DPI dispositivi di protezione individuale

DPI e nuove norme armonizzate – Aggiornamenti europei

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In questa pagina riportiamo gli aggiornamenti alle norme armonizzate sui DPI pubblicate sulla gazzetta europea ai fini della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dal Regolamento europeo 2016/425 sui DPI.

Gli aggiornamenti arrivano con Decisioni della Commissione che modificano la DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/941 DELLA COMMISSIONE del 2 maggio 2023, relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale elaborate proprio a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Regolamento UE sui DPI e conformità alle norme armonizzate: significato

In base all’articolo 14 del Regolamento europeo sui DPI, 2016/425, un dispositivo di protezione individuale conforme alle norme armonizzate o alle parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è considerato conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato II del regolamento, contemplati da tali norme o parti di esse.

La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione, a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/2599

In Gazzetta europea (8/10/24) la DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/2599 del 4 ottobre 2024 con cui la Commissione aggiorna le norme armonizzate relative ai dispositivi individuali per la protezione contro

  • le cadute
  • elettrorespiratori a filtro per la protezione delle vie respiratorie
  • calzature
  • elmetti isolanti
  • protezioni degli occhi e del viso per uso professionale.

Le modifiche alla Decisione di esecuzione 2023/941 riguardano

  • l’adozione della norma armonizzata EN 50365:2023 relativa agli elmetti isolanti da utilizzare su impianti di media e bassa tensione.
  • La revisione delle norme
    • EN 360:2023 sui dispositivi anticaduta di tipo retrattile
    • EN 564:2023 sui cordini per alpinismo,
    • EN 12841:2024 sui dispositivi di regolazione della fune,
    • EN 12941:2023, requisiti, prove e marcatura degli elettrorespiratori a filtro completi di elmetto o cappuccio
    • EN 12942:2023, su requisiti, prove e marcatura degli elettrorespiratori a filtro completi di maschere intere, semimaschere o quarti di maschere
    • EN 14058:2017+A1:2023, sui capi di abbigliamento per la protezione contro gli ambienti freddila modifica EN ISO 20345:2022/A1:2024, sulle calzature di sicurezza
    • EN ISO 20346:2022 quale modificata da EN ISO 20346:2022/A1:2024 sulle calzature di protezione,
    • EN ISO 20347:2022 quale modificata da EN ISO 20347:2022/A1:2024 sulle calzature da lavoro.

Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/941 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità al regolamento (UE) 2016/425 ovverosia si tratta di norme armonizzate le cui relative modifiche soddisfano i requisiti essenziali di salute e di sicurezza a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Protezione degli occhi: il ritiro delle norme armonizzate dal 2025

Nella DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/2599 del 4 ottobre 2024 le norme armonizzate:

  • EN 166:2001,
  • EN 169:2002,
  • EN 170:2002,
  • EN 172:1994 quale modificata da EN 172:1994/A1:2000 e EN 172:1994/A2:2001,
  • EN 379:2003+A1:2009 sulla protezione personale degli occhi.

sono state riviste dal CEN e i loro riferimenti sono stati inclusi nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2023/941, indicando l’11 novembre 2025 come data di ritiro.

Sulla protezione degli occhi per uso professionale, la Commissione spiega che queste nuove norme comprendono una vasta gamma di prodotti che hanno visto aggiornati i metodi di prova delle precedenti norme, aumentato il numero di configurazioni di prova per un unico prodotto grazie all’introduzione di nuove sagome della testa e introdotto nuovi requisiti per la marcatura dei prodotti e nuovi requisiti tecnici, come la resistenza al calore radiante, all’impatto di una massa elevata o alle sostanze chimiche o relativi alle proprietà elettrostatiche. Di conseguenza i fabbricanti hanno bisogno di più tempo per adeguare la loro produzione al fine di conformarsi alle nuove norme.

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/941

La decisione 2023/941 ha recentemente abrogato nel 2023 la precedente decisione di esecuzione (UE) 2020/668 che conteneva negli allegati I e II, l’elenco delle norme armonizzate conformi al Regolamento UE sui DPI.

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2414

La DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2414 DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 2022 ha modificato i riferimenti alle norme armonizzate su:

  • requisiti, le prove e la marcatura dei filtri antiparticolato per i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
  • requisiti generali per gli indumenti di protezione;
  • requisiti e i metodi di prova per le calzature di protezione contro i rischi presenti nelle fonderie e durante le operazioni di saldatura e i procedimenti connessi;
  • requisiti per le protezioni per gli occhi per lo squash e le protezioni per gli occhi per il racquetball e lo squash 57.

Le nuove norme armonizzate conformi al Regolamento UE sui DPI

Il CEN ha redatto le nuove norme armonizzate seguenti:

  • EN ISO 20349-1:2017/A1:2020 che modifica EN ISO 20349-1:2017 sui requisiti e i metodi di prova per le calzature di protezione contro i rischi presenti nelle fonderie;
  • EN ISO 20349-2:2017/A1:2020 che modifica EN ISO 20349-2:2017 sui requisiti e i metodi di prova per le calzature di protezione contro i rischi presenti durante le operazioni di saldatura e i procedimenti connessi;
  • EN ISO 18527-2:2021 sui requisiti per le protezioni per gli occhi per lo squash e le protezioni per gli occhi per il racquetball e lo squash 57.

il CEN ha poi rivisto le seguenti norme armonizzate (che soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi, stabiliti nel regolamento (UE) 2016/425):

  • EN 143:2000 sui requisiti, le prove e la marcatura dei filtri antiparticolato per i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, quale rettificata da EN 143:2000/AC:2005 e modificata da EN 143:2000/A1:2006;
  • EN ISO 13688:2013 sui requisiti generali per gli indumenti di protezione, i cui riferimenti sono pubblicati con la comunicazione 2018/C 209/03 della Commissione: tale revisione ha portato all’adozione della norma armonizzata EN 143:2021 e della modifica EN ISO 13688:2013/A1:2021 della norma armonizzata EN ISO 13688:2013.

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2414: le modifiche alle norme armonizzate contenute nella Decisione 2020/668

La Decisione 2022/2414 dunque:

  • include nell’allegato I della Decisione 2020/668 i riferimenti delle norme armonizzate EN 143:2021, EN ISO 13688:2013 e relativa modifica EN ISO 13688:2013/A1:2021, EN ISO 18527-2:2021, EN ISO 20349-1:2017 e relativa modifica EN ISO 20349-1:2017/A1:2020 e EN ISO 20349-2:2017 e relativa modifica EN ISO 20349-2:2017/A1:2020.
  • Include nell’allegato II i riferimenti della norma armonizzata EN 143:2000, della relativa rettifica EN 143:2000/AC:2005 e della relativa modifica EN 143:2000/A1:2006 nonché il riferimento della norma armonizzata EN ISO 13688:2013.

DPI protettori dell’udito: rinvio della data di ritiro

La Decisione 2022/2414 include nell’allegato II anche le norme armonizzate EN 352-1:2002, EN 352-2:2002, EN 352-3:2002, EN 352-4:2001 quale modificata da EN 352-4:2001/A1:2005, EN 352-5:2002 quale modificata da EN 352-5:2002/A1:2005, EN 352-6:2002, EN 352-7:2002 e EN 352-8:2008 sui protettori dell’udito sono state riviste dal CEN indicando il 21 gennaio 2023 come data di ritiro.

Le nuove versioni delle norme sostituite hanno introdotto nuovi requisiti tecnici per il calcolo dell’attenuazione e nuove dimensioni della testa, ciò implica ulteriori prove dei protettori dell’udito unitamente ai dispositivi di protezione della testa e/o ai dispositivi di protezione del viso in combinazioni più diversificate.

La Decisione stabilisce che gli organismi notificati e i laboratori di prova sono inoltre tenuti ad adeguare i metodi di prova e a rivedere il loro accreditamento conformemente ai nuovi requisiti: per questo viene previsto per l’adeguamento, un rinvio di 18 mesi dalla data di ritiro delle norme armonizzate EN 352-1:2002, EN 352-2:2002, EN 352-3:2002, EN 352-4:2001e relativa modifica EN 352-4:2001/A1:2005, EN 352-5:2002 e relativa modifica EN 352-5:2002/A1:2005, EN 352-6:2002, EN 352-7:2002 e EN 352-8:2008. Tale rinvio non dovrebbe avere effetti negativi sui livelli di sicurezza dei prodotti interessati, in quanto le norme riviste migliorano principalmente la chiarezza delle procedure di prova e non apportano modifiche significative ai requisiti sostanziali applicabili.

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