Con Interpello n.3 del 23 maggio 2024 la Commissione Interpelli del Ministero del lavoro torna sulla formazione e risponde all’Università di Siena che aveva chiesto un parere circa l’utilizzo della realtà virtuale come metodo di apprendimento e di verifica finale dei percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori ex art. 37 comma 2 del testo unico di Sicurezza (D.Lgs. n.81/2008).
La Commissione Interpelli richiama, in attesa della pubblicazione del nuovo Accordo per la Formazione, il punto 3 dell’Allegato A dell’Accordo per la Formazione dei lavoratori del 2011, attualmente in vigore che non cita espressamente tale possibilità.
Nell'articolo
Realtà virtuale: vale ai fini della verifica di apprendimento?
L’Università degli Studi di Siena chiede se è possibile o meno utilizzare la realtà virtuale come metodo di apprendimento e per la verifica dell’efficacia dei percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
La domanda sorge dall’interpretazione dell’art. 20 del decreto-legge del 30 aprile 2022 n. 36 il Decreto PNRR-bis “Misure per il contrasto del fenomeno infortunistico nell’esecuzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, in cui si parla dei dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata come possibili strumenti per il contrasto del fenomeno infortunistico nell’esecuzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Realtà virtuale e utilizzo nei corsi di formazione: cosa dice l’Accordo per la Formazione 2011
Secondo la Commissione Interpelli, nelle more dell’adozione del nuovo Accordo per la Formazione, le modalità di erogazione della formazione e le metodologie di insegnamento/apprendimento debbano essere ricondotte nell’ambito degli Accordi attualmente in vigore, in particolare l’Accordo del 21 dicembre 2011 che all’ Allegato A, punto 3 regola la “Metodologia di insegnamento/apprendimento”.
Nell’Allegato si specifica che si privilegia un approccio interattivo che comporta la centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento.
Si richiama l’equilibrio fra lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche e relative discussioni. Inoltre, si parla di favorire metodologie di apprendimento interattive ovvero basate sul problem solving e soprattutto favorire, ove possibile, metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità e Learning e con ricorso a linguaggi multimediali.
Si parla quindi dell’impiego di strumenti informatici come canali di divulgazione dei contenuti formativi, ma si prevede l’utilizzo della modalità di apprendimento e-learning come disciplinata dall’Allegato I del medesimo Accordo.
Non c’è in questo paragrafo, richiamato dalla Commissione, uno specifico riferimento ai contenuti in realtà aumentata.
Formazione e verifica dell’apprendimento: i riferimenti normativi
Nell’Interpello la Commissione ha comunque raccolto tutti i richiami alle metodologie di apprendimento nel Testo unico di Sicurezza sul Lavoro e nell’Accordo per la Formazione.
Li riportiamo di seguito per avere un quadro minimo di riferimento:
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – Articolo 37, comma 2, “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”,
- comma 1, il richiamo ad una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche (…)”;
- comma 2, il richiamo all’Accordo per la Formazione definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
- Accordo Formazione per lavoratori del 21 dicembre – Allegato A,
- punto 3, “Metodologia di insegnamento/apprendimento”, (vedi sopra)
- punto 4, “Articolazione del percorso formativo dei lavoratori e dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del d.lgs. n. 81/08”, individua i contenuti della formazione generale e della formazione specifica per i lavoratori;
- Accordo Formazione RSPP, stipulato il 7 luglio 2016
- punto 7 una specifica disciplina per la valutazione degli Apprendimenti
- Allegato II, sostitutivo dell’Allegato I all’Accordo del 21 dicembre 2011, individua i “requisiti e specifiche per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità e-learning”;
- Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36
- articolo 20 “Misure per il contrasto del fenomeno infortunistico nell’esecuzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” prevede la possibilità per l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di promuovere appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per l’attivazione, tra gli altri, di “b) di progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia, tra l’altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l’abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata, per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro”.
Interpelli – tutte le analisi
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