La restrizione n. 74 del regolamento REACH, disciplina la produzione, l’immissione sul mercato e l’uso dei diisocianati e prevede che, a partire dal 24 agosto 2023, le miscele per usi industriali e professionali che contengono tali composti chimici, singolarmente e in combinazione, in concentrazione superiore allo 0,1 % in peso, non potranno essere più utilizzati, senza un adeguato percorso formativo.
Un nuovo documento tecnico dell’INAIL approfondisce le implicazioni normative per i datori di lavoro, gli obblighi previsti e i criteri da adottare per l’uso sicuro dei diisocianati.
Nell'articolo
Rischi per la salute e motivazioni della restrizione
Oltre quattro milioni di lavoratori in Europa potrebbero essere esposti ai diisocianati, composti chimici impiegati nella produzione di materiali come schiume poliuretaniche, vernici e adesivi.
A causa del rischio elevato di malattie professionali, connesse a tale esposizione, l’Unione europea ha avviato una procedura di restrizione culminata nel Regolamento (UE) 2020/1149, che ha aggiornato l’Allegato XVII del Regolamento REACH introducendo una nuova voce, la cosiddetta “Restrizione 74”.
Questa misura ha un duplice obiettivo: regolamentare l’immissione sul mercato dei diisocianati e rendere obbligatoria la formazione degli utilizzatori professionali e industriali di tali sostanze, per garantire un utilizzo più sicuro nei luoghi di lavoro.
Cosa sono i diisocianati e dove si trovano
I diisocianati sono un gruppo molto ampio di composti chimici, impiegati in un’ampia gamma di settori produttivi che utilizzano schiume, sigillanti e rivestimenti, come ad esempio: edilizia, automotive, produzione di mobili, plastica e metallurgia.
Tra i composti più diffusi troviamo:
- il toluene diisocianato, TDI
- il difenilmetano diisocianato, MDI
- l’esametilene diisocianato, HMDI.
Le principali vie di esposizione nei luoghi di lavoro sono quella respiratoria e quella cutanea.
A rendere la gestione del rischio ancora più complessa contribuisce la volatilità medio-bassa e l’alta soglia olfattiva di alcune di queste sostanze, che possono quindi essere percepite solo oltre i valori limite di esposizione professionale.
Formazione obbligatoria e livelli previsti
Dal 24 agosto 2023 è possibile utilizzare diisocianati per scopi industriali e professionali, solo dopo che gli “utilizzatori” abbiano ricevuto una formazione adeguata e certificata.
L’obbligo formativo si estende anche ai lavoratori autonomi e ai supervisori.
La formazione obbligatoria deve:
- fornire tutte le informazioni per il controllo dell’esposizione sia per via cutanea che per inalazione,
- essere conforme alle disposizioni stabilite dallo Stato membro in cui opera l’utilizzatore
- essere rinnovata almeno ogni 5 anni.
La restrizione REACH 74 prevede tre livelli di formazione progressivi (Formazione generale, intermedia, avanzata) da effettuare a cura di un esperto in salute e sicurezza sul lavoro.
Sanzioni in caso di violazioni
Il mancato rispetto delle restrizioni previste dal Regolamento REACH è sanzionato dal D.lgs. 133/2009.
Il fact sheet Inail ricorda, inoltre, che la vigilanza è attuata secondo quanto sancito dall’Accordo Stato-Regioni e le provincie autonome, del 29 ottobre 2009.
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