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Conversione Decreto Impianti Strategici: i richiami alla tutela della salute, sicurezza sul lavoro e ambiente (DL 2/2023)

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In Gazzetta la Legge di conversione (L.3 marzo 2023, n. 17) del DECRETO-LEGGE 5 gennaio 2023, n. 2-qui il testo coordinato con le misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale (in GU Serie Generale n.55 del 6-03-2023).

Il Decreto finalizzato a salvaguardare determinati contesti industriali contiene alcune modifiche alla Legge sulla responsabilità amministrativa degli Enti e in materia penale, con alcuni riferimenti al bilanciamento tra le esigenze di continuità dell’attività produttiva e di salvaguardia dell’occupazione, della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell’ambiente.

  • Fra le modifiche segnaliamo, in particolare, gli articoli 5 e 6 del DL 2/2023 che intervengono rispettivamente in modifica
    • del D.Lgs. n.231/2001 (inserisce il comma 1 bis all’art. 17, no alle sanzioni sanzioni interdittive in caso di applicazione dei MOG)
    • dell’articolo 104-bis del D.Lgs. 28 luglio 1989, n.271 (disposizioni di attuazione del codice di procedura penale) inserendo, in particolare il comma 1-bis.1. che regola la prosecuzione d’attività di impianti strategici sottoposti a sequestro di stabilimenti industriali.

Decreto Impianti Strategici: a chi si applica e cosa prevede?

Il Governo ha presentato il provvedimento come un intervento di salvaguardia dei contesti industriali che, a causa tra l’altro del caro-energia, si trovano in situazione di carenza di liquidità.

Impianti strategici in difficoltà: gli strumenti di intervento dello Stato

Il Decreto fornisce strumenti rapidi per intervenire laddove la gestione delle imprese di interesse strategico nazionale dovesse ritenersi non adeguata. Prevede quindi l’ammissione immediata all’amministrazione straordinaria per società partecipate dallo Stato non quotate in borsa, su istanza del socio pubblico detentore di una minoranza qualificata di quote azionarie, qualora gli amministratori siano rimasti inerti a fronte della ricorrenza dei presupposti per accedere alla procedura.

Fra gli altri provvedimenti: la parametrazione dei compensi degli amministratori straordinari delle grandi imprese in crisi ai risultati da essi conseguiti nell’amministrazione ed il limite complessivo per il compenso degli amministratori giudiziali.

Impianti strategici: cosa cambia sul piano penale?

Il decreto contiene disposizioni in materia penale relative agli stabilimenti di interesse strategico nazionale, per bilanciare ragionevolmente l’interesse all’approvvigionamento di beni e servizi essenziali per il sistema economico nazionale e la tutela della coesione sociale, con speciale riferimento al diritto al lavoro e alla tutela dell’occupazione, oltre al diritto alla salute e alla salubrità ambientale.

No alle sanzioni interdittive per enti commissariati, sì alla prosecuzione di attività

Qualora sussistano i presupposti per l’applicazione di una sanzione interdittiva che possa determinare l’interruzione dell’attività dell’ente, il giudice, in luogo dell’applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell’attività dell’ente tramite un commissario.

Modelli di gestione: quando escludono le sanzioni interdittive

Il Decreto si spinge oltre: non possono essere applicate sanzioni interdittive quando l’ente abbia adottato modelli organizzativi coerenti con quelli delineati nei provvedimenti relativi alla procedura di riconoscimento dell’interesse strategico nazionale diretti a realizzare il necessario bilanciamento tra esigenze di continuità dell’attività produttiva e di salvaguardia degli altri beni giuridici protetti dall’ordinamento.

Impianti strategici e prosecuzione dell’attività

Il DL 2/2023 prevede che anche che il giudice deve di regola consentire l’utilizzo dei beni sequestrati, dettando le prescrizioni necessarie al fine di garantire un bilanciamento tra le esigenze di continuità dell’attività produttiva e di salvaguardia dell’occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell’ambiente.

Infine, è prevista la non punibilità della condotta dei soggetti che agiscono al fine di dare esecuzione a provvedimenti che autorizzano la prosecuzione dell’attività produttiva di uno stabilimento industriale dichiarato di interesse strategico nazionale.

Decreto impianti Strategici: modifiche al D.Lgs. 231/2001

L’Art. 5 del DL 2/2023 apporta diverse modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 in materia di Responsabilità amministrativa degli enti con ricadute anche in materia di sicurezza dei lavoratori.

In particolare, inserisce il comma 1 bis all’art. 17 del D.Lgs. n.231/01.

Modelli organizzativi quando escludono la sanzione interdittiva?

Il nuovo comma 1-bis dell’art. 17 stabilisce che sanzioni interdittive non possono essere applicate quando pregiudicano la continuità dell’attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale se l’ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il modello organizzativo è idoneo a prevenire reati commessi nell’ambito della procedura di riconoscimento dell’interesse strategico nazionale e assicurano il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell’attività produttiva e di salvaguardia dell’occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell’ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi.

Art. 5 - Testo coordinato con la Legge di conversione 
 
       Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
b) all'articolo 17, dopo il comma 1, è  aggiunto,  in  fine,  il
seguente: 
«1-bis. In ogni caso,  le  sanzioni  interdittive  non  possono
essere applicate quando pregiudicano  la  continuita'  dell'attivita'
svolta in stabilimenti industriali o  parti  di  essi  dichiarati  di
interesse  strategico  nazionale  ai  sensi   dell'articolo   1   del
decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 dicembre 2012, n.  231,  se  l'ente  ha  eliminato  le
carenze  organizzative  che  hanno  determinato  il  reato   mediante
l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire
reati della specie di quello verificatosi. Il  modello  organizzativo
si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie  di  quello
verificatosi quando nell'ambito  della  procedura  di  riconoscimento
dell'interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti
diretti  a  realizzare,  anche  attraverso  l'adozione   di   modelli
organizzativi,  il  necessario  bilanciamento  tra  le  esigenze   di
continuita'   dell'attivita'    produttiva    e    di    salvaguardia
dell'occupazione e la tutela della sicurezza  sul  luogo  di  lavoro,
della salute, dell'ambiente e degli altri  eventuali  beni  giuridici
lesi dagli illeciti commessi. »; 
   

DL Impianti strategici: sequestro beni d’impresa

Il DL 2/2023 ulteriormente, all’articolo 6 in materia di sequestro dei beni di impresa, modifica l’articolo 104-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271 (disposizioni di attuazione del codice di procedura penale) inserendo, in particolare il comma 1-bis.1.

Il nuovo comma 1-bis1 regola la prosecuzione d’attività di impianti strategici sottoposti a sequestro di stabilimenti industriali o parti di essi: nei casi in cui sia nominato un amministratore giudiziario per gestire l’amministrazione straordinaria, anche in via temporanea, la prosecuzione dell’attività viene affidata a tale Commissario.

Il giudice può quindi dettare le prescrizioni necessarie per realizzare un bilanciamento tra le esigenze di continuità dell’attività produttiva e di salvaguardia dell’occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell’ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi, tenendo anche conto del contenuto dei provvedimenti amministrativi adottati dalle Autorità.

Il nuovo comma 1-bis1 si affretta però a chiarire che tali previsioni non si applicano, quando dalla prosecuzione può derivare un concreto pericolo per la salute o l’incolumità pubblica ovvero per la salute o la sicurezza dei lavoratori non evitabile con alcuna prescrizione.

Il provvedimento autorizzatorio del giudice alla prosecuzione di attività anche se negativo va trasmesso, entro quarantotto ore, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Art. 6 - Testo coordinato con la Legge di conversione 
 
                Disposizioni in materia di sequestro 
 
  1. All'articolo 104-bis delle disposizioni di attuazione del codice
di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis.1.  Quando  il  sequestro  ha  ad   oggetto   stabilimenti
industriali o  parti  di  essi  dichiarati  di  interesse  strategico
nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012,
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre  2012,
n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne  la
continuita'  produttiva,   il   giudice   dispone   la   prosecuzione
dell'attivita' avvalendosi di un amministratore giudiziario  nominato
ai sensi del comma 1. In caso di imprese che dopo il verificarsi  dei
reati che danno luogo all'applicazione del provvedimento di sequestro
sono state ammesse all'amministrazione straordinaria,  anche  in  via
temporanea ai sensi dell'articolo  1  del  decreto-legge  5  dicembre
2022,  n.  187,  la  prosecuzione  dell'attivita'  e'   affidata   al
commissario   gia'   nominato   nell'ambito   della   procedura    di
amministrazione  straordinaria.  Ove  necessario  per  realizzare  un
bilanciamento  tra  le   esigenze   di   continuita'   dell'attivita'
produttiva e di  salvaguardia  dell'occupazione  e  la  tutela  della
sicurezza sul luogo di lavoro, della salute,  dell'ambiente  e  degli
altri eventuali beni giuridici lesi  dagli  illeciti  commessi,  ((il
giudice detta le prescrizioni)) necessarie, tenendo anche  conto  del
contenuto dei provvedimenti amministrativi a tal fine adottati  dalle
competenti autorita'. Le disposizioni di  cui  al  primo,  secondo  e
terzo  periodo  non  si  applicano  quando  dalla  prosecuzione  puo'
derivare un concreto pericolo per la salute o l'incolumita'  pubblica
ovvero per la salute o la sicurezza dei lavoratori non evitabile  con
alcuna   prescrizione.   Il   giudice   autorizza   la   prosecuzione
dell'attivita' se,  nell'ambito  della  procedura  di  riconoscimento
dell'interesse strategico nazionale, sono state adottate  misure  con
le quali si e' ritenuto realizzabile il bilanciamento tra le esigenze
di  continuita'   dell'attivita'   produttiva   e   di   salvaguardia
dell'occupazione e la tutela della sicurezza  sul  luogo  di  lavoro,
della salute e dell'ambiente e degli altri eventuali  beni  giuridici
lesi dagli illeciti commessi. In ogni caso ((i  provvedimenti  emessi
dal giudice ai sensi dei periodi precedenti, anche se negativi,  sono
trasmessi,)) entro il termine di quarantotto ore, alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, al Ministero delle  imprese  e  del  made  in
Italy e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 
    1-bis.  2.  Nei  casi  disciplinati   dal   comma   1-bis.1,   il
provvedimento  con  cui  il  giudice   abbia   escluso   o   revocato
l'autorizzazione alla prosecuzione, o negato la  stessa  in  sede  di
istanza  di  revoca,   modifica   o   rivalutazione   del   sequestro
precedentemente disposto, nonostante le misure  adottate  nell'ambito
della   procedura   di   riconoscimento   dell'interesse   strategico
nazionale, puo' essere oggetto di impugnazione ai sensi dell'articolo
322-bis del codice, anche da parte della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero delle imprese e  del  made  in  Italy  o  del
Ministero dell'ambiente e della  sicurezza  energetica.  Sull'appello
avverso  il  provvedimento  di  cui  al  primo  periodo  decide,   in
composizione collegiale, il tribunale di Roma.».  

Decreto 231 – Responsabilità amministrativa degli enti – approfondimenti

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L’organismo di vigilanza nel D.Lgs. 231/2001. Compiti e responsabilità

Quatraro Raffaele

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Edizione: ottobre 2021

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L’organismo di vigilanza nel D.Lgs. 231/2001. Compiti e responsabilità

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Il sistema di gestione della sicurezza sul lavoro

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Responsabilità amministrativa degli enti 231: corsi di formazione per esperti in 231

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(24 ore/40 ore)
Il corso è qualificato da ICMQ/CERSA per la certificazione delle figure professionali: Componente Odv 231 – Auditor 231 – Esperto 231

Valido come aggiornamento per:
– RSPP, ASPP e Coordinatori sicurezza cantieri (D. Lgs. 81/08)
– il mantenimento delle Certificazioni ICMQ/Cersa: Professionista della security aziendale: 24/40 crediti – Manager HSE: 24/40 crediti – DPO: 8/12 crediti

INFORMA- Roma

Antonio Mazzuca

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in "Gestione integrata di salute e sicurezza nell'evoluzione del mondo del lavoro" INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19). Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore. Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro. Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter). Contatti: Linkedin Mail: a.mazzuca@insic.it