Le attività che comportano Esposizioni sporadiche e di debole intensità all’amianto, “ESEDI”, sono quelle che vengono effettuate per un massimo di 60 ore l’anno, per non più di 4 ore per singolo intervento e per non più di due interventi al mese, e che corrispondono ad un livello massimo di esposizione a fibre di amianto pari a 10 F/L calcolate rispetto ad un periodo di riferimento di 8 ore.
La durata dell’intervento si intende comprensiva del tempo per la pulizia del sito, la messa in sicurezza dei rifiuti e la decontaminazione dell’operatore. All’intervento non devono essere adibiti in modo diretto più di 3 addetti contemporaneamente e, laddove ciò non sia possibile, il numero dei lavoratori esposti durante l’intervento deve essere limitato al numero più basso possibile.
Nell'articolo
Definizione di debole intensità
Le linee guida per la qualità dell’aria dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS/WHO) indicano per una esposizione ininterrotta per una intera vita a 1 fibra/litro, un eccesso di rischio così suddiviso per i tumori maggiormente attribuibili per esposizione ad amianto:
- tumore del polmone, considerato in una popolazione con il 30% di fumatori: tra 1 su milione ed 1 su 100.000;
- mesotelioma, tra 1 caso su 100.000 e 1 su 10.000.
Si è ritenuto che fosse conveniente e appropriato considerare l’indicazione dell’OMS come riferimento principale su cui stabilire i criteri per definire le esposizioni di debole intensità e sporadiche (ESEDI) ed individuare le lavorazioni corrispondenti.
Prevenzione e protezione dei lavoratori
Il valore di 1 fibra/litro, infatti, costituisce un riferimento autorevole e protettivo per i rischi derivanti dall’esposizione a fibre di amianto aerodisperse. Si è ritenuto pertanto che durante le operazioni con limitata dispersione di fibre in aria, valutate in 10 F/L ponderate sul periodo di 8 ore, gli addetti debbano comunque utilizzare costantemente dispositivi di protezione respiratoria con un fattore di protezione operativo non inferiore a 30. L’adozione di tali dispositivi consentirà quindi di limitare ulteriormente l’esposizione effettiva sino a livelli inferiori/uguali ad 1 f/litro, a condizione che l’inquinamento ambientale si mantenga a livelli di debole intensità.
Definizione di sporadicità
La saltuarietà, o sporadicità, di queste operazioni lavorative dovrebbe essere garantita dal numero ridotto di ore lavorative annuali che le caratterizzano, in quanto molto inferiore al valore corrispondente ad un’esposizione continua e giornaliera nel corso dell’anno lavorativo (240 giorni, ovvero 1920 ore). Tipicamente le ore complessive annuali associate a queste operazioni non dovranno superare le 60h, con un impegno continuativo non superiore alle 4 ore per intervento e per non più di due interventi al mese.
Sorveglianza e controllo nelle attività ESEDI
Lo spirito con cui il Decreto Legislativo n. 257/06 aveva introdotto queste disposizioni riguarda sostanzialmente la semplificazione delle attività di sorveglianza e controllo, che alcuni lavori di minor importanza, in termini di livelli espositivi, devono avere rispetto a quelli di maggior impegno, affinché questo si traduca in una accelerazione del processo di fuoriuscita dall’amianto iniziato con il varo della Legge n. 257/92, senza però venir meno al concetto di fondo, che riguarda la protezione assoluta dal rischio di cui devono godere gli addetti.
La protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto
Il D.Lgs. 81/08, all’interno del Titolo IX, Capo III – relativo alla Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto – richiama in primis la L. 257/92 e disciplina “le rimanenti attività lavorative che possono comportare per i lavoratori il rischio di esposizione ad amianto”.
Tali attività residue individuate sono: la manutenzione, la rimozione dell’amianto o dei materiali che lo contengono, lo smaltimento e il trattamento dei rifiuti relativi e la bonifica delle aree interessate.
Il D.Lgs. 81/08 intende riferirsi principalmente a quelle attività che interessano per lo più manufatti in opera con amianto in matrice compatta (cemento-amianto, vinil-amianto), quali la rimozione di pavimenti, tettoie, canne fumarie, tubazioni o di contenitori idrici in “eternit”, oppure il confinamento e l’incapsulamento di coperture.
La valutazione del rischio esposizione
In particolare, l’art. 249 del D.Lgs. 81/08 è dedicato alla valutazione del rischio, che è procedura obbligatoria per tutte le lavorazioni quando in qualche modo si abbia a che fare con un materiale contenente amianto. È da notare che il legislatore ribadisce che la valutazione relativa alle polveri d’amianto debba entrare a far parte della generale valutazione dell’attività lavorativa nel suo complesso (“nella valutazione di cui all’art. 28, il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall’amianto …”: art. 249, comma 1, D.Lgs. 81/08).
L’esposizione occasionale all’amianto
Vengono esonerati dall’applicazione delle norme contenute nel Capo III del D.Lgs. 81/08 i datori di lavoro che espongano i lavoratori a “esposizioni sporadiche e di debole intensità” ESEDI, a condizione che non si superi nell’area dell’ambiente di lavoro il valore-limite di esposizione previsto dalla legge.
Frequenza o possibilità di esposizione?
Va evidenziato che ciò che rileva, nelle attività ESEDI, non è tanto la frequenza dell’intervento dei lavoratori (non può essere considerato sporadico ciò che richiede una presenza di apprezzabile frequenza), quanto la possibilità di esposizione e fibre d’amianto in quantità tale da costituire un pericolo per i lavoratori.
Non deve essere infatti dimenticato che la letteratura scientifica non è in grado di indicare la dose minima oltre la quale la sostanza diventa pericolosa.
Da cosa è esonerato il datore di lavoro per le attività ESEDI?
Le conseguenze che la legge attribuisce al concetto di ESEDI sono piuttosto pesanti in termini di prevenzione, dal momento che il datore di lavoro è esonerato da tre fondamentali obblighi:
- dall’obbligo di notifica dei lavori all’organo di vigilanza;
- dall’obbligo della sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori;
- dall’obbligo di tenuta, a mezzo del medico competente, della cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore esposto.
Elenco delle attività ESEDI
Nell’Allegato 1, alla Lettera circolare del 25/01/2011 è riportato un elenco indicativo e non esaustivo di attività che possono essere considerate, sulla base delle attuali conoscenze tecniche e nel rispetto delle condizioni sopra descritte, attività “ESEDI”, ovvero:
Brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato su MCA in matrice non friabile
- interventi di manutenzione riguardanti il fissaggio di lastre in MCA compatto in buono stato di conservazione senza intervento traumatico sulle stesse;
- riparazione di una superficie ridotta (massimo di 10 m2) di lastre o mattonelle in vinil-amianto mediante applicazione di collanti, impregnanti, sigillanti o con limitati riporti di guaine ricoprenti, o prodotti similari;
- applicazione di prodotti inertizzanti in elementi di impianto contenenti MCA non friabile in buone condizioni (ad es. rivestimenti di tubature);
- spostamento non traumatico di lastre di MCA compatto non degradate abbandonate a terra, previo trattamento incapsulante;
- interventi conseguenti alla necessità di ripristinare la funzionalità, limitata-mente a superfici ridotte (massimo di 10 m2), di coperture o pannellature in MCA non friabile mediante lastre non contenenti amianto;
- interventi di manutenzione a parti di impianto (ad eccezione degli impianti frenanti), attrezzature, macchine, motori, ecc., contenenti MCA non friabile, senza azione diretta su MCA;
- attività di conservazione dell’incapsulamento con ripristino del ricoprente;
- inserimento, all’interno di canne fumarie in MCA non friabile, di tratti a sezione inferiore senza usura o rimozione di materiale;
- interventi di emergenza per rottura, su condotte idriche solo finalizzati al ripristino del flusso e che non necessitino l’impiego di attrezzature da taglio con asportazione di truciolo.
Rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono presenti in matrice compatta
- rimozione di vasche e cassoni per acqua, qualora questi manufatti possano essere rimossi dalla loro sede senza dover ricorrere a rotture degli stessi;
- rimozione di una superficie limitata (massimo di 10m2) di mattonelle in vinil-amianto, lastre poste internamente ad edificio o manufatti simili in MCA non friabile, qualora questi manufatti possano essere rimossi dalla loro sede senza dover ricorrere a rotture degli stessi;
- raccolta di piccoli pezzi (in quantità non superiore all’equivalente di 10m2) di MCA non friabile, caduto e disperso a seguito di eventi improvvisi ed imprevisti, previo trattamento con incapsulante.
Incapsulamento e confinamento di MCA in matrice non friabile che si trova in buono stato di conservazione
- interventi su MCA non friabile in buono stato di conservazione volti alla conservazione stessa del manufatto e/o del materiale ed attuati senza trattamento preliminare;
- messa in sicurezza di materiale frammentato (in quantità non superiore all’equivalente di 10m2), con posa di telo in materiale plastico (ad es. polietilene) sullo stesso e delimitazione dell’area, senza alcun intervento o movimentazione del materiale stesso.
Sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale
- campionamento ed analisi di campioni aerei o massivi ed attività di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati.
Si ricorda che gli elenchi sopra riportati potranno essere aggiornati dalla Commissione Consultiva Permanente in base all’evoluzione delle conoscenze.
Per approfondire
Per conoscere meglio la tematica leggi i nostri approfondimenti su:
- Rischio amianto: verso una prassi di riferimento UNI per monitoraggio e gestione
- Interpello n. 2/2019: chiarimenti su adempimenti sicurezza in attività ESEDI
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