoli (18, 25 comma e-bis, 25 comma n-bis) del Testo Unico che lo riguardano. Quale secondo te è quella più importante e perché?

Sicuramente si tratta di tre modifiche apparentemente di forma ma che, analizzate a fondo, rappresentano dei chiarimenti molto importanti. La modifica relativa alle cartelle sanitarie è foriera di un vento di freschezza rispetto alla figura del Medico Competente come è stata concepita finora; tuttavia, è importante sottolineare anche il cambio di direzione rappresentato dal nuovo comma n-bis) dell’art. 25 in relazione all’impedimento del Medico Competente a svolgere temporaneamente il suo compito: la novità della scelta del sostituto da parte dello stesso Medico Competente è significativa, considerato che in precedenza il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali aveva chiarito, con Interpello n. 25/I/0001768 del 23/02/2006, che il Medico Competente, impossibilitato a svolgere personalmente alcune prestazioni per malattia o per altri impedimenti oggettivi, poteva farsi sostituire da altri colleghi ma solo a seguito di nomina del Datore di Lavoro.

NDR: le tre modifiche al Decreto lavoro relative al Medico competente sono:

  • all’articolo 18, comma 1, lettera a);
    Il datore di lavoro (e i dirigenti) devono a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28.
  • all’articolo 25, comma 1 (nuova lettera e-bis)
    OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE;
  • Il medico competente:
  • e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità;»
  • n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.»;

Quanto alla sua nomina, ora è espressamente richiesta nel caso in cui la valutazione dei rischi lo richieda. Perché questa precisazione era così necessaria? A cosa serve veramente?

Con questa modifica si è intervenuti con una parziale delegificazione rispetto agli obblighi esistenti in capo al Datore di Lavoro. In particolare, prima del recente intervento normativo, l’articolo 18 del D.Lgs. 81/08 prevedeva che il Medico Competente fosse nominato dal Datore di Lavoro nei soli casi previsti dalla medesima norma; con il presente Decreto si modifica invece il perimetro di riferimento, poiché ai sensi del nuovo articolo 18, comma 1, lettera a), la doverosa nomina del Medico Competente non è più solamente circoscritta alla norma di rango primario ma anche alle valutazioni dei rischi di cui all’articolo 28. Allo stesso modo, l’obbligo di sorveglianza sanitaria non è più limitato alle sole fattispecie indicate testualmente dal D.Lgs. 81/08, ma è ampliato a tutti i casi nei quali la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità. È importante sottolineare che la Commissione Interpelli aveva provato recentemente a chiarire tale punto attraverso l’Interpello n. 2/2023, che dava però una risposta estremamente fumosa e poco chiara in merito.

Sempre sul Medico competente c’è un obbligo nuovo: deve richiedere la cartella sanitaria che il lavoratore aveva ricevuto da un precedente datore di lavoro. Cosa accadeva in precedenza e perché prima non si sentiva il bisogno di richiedere la Cartella di un altro Medico?

Forse questa è la modifica più significativa in termini di salute del lavoratore. La “cartella sanitaria e di rischio” del lavoratore è stata storicamente concepita come un obbligo legato al Medico Competente aziendale, e pertanto ha sempre rappresentato un adempimento strettamente connesso alla singola Azienda. Ai fini giuridici tale concezione è sicuramente corretta, posto che si caratterizza come precetto di carattere frammentario, avulso dal contesto del lavoratore considerato nella sua interezza.

A cosa serve allora quest’obbligo nuovo?

Quando parliamo di salute è fondamentale prendere in considerazione tutta la storia del paziente (del lavoratore nel nostro caso), e questa era la filosofia di base che aveva portato a dettagliare nell’Allegato 3A il contenuto minimo della cartella sanitaria, che presenta ben 4 punti destinati all’anamnesi (ricordo che “anamnesi” viene dal greco anámnēsis, “ricordo”, a rappresentare la ricostruzione di tutto lo storico), e uno di essi denominato proprio “anamnesi lavorativa”. La criticità principale stava nel fatto che tale anamnesi si è sempre limitata ad un racconto verbale delle esperienze lavorative del lavoratore, senza avere contezza di eventuali prescrizioni, inidoneità o semplici osservazioni del Medico Competente del precedente lavoro.

Come assicurare allora questa Anamnesi in modo adeguato?

Purtroppo, la disposizione è indicata in maniera molto generica, pertanto si presenteranno una serie di problematiche di forma o di contenuto: ad esempio, qualora il Medico Competente della precedente Azienda non consegnasse la cartella sanitaria e di rischio al lavoratore, chi si dovrà occupare di sollecitarlo? Come si dovrà comportare il Medico Competente qualora il lavoratore dichiarasse di aver smarrito la cartella sanitaria ricevuta dal precedente Datore di Lavoro?

Questo nuovo obbligo ha allora qualche utilità? E se dalla visione della cartella emergessero profili (nuovi) di inidoneità?

Certamente. Le criticità si possono presentare nel momento in cui la cartella sanitaria precedente riporti eventuali osservazioni del Medico Competente o, ancor peggio, inidoneità. Si tratterebbe di una nuova modalità di gestione del protocollo sanitario e del giudizio di idoneità del singolo lavoratore, ma che riporta, come anticipato prima, alla filosofia con la quale era stato ideato il contenuto della cartella sanitaria, a piena tutela del lavoratore.

Possiamo dire che si tratta di una buona occasione per garantire una partecipazione ancor più attiva del Medico Competente nella valutazione dei rischi, anche nell’espressione del giudizio di idoneità in maniera meno “sterile”, e più inglobata nel processo di valutazione dei rischi.

Formazione, nuova modifica all’art.37. Ci sono novità?

Dopo il DL Fiscale 2022 c’è, ancora una volta ,una modifica in materia di formazione: stavolta riguarda il monitoraggio dell’applicazione del prossimo Accordo in materia di formazione e sulle attività formative in generale. Posto che il nuovo Accordo non è ancora uscito, cosa comporterà per gli enti che erogano formazione e per i loro destinatari?

Questo comma fa da un lato sorridere, e dall’altro genera un po’ di tristezza; davvero abbiamo avuto bisogno che il legislatore sia arrivato a dirci che dobbiamo prestare attenzione a chi forma i nostri lavoratori? D’altro canto, il risvolto della medaglia è che forse vedremo un miglioramento della qualità della formazione.

In che modo?

Non dimentichiamo che la formazione rappresenta forse la misura di prevenzione primaria, e che gli Accordi Stato-Regioni che la governano ne sanciscono solamente il contenuto minimo, ma che lo stesso contenuto andrebbe poi dettagliato e personalizzato rispetto ai rischi presenti in Azienda.

Ci siamo ormai abituati ad intervistare i lavoratori, anche post-infortunio, e a registrare dei feedback indicanti sterilità del percorso formativo e poca aderenza al proprio contesto di lavoro. Forse questo potrebbe rappresentare il preludio di un grande cambiamento, quello che poi si traduce nella verifica dell’efficacia della formazione; anche se, considerato l’ingente quantitativo di sessioni formative erogate nel nostro Paese, potrebbe rimanere un comma molto utopistico e mai realmente applicato.

Perché è rimasto ancora il riferimento (ormai superato) al 30 giugno 2022 come data ultima per la pubblicazione del nuovo Accordo per la Formazione dei Soggetti della Sicurezza? non era il caso di approfittare del Decreto Lavoro per posticiparlo a data da definirsi?

In effetti, dal punto di vista degli adempimenti burocratici legati alle modifiche del Decreto Legislativo, avendo messo mani sul comma in oggetto, aggiornare la data non avrebbe comportato un effort maggiore; anzi, dal punto di vista meramente giuridico risulta improprio (oltre che anacronistico) aggiornare un comma contenente una temporalità passata. La motivazione è probabilmente meno tecnica e più politica, posto che lascia il sentore di una emanazione dell’Accordo molto prossima.

Noleggio attrezzature, formazione e attestazioni, cosa cambia per il datore di lavoro?

Quanto alle attrezzature spicca la modifica al comma 4-Bis all’articolo 73, che prevede un obbligo formativo specifico del datore di lavoro all’utilizzo di attrezzature che richiedono conoscenze particolari (e relativa sanzione in caso di inosservanza).  Che portata ha questo obbligo

Anche qui siamo di fronte a una modifica apparentemente tecnico-giuridica, ma che potrebbe essere il preludio di un cambiamento di enorme portata. Sino ad oggi il Datore di Lavoro ha sempre concepito la sicurezza come una serie di obblighi a cui adempiere nella tutela dei propri dipendenti, ma (quasi) mai rivolti verso la tutela della propria persona, e lo dimostrano i numerosi infortuni, anche mortali, che interessano gli stessi Datori di Lavoro.

Allora perché era importante precisarlo?

Molto spesso questa formula rappresenta anche un escamotage per raggirare l’obbligo di formazione specifica dei lavoratori: piuttosto l’attrezzatura viene utilizzata dal Datore di Lavoro, risolvendo ogni sorta di problema, dall’infortunio al controllo da parte dell’Organo di Vigilanza.

Di quali aziende stiamo parlando?

Ovviamente non parliamo di Grandi Imprese (potrebbe risultare abbastanza anomalo trovare l’A.D. di una Grande Impresa alla guida di un trattore agricolo), ma di Piccole o Micro Imprese, in cui il Datore di Lavoro si trova in primo piano nello svolgimento delle attività operative, mettendo molto spesso in pericolo sé stesso (e, conseguentemente, tutta l’Impresa). È sicuramente molto interessante anche la volontà di integrare sin da subito tale procedura, rendendolo un obbligo sanzionato.

Quindi è una modifica più importante di quanto si creda…

Si tratta di una modifica di grande portata, se immaginiamo che rivoluziona una buona fetta di attività che generano infortuni, e che ha effetto soprattutto sulle PMI, che rappresentano il 99,9% del totale delle imprese operanti sull’intero territorio nazionale. Possiamo quindi dire che si tratta di un obbligo che va ad incidere su quasi tutto il tessuto imprenditoriale italiano.

Questa previsione formativa possiamo vederla come un passo in avanti verso la Formazione del Datore di lavoro in senso pieno, un dettaglio “rivoluzionario” che si attende nel nuovo Accordo per la Formazione?

Certamente, su questo non c’è dubbio. Si tratta comunque di un passo importante in quella direzione che, aggiunto alla proposta del nuovo Accordo Stato-Regioni, rivoluzionerebbe completamente la gestione della formazione in materia di sicurezza.

Ritengo sia un passo fondamentale, è inimmaginabile che un Datore di Lavoro non abbia la minima competenza rispetto ai rischi a cui espone sé stesso e i propri dipendenti; l’auspicio è che questo nuovo vento porti verso una maggiore consapevolezza della sicurezza intesa, a livello imprenditoriale, come parte integrante dei processi aziendali, alla pari di tutti i processi di alto livello (HR, Governance Finanziaria, Project Management, ecc).

Invece, come giudichi, come consulente, la modifica all’art. 72 comma 2 in materia di attrezzature, che prevede l’attestazione di una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso una attrezzatura, o del datore di lavoro. Dovrebbe attestare l’avvenuta formazione e addestramento specifico. È una modifica realmente utile?

Questa specifica modifica rappresenta un passo indietro per la sicurezza delle persone in favore della sicurezza dei dati personali: se prima il noleggiatore visionava gli attestati di formazione dei singoli operatori, ora si accontenta di una semplice autodichiarazione. Questo risolve da una parte un problema di gestione e tutela dei dati personali, poiché non si era certi che i dati venissero conservati (e soprattutto, successivamente cancellati) nel rispetto di quanto prescritto dal GDPR, ma dall’altra parte riduce le garanzie in termini di sicurezza, anche a sfavore degli Organi di Vigilanza, nella rintracciabilità delle informazioni.

 Forse è stata ideata come forma di semplificazione della burocrazia, anche se, parliamoci chiaro, quanto tempo si impiega a consegnare un attestato di formazione?

Modifiche del Decreto Lavoro 2023 al Testo Unico di Sicurezza: cosa manca?

Come consulente esperto e conoscitore del Testo Unico, che portata ed impatto reale ha questo Decreto Lavoro 2023 sulle imprese?

Dipende dagli sviluppi futuri. Allo stato attuale può essere una buonissima base di partenza per dei cambiamenti epocali in materia di sicurezza ma, come l’esperienza ci ha insegnato finora, un singolo Decreto può cambiare ben poco; se il dettame normativo non si muove di pari passo con il contesto, il Decreto è destinato a rimanere una meteora, un triste vessillo finalizzato meramente ad apporre la propria firma nel territorio della legislazione in materia di sicurezza.

Cosa è mancato in questo Decreto Lavoro? Qual è il grande assente? Di quali modifiche al Testo Unico di Sicurezza avevamo bisogno?

Sicuramente manca l’adeguamento alle nuove tecnologie e ai cambiamenti nell’organizzazione del lavoro. La base giuridica che governa le misure in materia di sicurezza è stata sviluppata 15 anni fa, in un contesto completamente diverso e che cambia costantemente; basti pensare che, fino al 2020, eravamo cristallizzati su un disposto normativo che non prendeva neanche in considerazione l’esistenza della videoconferenza sincrona, con tutte le conseguenze del caso relative alle modalità di formazione.

Il Testo Unico di Sicurezza dovrebbe essere uno strumento dotato di estrema duttilità, che si adatti costantemente al fine di essere adeguato ad affrontare le sfide e i rischi associati, solo in questo modo può essere sempre applicabile.

Possiamo pensarlo dunque come un atto più “politico” che tecnico?

Come ho detto sopra, il Decreto pone delle buone basi per lo sviluppo di una corretta modalità di gestione del lavoro, e per la creazione di una concezione di sicurezza estremamente funzionale, con una focalizzazione su tutti gli attori di questo sistema, sia in termini di obblighi che di tutela.

Per capire il vero senso di questo atto dobbiamo attendere i prossimi sviluppi, sperando ce ne siano. Nell’attuale contesto storico e socioculturale, sarebbe assai svilente per il nostro Paese una mossa occasionale finalizzata solo ad ottenere una stella nella “Walk of Fame” della sicurezza nazionale.

Come contattare l’Istituto Informa – sezione Consulenza?

Daniela Marmigi fa parte della Divisione Consulenze di Istituto informa, fra i leader nella formazione certificata in salute e sicurezza sul lavoro.
Per avere maggiori dettagli ed una consulenza sulle novità e sui nuovi adempimenti previsti dal Decreto Lavoro 20203, scrivere alla Divisione Consulenze di Istituto informaconsulenze@istitutoinforma.it

Del Team fanno parte Stefano Massera, Direttore tecnico di Istituto Informa e Chiara Visconti, consulente HSE, formatrice e Facilitatrice LEGO SERIOUS PLAY.

Chi è Daniele Marmigi

Consulente esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, privacy, HACCP e Sistemi di Gestione, con esperienza come RSPP, DPO e Lead Auditor per i Sistemi di Gestione di Sicurezza e Ambiente; è docente nel Corso di Laurea Magistrale “Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione” presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata e docente nel Master di I Livello “La salute e sicurezza sul lavoro. Sistemi di gestione, modelli di compliance 231 e Responsabilità – SICURO” presso l’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza. Ricopre il ruolo di Coordinatore Tecnico presso l’Istituto Informa.

Antonio Mazzuca

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in "Gestione integrata di salute e sicurezza nell'evoluzione del mondo del lavoro" INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19). Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore. Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro. Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter). Contatti: Linkedin Mail: a.mazzuca@insic.it