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DECRETO LAVORO in Gazzetta: i contenuti e tutte le misure in materia di lavoro – DL 48/2023

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In vigore dal 5 maggio 2023 il DECRETO LAVORO, approvato dal Consiglio dei Ministri il 1° maggio 2023, pubblicato in Gazzetta come DECRETO-LEGGE 4 maggio 2023, n. 48 –  Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro. (GU Serie Generale n.103 del 04-05-2023).

  • Cosa contiene il Decreto Lavoro 2023? Segnaliamo tutte le previsioni del Decreto 48/2023 (in attesa della sua conversione in legge) e in particolare, le misure previste per la sicurezza dei lavoratori .

DECRETO LAVORO 2023: le misure per la sicurezza sul lavoro

Il Governo prevede il rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro, di tutela contro gli infortuni e dei controlli ispettivi

  • Istituito il Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative, già anticipato nei giorni scorsi relativamente alla sicurezza dei PCTO nel settore scolastico.
  • obbligo per i datori di lavoro di nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione dei rischi
  • l’estensione ai lavoratori autonomi di alcune misure di tutela previste nei cantieri;
  • l’obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di attrezzature di lavoro per attività professionali e conseguenti sanzioni in caso di inosservanza
  • disposizioni in materia di condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva e di vigilanza nella Regione siciliana e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

InSic approfondirà i contenuti del Decreto al momento della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

DECRETO LAVORO 2023 – le Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro

Il DECRETO LAVORO contiene ulteriori misure che toccano profondamente il mondo del lavoro e dei contratti di lavoro. Riportiamo di seguito le principali disposizioni rimandando per maggiori dettagli al Comunicato governativo in attesa della pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale)

  • riduzione del cuneo fiscale, per la parte contributiva, nei confronti dei lavoratori dipendenti con redditi fino a 35.000 euro lordi annui;
  • contrasto alla povertà e l’esclusione sociale, con particolare attenzione per le famiglie al cui interno siano presenti soggetti fragili, minori o anziani;
  • promozione delle politiche attive del lavoro, con l’obiettivo di assicurare un’adeguata formazione a chi non ha un’occupazione ed è in grado di svolgere un’attività lavorativa e di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Misure a sostegno dei lavoratori e per la riduzione della pressione fiscale

  • Sale dal 2 al 6 per cento, l’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità). L’esenzione è innalzata al 7 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.
  • Sale la soglia dei fringe benefit a 3.000 euro per il 2023, esclusivamente per i lavoratori dipendenti con figli a carico.
  • estensione ai genitori vedovi della maggiorazione dell’assegno unico prevista per i nuclei familiari in cui entrambi i genitori siano occupati.

Misure di inclusione sociale e lavorativa, di accompagnamento al lavoro e di incentivazione dell’occupazione giovanile

Dal 1° gennaio 2024,

  • Per i nuclei familiari che comprendano una persona con disabilità, un minorenne o un ultra-sessantenne e che siano in possesso di determinati requisiti, prevista una  integrazione al reddito mensile, di importo non inferiore a 480 euro all’anno esenti dall’IRPEF; sarà erogato dall’INPS attraverso uno strumento di pagamento elettronico, per un periodo massimo di 18 mesi continuativi, con la possibilità di un rinnovo per ulteriori 12 mesi.
  • Per i soggetti occupabili, cioè coloro che hanno una età compresa tra i 18 e i 59 anni e non rientrano tra le categorie individuate come “fragili”, è prevista la decadenza dal beneficio nel caso di rifiuto di una offerta di lavoro a tempo pieno o parziale, non inferiore al 60 per cento dell’orario a tempo pieno e con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi . Contributo previdenziale per i datori di lavoro privati che intendano assumere i beneficiari.
  • Per i soggetti di età compresa fra i 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, facenti parte di nuclei familiari privi dei requisiti per accedere al sostegno al reddito e ai componenti di nuclei che invece lo percepiscono e che non siano calcolati nella scala di equivalenza, è riconosciuto un diverso contributo, volto a sostenere il percorso di inserimento lavorativo, anche attraverso la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive.:

Servizio civile universale

Il DECRETO LAVORO introduce misure per l’accesso in deroga ai limiti di età e quote di riserva nei relativi bandi: gli interessati dovranno registrarsi su una piattaforma informatica nazionale, rilasciare una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, rispondere a determinati requisiti e sottoscrivere un patto di servizio personalizzato, a seguito del quale potranno ricevere offerte di lavoro o essere inseriti in specifici progetti di formazione. Durante la partecipazione ai programmi formativi, per un massimo di dodici mensilità, gli interessati riceveranno un beneficio economico pari a 350 euro mensili.

Occupazione giovanile: incentivi per i datori di lavoro

Il Decreto, per favorire l’occupazione giovanile prevede incentivi pari al 60 per cento della retribuzione per un periodo di 12 mesi, a favore dei datori di lavoro che assumono giovani sotto i trenta anni di età, non inseriti in programmi formativi e registrati nel PON “Iniziativa Occupazione Giovani”. L’incentivo è cumulabile con l’esonero contributivo nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, e con altri incentivi previsti dalla legislazione vigente.

Misure sui contratti a termine: durata a 24 mesi

Modifiche al contratto di lavoro a termine (cosiddetto “tempo determinato”), variano le causali che possono essere indicate nei contratti di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi (comprese le proroghe e i rinnovi), per consentire un uso più flessibile di tale tipologia contrattuale, mantenendo comunque fermo il rispetto della direttiva europea sulla prevenzione degli abusi.

I contratti potranno avere durata superiore ai 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi:

  • nei casi previsti dai contratti collettivi;
  • per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti, in caso di mancato esercizio da parte della contrattazione collettiva, e in ogni caso entro il termine del 31 dicembre 2024;
  • per sostituire altri lavoratori.

Approvato il Disegno di Legge in materia di Lavoro

Oltre al DECRETO LAVORO, il Governo ha approvato un Disegno di legge in materia di lavoro che prevede:

  • Istituzione del Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura;
  • Contributo per le assunzioni di persone con disabilità e il riconoscimento per enti e organizzazioni di un contributo per ogni persona con disabilità assunta a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 ed il 31 dicembre 2023.
  • Modifiche in materia di somministrazione di lavoro: eliminati i percentuali relativi alle assunzioni con il contratto di apprendistato in regime di somministrazione e quelli quantitativi in caso di somministrazione a tempo indeterminato di specifiche categorie di lavoratori (lavoratori in mobilità, soggetti disoccupati non del settore agricolo).
  • Sospensione della prestazione di cassa integrazione: si estende ai rapporti di lavoro di durata pari o inferiore a sei mesi la disciplina già prevista per quelli di durata superiore, che prevede che il lavoratore non abbia diritto all’integrazione soltanto per le giornate di lavoro effettuate.
  • Durata del periodo di prova nel rapporto di lavoro a tempo determinato: si puntualizza la tempistica della durata del periodo di prova, fissandola in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario, e si precisa che in ogni caso tale periodo non può essere inferiore a due giorni.
  • Rafforzamento degli ambiti territoriali sociali per l’attuazione del LEPS e degli interventi del PNRR
  • Potenziamento dell’attività di accertamento di elusioni e violazioni in ambito contributivo e della riscossione degli importi omessi e promozione dell’adempimento spontaneo degli obblighi contributivi: in particolare si potenzia la capacità di controllo e verifica dell’INPS, consentendo all’ente accertamenti d’ufficio mediante la consultazione di banche dati non solo dell’Istituto, ma anche di altre pubbliche amministrazioni.
  • Pagamento dilazionato dei debiti contributivi: aumento da 24 a 60 mesi numero di rate, previste per il pagamento dei premi
  • Ricostituzione del Fondo nazionale per le Politiche Migratorie per l’anno 2023, di un importo pari a euro 2.427.740
  • Ricongiunzione, ai fini previdenziali, dei periodi assicurativi per i lavoratori dipendenti, autonomi e per i liberi professionisti allineando il rendimento previsto a quello offerto dal sistema contributivo, pari alla media quinquennale del tasso di crescita del PIL.
  • uniformazione dei tempi di presentazione delle domande di accesso ad Ape sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto;
  • modifiche al Codice del terzo settore per consentire la partecipazione a distanza alle assemblee; modifiche relative ai fondi di solidarietà bilaterali.

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Antonio Mazzuca

Coordinamento editoriale Portale InSic.it - Formatore in salute e sicurezza sul lavoro - Content editor e Social media manager InSic.it