Interpello su numero massimo partecipanti ai corsi di formazione in sicurezza

Interpello 8/2024: il limite di partecipanti ai corsi di sicurezza vale anche per studenti universitari lavoratori equiparati?

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Nell’Interpello n. 8/2024 la Commissione per gli Interpelli in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro torna a pronunciarsi sul tema della formazione, in particolare per quanto riguarda il numero di partecipanti ai corsi rivolti agli studenti universitari che rientrano nella definizione di “lavoratori equiparati”.

Interpello 8/24: numero massimo partecipanti ai corsi di formazione sulla sicurezza

L’Università di Siena ha richiesto il parere della Commissione per gli Interpelli, in merito al seguente tema:

“In deroga alla disposizione della Conferenza Stato Regioni che nell’Accordo del 21 dicembre 2011 che stabilisce che partecipino a ogni corso di formazione sulla sicurezza non più di 35 persone, si chiede la possibilità di riconoscere gli insegnamenti inseriti nella carriera degli studenti universitari aventi le caratteristiche stringenti precedentemente descritte, equivalenti ai corsi di formazione a rischio alto ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. nonostante che in alcuni corsi di studio il numero di partecipanti possa essere superiore alle 35 unità, dal momento che l’Ateneo si assume la responsabilità di effettuare un esame finale secondo standard accademici”.

Il parere della Commissione per gli Interpelli

La Commissione per gli Interpelli, al riguardo, ricorda come l’Interpello n. 2, del 18 aprile 2024 abbia già affrontato la problematica in questione.

La Commissione ritiene, dunque, «di non poter formulare un riscontro in ordine alla valenza dei contenuti della formazione e della metodologia di insegnamento proposti, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo in questione».

Ribadisce pertanto che – allo stato della normativa attuale – per quanto concerne il numero dei partecipanti ad ogni corso, non si possa prescindere da quanto previsto dal punto 12.8 e dall’allegato V dell’Accordo stipulato il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Interpello 8/2024: testo pdf

Il testo ufficiale dell’Interpello 8/2024 è liberamente consultabile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, al seguente link.

La definizione di lavoratore nel D.Lgs. 81/08

All’art. 2, comma 1, lett a) del D.Lgs. 81/08 la figura del lavoratore è così definita:

  • «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Chi è il lavoratore equiparato?

Il D.Lgs. 81/08 continua poi – sempre all’art. 2, comma 1, lett a) – con la definizione di «lavoratore equiparato»:

“…Al lavoratore così definito è equiparato:

  • il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso;
  • l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del Codice civile;
  • il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
  • l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali, limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione;
  • i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile;
  • il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.

Gli interpelli in materia di sicurezza sul lavoro

  1. Cosa prevede il Testo Unico di Sicurezza sul Lavoro, in materia di interpelli?

    Il D.Lgs. 81/08 (TUSL), all’articolo 12, prevede che:
    1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali, gli enti pubblici nazionali, le regioni e le province autonome, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, possono inoltrare alla Commissione per gli interpelli di cui al comma 2, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.
    …omissis…
    3. Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza.

  2. Da chi è composta la Commissione per gli Interpelli?

    Il D.Lgs. 81/08 (TUSL), all’articolo 12, comma 2 prevede che: “…Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione per gli interpelli composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico, da due rappresentanti del Ministero della salute, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico, e da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome, di cui almeno due con profilo professionale giuridico. Qualora la materia oggetto di interpello investa competenze di altre amministrazioni pubbliche, la Commissione è integrata con rappresentanti delle stesse“.

  3. Commissione per gli Interpelli in materia di Sicurezza sul Lavoro: riferimenti normativi e aggiornamenti

    Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20/2022, è stata ricostituita la Commissione per gli Interpelli, prevista dall’art. 12 del D.Lgs. 81/2008. La composizione della Commissione è stata ultimamente aggiornata, secondo quanto disposto dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 124/2023.
    La Commissione è istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ed in particolare presso la D.G. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

Redazione InSic

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