In Gazzetta Ufficiale il TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 (coordinato con le LEGGE 4 marzo 2022, n. 18) che ha introdotto, fra l’altro, l’obbligo di Super Green Pass per i lavoratori dai 50 anni di età in su nei luoghi di lavoro pubblici e privati (a partire dal 15 febbraio), nuovi obblighi vaccinali per il settore della formazione.
Vediamo di seguito cosa prevede il Decreto, le novità emerse in sede di conversione del Decreto, cosa è cambiato dal 15 febbraio per l’accesso ai luoghi di lavoro e quali attività in base al DL 1/2022 sono accessibili con Green Pass base.
Nell'articolo
DL 1/2022 convertito: cosa prevede?
Il DL 1/2022 oltre all’obbligo di Super Green Pass per gli ultracinquantenni sui luoghi di lavoro pubblici e privati, contiene ulteriori previsioni:
- introduce l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni di età in su, fino al 15 giugno 2022.
- estende l’obbligo vaccinale per tutto il personale universitario (indipendentemente dall’età) parificandolo a quello scolastico (l’obbligatorietà della vaccinazione per quest’ultimo era prevista dal 15 dicembre 2022).
- estende l’obbligo vaccinale anche al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale (novità introdotta in sede di conversione)
- a partire dal 20 gennaio 2022 e dal 1 febbraio 2022, l’accesso a determinate attività sarà consentito solo a coloro che posseggono il Green Pass ordinario (da tampone/guarigione/vaccinazione) nell’art.3;
- cambiano infine, le regole per la gestione delle positività nel mondo della scuola (art.4).
DL 1/2022 convertito: tutte le novità
In sede di conversione, il Decreto ha visto crescere il numero dei suoi articoli. Fra le novità emerse in sede di conversione:
- Super Green Pass illimitato – Art. 2-bis: «la certificazione verde COVID-19 ha validita’ a far data dalla medesima somministrazione senza necessita’ di ulteriori dosi di richiamo» (nuovo art.9 del DL 52/21);
- Estensione autosorveglianza per chi ha completato il ciclo di vaccinazione primario – Art. 2-ter ;
- Circolazione stranieri in Italia – Art. 2-quater
- Spostamenti da e per le isole minori, lagunari e lacustri e trasporto scolastico dedicato – Art. 3-bis: riproduce l’articolo 5 del DL 5/2022 e introduce l’articolo 9-quater al DL 52/2021 prevedendo fino al 31 marzo 2022 anche ai soggetti muniti di una delle Certificazioni verdi COVID-19 da test antigenico rapido o molecolare (con esito negativo) l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti per le isole minori, ovvero per le isole lagunari e lacustri, per documentati motivi di salute e, per gli studenti di età pari o superiore ai 12 anni, di frequenza dei corsi di scuola (primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado)
- Somministrazione di cibi e bevande nei locali di intrattenimento dal 10 marzo 2022: nelle sale teatrali, da concerto e cinematografiche, nei locali di intrattenimento e di musica dal vivo e in quelli assimilati, nonché nei luoghi in cui si svolgono eventi e competizioni sportive – Art. 3 -Quater;
- Gestione casi di positività nelle strutture scolastiche – Art. 3 -Sexies: approfondisci sulla pagina dedicata del ministero della Salute; si veda anche il nuovo Fondo per i ristori educativi – Art. 5-bis da destinare alla promozione di iniziative di recupero e di consolidamento degli apprendimenti relativi alle ore di scuola in presenza perse da parte degli studenti che sono stati soggetti a misure di isolamento);
- Lavoro agile per genitori di figli con disabilità – Art. 5 -Ter: per dipendenti privati (e anche pubblici) che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta o almeno un figlio con bisogni educativi speciali, fino alla fine dell’emergenza epidemiologica (fissata al 31 marzo 2021)
- a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore
- e che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica
Super Green Pass e lavoro: cosa cambia dal 15 febbraio 2021?
In base alle disposizioni del DL 1/22 (art.1), a partire dal 15 febbraio 2022
- per i lavoratori pubblici e privati a partire dai 50 anni di età in su, scatta l’obbligo del Green Pass Rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro (nuovo Art. 4-quinquies al DL 44/2021);
- l’obbligo vaccinale si estende al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, così equiparati al personale scolastico (Art. 2 del DL 1722) .
[L’Art. 1 del DL 1/22 inserisce gli Art 4 quater, quinquies e sexies al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, imponendo così l’obbligo vaccinale a tutti i cinquantenni (Art. 4 quater), e l’obbligo di Super Green pass sui luoghi di lavoro pubblici e privati per tutti i lavoratori dai 50 anni di età.]
Super Green pass per i lavoratori 50enni: cosa deve fare il datore di lavoro fino al 15 giugno 2022?
In base al nuovo Art. 4-quinquies del DL 44/2021 (punto 2) a partire dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022 i datori di lavoro pubblici e privati ed anche i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l’attività giudiziaria devono:
- verificare il rispetto delle prescrizioni per i lavoratori dai 50 anni di età sottoposti all’obbligo di vaccinazione che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro (con le modalità indicate dall’articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021).
- interdire l’accesso ai lavoratori ultracinquantenni sprovvisti di Super Green pass.
Cosa rischia un lavoratore cinquantenne senza Super Green pass?
Se un lavoratore dai 50 anni di età:
- comunica di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19;
- risulta privo della stessa al momento di accedere ai luoghi di lavoro.
sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.
La violazione delle disposizioni in materia di Super Green Pass comporta la sanzione del pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 (la sanzione è irrogata dal prefetto)
Obblighi vaccinali: quali sanzioni per chi non si vaccina?
In base al nuovo Art. 4-sexies (Sanzioni pecuniarie). in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale per gli ultra-cinquantenni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento in caso di soggetti che :
- alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
- a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario;
- a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19.
Chi irroga la sanzione per i non vaccinati?
L’irrogazione della sanzione è effettuata dal Ministero della salute per il tramite dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal Ministero, anche acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria sui soggetti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale vaccinati per COVID-19.
Pertanto, il Sistema Tessera Sanitaria viene autorizzato al trattamento delle informazioni su base individuale inerenti alle somministrazioni, acquisite dall’Anagrafe Nazionale Vaccini e al trattamento dei dati relativi agli esenti acquisiti secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
Come viene irrogata la sanzione ai non vaccinati
- Il Ministero della salute, avvalendosi dell’Agenzia delle entrate-Riscossione comunica ai soggetti inadempienti l’avvio del procedimento sanzionatorio e indica ai destinatari il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione, per comunicare all’Azienda sanitaria locale competente per territorio l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità
- La Asl deve poi trasmettere all’Agenzia delle entrate-Riscossione, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione dei destinatari, previo eventuale contraddittorio con l’interessato, un’attestazione relativa alla insussistenza dell’obbligo vaccinale o all’impossibilità di adempiervi.
- Se l’Azienda sanitaria locale non conferma l’insussistenza dell’obbligo vaccinale, ovvero l’impossibilità di adempiervi, provvede, mediante la notifica, ed entro centottanta giorni dalla relativa trasmissione, un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo.
Cosa succede al lavoratore ultra cinquantenne che si vaccina?
Il DL 1/2022 all’articolo 9-septies, sostituisce il comma 7 prevedendo il rientro immediato del lavoratore che scelga di vaccinarsi.
((E’ in ogni caso consentito il rientro immediato nel luogo di lavoro non appena il lavoratore entri in possesso della certificazione necessaria, purché il datore di lavoro non abbia già stipulato un contratto di lavoro per la sua sostituzione)).
Accesso alle attività con Green Pass base: le nuove regole dal 20 gennaio 2021
All’Art.3 del DL 1/2022 si prevede che,
a partire dal 20 gennaio 2022 sarà consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di Green pass base (da tampone/guarigione/vaccinazione)l’accesso ai seguenti servizi e attività, nell’ambito del territorio nazionale:
- servizi alla persona;
- colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.
a partire dal 1° febbraio 2022,è consentito l’accesso con Green pass ordinario per
- pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, (individuate con apposito DPCM – vedi sotto il nostro approfondimento).
Per approfondire in materia di Green Pass e Super Green Pass
Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico
Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.
Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter).
Contatti:
Linkedin
Mail: a.mazzuca@insic.it