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Formazione alla conduzione dei generatori di vapore: esclusa la videoconferenza sincrona (Nota INL 2024)

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Una Nota dell’ispettorato nazionale del Lavoro (Nota n. 1163 del 06 Febbraio 2024) riporta il parere espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla possibilità o meno di erogare i corsi in modalità videoconferenza sincrona in materia di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, escludendo tale possibilità.

Formazione per la conduzione generatori di vapore – la normativa

La normativa di riferimento per la formazione degli addetti alla conduzione di generatori di vapore è contenuta nel punto 4.2 dell’Allegato II del D.M. 7 agosto 2020, n. 94

Il Decreto n. 94 del 7 agosto 2020 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali regola infatti l’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, in attuazione dell’articolo 73-bis, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

In base al punto 4.2dell’Allegato II prevede:

“La formazione in e-learning è consentita esclusivamente in relazione ai moduli giuridici dei diversi corsi di formazione”.

Conduzione di generatori: è possibile una formazione in videoconferenza sincrona?

Il parere del Ministero Lavoro riportato da INL esclude le altre differenti modalità di erogazione della formazione teorico – pratica per il conseguimento del predetto titolo abilitante”.

E INL conferma: “Di conseguenza è da escludersi la modalità videoconferenza sincrona ai fini dell’espletamento dei corsi di formazione per l’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore e di acqua surriscaldata alimentati a fuoco diretto o a fuoco indiretto con rischio di surriscaldamento”.

Conduzione dei generatori di vapore: chi può abilitarsi?

La conduzione dei generatori di vapore deve essere eseguita esclusivamente da personale in possesso di un idoneo certificato di abilitazione, rilasciato dagli uffici della Direzione Provinciale del Lavoro, dopo aver superato un esame di verifica delle conoscenze acquisite.

Tale certificato è istituito e regolato dal Regio Decreto Legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito in Legge 16 giugno 1927, n. 1132, “Costituzione dell’Associazione nazionale per il controllo della combustione” e dal Decreto 12 maggio 1927, n. 824 “Regolamento per l’esecuzione del regio decreto legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l’associazione nazionale controllo combustione”.

È seguita un’abrogazione della citata normativa, a cura dall’articolo 24 del D.L. 112/2008 (cd. taglia-leggi). Il decreto 14 settembre 2015, n. 151, attuativo dei Jobs Act, ha inserito nel D.Lgs. 81/08 l’articolo 73-bis, che dispone la ripresa in vigore delle disposizioni del regio decreto legge 9 luglio 1926, n. 1331 “Costituzione dell’Associazione nazionale per il controllo della combustione”, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132, nel testo vigente alla data del 24 giugno 2008.
Ha inoltre disposto, previo decreto del Ministero del Lavoro, l’abrogazione del regolamento attuativo D.M. 1° marzo 1974, recante le norme per l’abilitazione alla conduzione di generatori di vapori.

Contestualmente, saranno stabiliti i gradi dei certificati di abilitazione, i requisiti per l’ammissione agli esami, le modalità di svolgimento delle prove per il rilascio ed il rinnovo dei certificati, confermato la vigenza del regio decreto 9 luglio 1926, n. 1331 che disciplina le modalità per
l’abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore.

Articolo 73-bis del Testo Unico di Sicurezza– Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore

  1. All’Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppressa la voce n. 294, relativa alla legge 16 giugno 1927, n. 1132 e riprendono vigore le disposizioni del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132, nel testo vigente alla data del 24 giugno 2008.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono disciplinati i gradi dei certificati di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore, i requisiti per l’ammissione agli esami, le modalità di svolgimento delle prove e di rilascio e rinnovo dei certificati. Con il medesimo decreto è, altresì, determinata l’equipollenza dei certificati e dei titoli rilasciati in base alla normativa vigente.
  3. Fino all’emanazione del predetto decreto, resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 1 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1974, n. 99, così come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 7 febbraio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 1979, n. 74.

Conduzione dei generatori a vapore – approfondimenti

Per approfondire sulla normativa in materia di abilitazioni alla conduzione dei generatori suggeriamo il seguente articolo di approfondimento.

Il volume per l’esame di abilitazione

Il volume “La conduzione di generatori di vapore e di acqua surriscaldata”, edito da EPC Editore e aggiornato alle ultime disposizioni normative (Decreto 7 agosto 2020), guida completamente il candidato conduttore nella preparazione dell’esame, affrontando tutti gli argomenti previsti dal programma di studio, in funzione del grado di abilitazione a cui aspira (1°, 2°, 3°, 4° grado).
Vengono così proposte numerose domande, specifiche e pertinenti, fornite delle relative risposte, del tipo:

– chiuse, a risposta guidata una di tre;
– numeriche, con semplici calcoli risolutivi;
– aperte, descrittive dell’argomento richiesto.

Il testo, che è anche un utile riferimento durante tutto lo svolgimento dei corsi di formazione previsti dalla normativa, è strutturato in tre parti; ciascuna corrispondente ai tre moduli previsti dal programma di studio di cui al Decreto 7 agosto 2020. Comprende inoltre le necessarie tabelle con le proprietà termodinamiche del vapore e i fattori conversione delle unità di misura della pratica termotecnica.

Antonio Mazzuca

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