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Fondo Vittime Amianto, cosa dice la Legge di Bilancio 2023

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All’interno della MANOVRA 2023, LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 in vigore dal 1° Gennaio 2023, all’articolo 1, comma 293 – introdotto dalla Camera –  si incrementadal 1° gennaio 2023, l’importo di talune prestazioni aggiuntive erogate dall’INAIL, tramite il Fondo per le vittime dell’amianto, ai soggetti che hanno contratto determinate patologie in seguito all’esposizione all’amianto.

Rendita amianto: sale dal 15 al 17% la prestazione aggiuntiva INAIL

Nel dettaglio, dal 1° gennaio 2023:

  • viene elevata di 2 punti – dal 15al 17 per cento – la misura percentuale (riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dall’art. 1, co. 356, della L. 178/2020), calcolata sulla rendita già in godimento, della prestazione aggiuntiva erogata dall’INAIL ai soggetti (o ai superstiti) già titolari di una rendita riconosciuta dallo stesso Istituto (o dal soppresso Istituto di previdenza per il settore marittimo) per una patologia asbesto correlata (lett. a)). Resta fermo che la suddetta prestazione aggiuntiva è erogata unitamente al rateo di rendita corrisposto mensilmente ed è cumulabile con le altre prestazioni spettanti a qualsiasi titolo sulla base delle norme generali e speciali dell’ordinamento;
  • viene aumentato da 10.000 a 15.000 euro l’importo della prestazione una tantum che l’INAIL eroga, per gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2021, ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale (lett. b)).

Come disposto dall’art. 1, co. 357, della L. 178/2020, si tratta di una prestazione di importo fisso da corrispondere in un’unica soluzione su istanza dell’interessato o degli eredi in caso di decesso, da presentarsi, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data dell’accertamento della malattia.

Le novità della Legge di Bilancio 2021 per i risarcimenti da amianto

In base alla Finanziaria 2021 (LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 punto 356 e ss),a  decorrere dal 1° gennaio 2021, l’INAIL, attraverso il Fondo Vittime amianto (leggi la nostra guida per i risarcimenti), erogava una prestazione aggiuntiva nella misura percentuale del 15 per cento della rendita in godimento. Verrà erogata unitamente al rateo di rendita corrisposto mensilmente ed è cumulabile con le altre prestazioni spettanti a qualsiasi titolo sulla base delle norme generali e speciali dell’ordinamento (punto 356).

Inoltre, fra le novità introdotte:

  • una prestazione “una tantum” di 10mila euro per i malati di mesotelioma non di origine professionale,
  • l’estensione delle prestazioni Inail anche alle Unioni Civili;
  • maggiorazione contributiva utile ai fini pensionistici per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario.

Eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2021

Per gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’INAIL, eroga ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale, una prestazione di importo fisso pari a euro 10.000 da corrispondere in un’unica soluzione su istanza dell’interessato o degli eredi in caso di decesso. L’istanza è presentata a pena di decadenza entro tre anni dalla data dell’accertamento della malattia (punto 357).

Ulteriori disponibilità del Fondo Vittime Amianto

Inoltre, si dispone che alcune disponibilità del Fondo siano utilizzate

  • per il pagamento della prestazione aggiuntiva;
  • per il pagamento della prestazione di importo fisso in un’unica soluzione di 10.000 euro a favore dei malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale, o dei loro eredi con riferimento agli eventi accertati fino al 31 dicembre 2020 e per i quali non sia decorso, a pena di decadenza, il termine di tre anni dalla data di accertamento della malattia

A decorrere dal 1° gennaio 2021 non si applica l’addizionale a carico delle imprese e l’autorizzazione di spesa è soppressa (358).

Lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario

Per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario, che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all’esposizione alle polveri di amianto, il comma 360 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2021 ha disposto il riconoscimento dei benefici previdenziali per l’amianto, secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 8 della legge 257/1992, vale a dire una maggiorazione contributiva utile ai fini pensionistici pari a 1,50 per il periodo di esposizione all’amianto, prevedendone anche un iter più veloce per il riconoscimento del diritto.  

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