Delega di funzioni e sicurezza sul lavoro: le norme da conoscere

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La delega di funzioni è un atto formale con cui il datore di lavoro trasferisce ad un altro soggetto i propri obblighi e poteri in materia di prevenzione. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro per il corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

La delega di funzioni nella sicurezza sul lavoro

La delega nell’ambito della sicurezza del lavoro è un istituto di origine giurisprudenziale, disciplinato per la prima volta dall’art 16, del D.lgs. n. 81/2008.

Si tratta di un atto formale attraverso cui il datore di lavoro trasferisce ad un altro soggetto i propri obblighi e poteri in materia di prevenzione, residuando comunque sul datore il dovere di vigilanza sull’attività esercitata dal delegato, attraverso un controllo volto a verificare la correttezza complessiva della gestione del rischio da parte del soggetto delegato.

I requisiti della delega di funzioni

Affinché la delega di funzioni possa ritenersi valida, l’art. 16, comma 1, del D.lgs. n. 81/2008 individua una serie di limiti e condizioni che tale atto deve possedere.

Innanzitutto, la delega è ammessa purché:

  • sia formulata tramite un atto scritto;
  • rechi data certa;
  • il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  • essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  • essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
  • il delegato la accetti per iscritto.

Si tratta di un atto giuridico avente la natura di negozio bilaterale.

Comunicazione della delega

Alla delega dev’essere data adeguata e tempestiva pubblicità, tale requisito, insieme alla forma scritta, mira a realizzare esigenze di certezza del diritto ed evitare la formulazione di deleghe tardive o di comodo.

La norma non specifica le modalità con la quale deve essere effettuata la pubblicità; tuttavia, si ritiene necessario un atto idoneo a far conoscere la delega a tutti i dipendenti, ad esempio, mediante l’affissione in bacheca o l’emanazione di circolari interne.

Requisiti del delegato

Il delegato deve possedere tutti i requisiti soggettivi di professionalità ed esperienza richiesti dalla particolare natura delle attività delegate, in tal modo viene recepito l’orientamento giurisprudenziale

che riconosce in capo al datore un’ipotesi di culpa in eligendo, qualora deleghi un soggetto non idoneo a svolgere determinate funzioni.

Peraltro, secondo un orientamento giurisprudenziale, l’idoneità professionale deve essere valutata in concreto, avendo riguardo a una dimostrata competenza, piuttosto che alla mera qualifica.

Nell’ipotesi in cui il delegato non dovesse possedere le competenze necessarie per assolvere correttamente ai compiti oggetto delle delega, sarà comunque tenuto a rispondere dell’eventuale inadempimento degli obblighi di prevenzione, per aver accettato la delega pur non avendo i requisiti professionali adeguati.

Poteri del delegato e autonomia di spesa

Nondimeno, la delega deve attribuire al delegato i necessari poteri di organizzazione, gestione e controllo, richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, e, inoltre, l’autonomia di spesa necessaria.

La delega per produrre i suoi effetti deve garantire in concreto al delegato i mezzi finanziari sufficienti a porre in essere le misure di prevenzione previste.

La subdelega

È prevista la possibilità per il delegato di subdelegare delle specifiche funzioni, purché ciò avvenga previa intesa con il datore di lavoro e con i medesimi requisiti previsti per la delega.

Al fine di evitare casi di deleghe a “cascata”, con conseguente sviamento delle responsabilità, non è ammessa per il subdelegato un’ulteriore delega.

La subdelega non fa venir meno in capo al subdelegante l’obbligo di vigilanza; mentre in capo al datore di lavoro residua una responsabilità per culpa in eligendo rispetto al subdelegato e di omessa vigilanza con riferimento al subdelegante.

Delega irregolare e responsabilità

Occorre precisare che qualora un soggetto eserciti dei poteri datoriali senza una precedente investitura o a seguito di una delega irregolare è comunque responsabile, cumulativamente al datore di lavoro, in virtù dell’applicazione del principio di effettività, sancito dall’art. 299 D.lgs. n. 81/2008.

Obblighi del datore di lavoro non delegabili

Come previsto dall’art. 17 del D.lgs. 81/08, il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

  • la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28 del D.lgs. 81/08;
  • la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP).

L’obbligo di vigilanza sul delegato

L’attività di vigilanza del datore di lavoro «… non può avere per oggetto la concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni – che la legge affida al garante – concernendo, invece, la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato. Ne consegue che l’obbligo di vigilanza del delegante è distinto da quello del delegato – al quale vengono trasferite le competenze afferenti alla gestione del rischio lavorativo – e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni» (Cass. Pen. sez. IV, 1° febbraio 2012, n. 10702)

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