Irregolarità ispezioni

Decreto SEMPLIFICAZIONE dei Controlli sulle attività economiche: i chiarimenti INL per le violazioni di sicurezza sul lavoro

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Il 2 agosto è entrato formalmente in vigore il D.Lgs. 12 luglio 2024, n. 103 che come abbiamo visto, introduce una “semplificazione dei controlli sulle attività economiche e contiene diverse disposizioni importanti destinate ad incidere sulle attività dell’Ispettorato nazionale anche in materia di lavoro e legislazione sociale e di salute e sicurezza sul lavoro.

L’INL con Nota 1357/2024 ha ulteriormente puntualizzato e chiarito alcuni aspetti applicativi del decreto.

Vediamo quali passaggi interessano, in particolare gli accertamenti per la sicurezza sul lavoro ed alcuni istituti introdotti con il Decreto 103/24.

Il sistema di gestione del rischio su base volontaria

Il Decreto 103/2024, ricorda l’Ispettorato, detta una disciplina semplificatoria dei “controlli amministrativi sulle attività economiche svolti dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” fra le quali, evidentemente, rientra anche l’Ispettorato nazionale del lavoro.

Una delle principali novità del Decreto 103/2024 è l’introduzione di un “sistema di identificazione e gestione del rischio su base volontaria”, che dovrebbe regolare la programmazione dei controlli tra cui quello della sicurezza dei lavoratori ma anche, ad esempio, quello della protezione ambientale, della igiene e salute pubblica e della sicurezza pubblica.

INL conferma quanto già previsto nel Decreto, ovverosia che si attende che l’UNI elabori sulla base di alcuni parametri (ad es. esito dei controlli subiti nei precedenti tre anni di attività e settore economico in cui opera il soggetto controllato) norme tecniche o prassi di riferimento idonee a definire un livello di rischio basso “al quale è associabile un Report certificativo”.

INL aggiunge che il Report certificativo potrà essere rilasciato, a domanda, “da organismi di certificazione, ispezione, validazione o verifica, accreditati presso l’Organismo nazionale di accreditamento riconosciuto e firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA) dell’Associazione di cooperazione europea per l’accreditamento (EA)” e inserito dall’Organismo unico di accreditamento “nel fascicolo informatico di impresa” di cui all’art. 2, comma 2  lett. b), della L. n. 580/1993

Controlli di sicurezza e lista di conformità INL: quali differenze?

INL dedica poi un passaggio della Nota ai rapporti fra i Principi generali del procedimento di controllo delle attività economiche (art. 5) e la lista di conformità INL di cui abbiamo parlato, introdotta e disciplinata dall’art. 29, commi 7, 8 e 9, del D.L. n. 19/2024 (conv. da L. n. 56/2024) il cd. Decreto PNRR-bis 2024 che ha introdotto, tra l’altro, la Patente a crediti per l’edilizia.

Il comma 3 dell’art. 6 del DL 103 prevede che, salvo i casi di richieste da parte dell’Autorità giudiziaria o di specifiche segnalazioni di soggetti privati o pubblici, i casi previsti dal diritto dell’unione europea e i controlli per la sicurezza sui luoghi di lavoro oppure ogni qual volta si rilevano situazioni di rischio, le amministrazioni programmano i controlli e i relativi accessi ispettivi con intervalli temporali correlati alla gravità del rischio. Fanno eccezione diverse tipologie di intervento di competenza INL, fra cui quelle derivanti da richieste dell’Autorità giudiziaria, da circostanziate segnalazioni di soggetti privati o pubblici e da esigenze legate alla sicurezza sui luoghi di lavoro e, comunque, da situazioni di rischio.

Queste previsioni rischiano di sovrapporsi alla disciplina della Lista di conformità INL. Ma l’Ispettorato chiarisce che ” il meccanismo della Lista prevede il rilascio di un attestato ed un esonero dai controlli per un periodo di dodici mesi (non di dieci) nelle materie oggetto di accertamenti – ed è dunque da considerarsi come norma speciale.

Tuttavia, tali informazioni dovranno confluire nel fascicolo informatico d’impresa al fine di consentire anche alle altre amministrazioni di poter programmare i controlli di competenza nel rispetto dei principi fissati dal legislatore e tenendo conto del fatto che l’iscrizione nella c.d. lista di conformità INL avviene solo “previo assenso” del soggetto interessato.

Elenco della documentazione – la previsione del DL 103/2024 non riguarda l’Ispettorato

INL invece chiarisce molto bene che non sarebbe applicabile agli accertamenti di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro la previsione del DL 103/2024 secondo cui le amministrazioni sono tenute a fornire, prima di un accesso nei locali aziendali, “l’elenco della documentazione necessaria alla verifica ispettiva”.

Da tale obbligo sono infatti esonerate tutte le iniziative avviate dalle amministrazioni che hanno esigenze di ricorrere ad accessi ispettivi “imprevisti o senza preavviso”, esigenze che ricorrono pressoché ogni volta l’Ispettorato avvii una attività di vigilanza sia in materia lavoristica, sia in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ricorda INL che l’eventuale richiesta di documentazione alle imprese prima di un qualsiasi accesso ispettivo vanificherebbe l’efficacia della tipologia di accertamenti di competenza di questo Ispettorato.

Diffida amministrativa: non si applica alla sicurezza sul lavoro

Un ulteriore chiarimento riguarda poi l’istituto della Diffida amministrativa: prevista all’art.6 del DL 103/24 essa non si applica a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano, fra l’altro, la tutela della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

INL aggiunge che gran parte delle violazioni il cui accertamento compete all’Ispettorato hanno evidenti riflessi sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Spiega allora l’Istituto che questa formulazione non va intesa infatti in senso restrittivo come riferibile alle sole previsioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, che infatti non è espressamente citato e rispetto al quale è peraltro previsto un impianto sanzionatorio quasi esclusivamente penale.

Secondo INL appaiono ricompresi nell’ambito di applicazione della diffida parte delle violazioni amministrative di carattere documentale, nella misura in cui non siano ricollegabili alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (ad es. in materia di Libro unico del lavoro ai sensi dell’art. 39, comma 7, del D.L. n. 112/2008, conv. da L. n. 133/2008, salvi i casi in cui la violazione si riferisca a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi in quanto è prevista una sanzione massima superiore ad euro 5.000).

L’art. 6 del decreto stabilisce inoltre che il mancato adempimento alla diffida ovvero l’accertamento di altre violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano, fra l’altro, la tutela la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro comportano la revoca del Report certificativo di cui all’art. 3, ove rilasciato all’operatore economico.

Il soggetto controllato non è però responsabile, ricorda INL, quando le violazioni sono commesse per errore sul fatto non determinato da colpa; una disposizione del tutto analoga a quanto già previsto in via generale dall’art. 3, comma 2, della L. n. 689/1981, secondo il quale “nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l’agente non è responsabile quando l’errore non è determinato da sua colpa”.

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Antonio Mazzuca

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in "Gestione integrata di salute e sicurezza nell'evoluzione del mondo del lavoro" INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19). Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore. Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro. Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter). Contatti: Linkedin Mail: a.mazzuca@insic.it