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Ispettorato del Lavoro: cos’è, i compiti e le funzioni dopo il Decreto Fiscale

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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro esercita e coordina sul territorio italiano la funzione di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione, assicurazione obbligatoria e di legislazione sociale, nonché la vigilanza in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Cosa fa l’Ispettorato Nazionale del Lavoro?

Istituito con Decreto legislativo n. 149/2015, dal 14 settembre 2015, come Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dall’INPS e dall’INAIL.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro si occupa principalmente di realizzare una efficiente ed efficace azione di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, previdenziale, assicurativa e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il coordinamento, la programmazione e l’esercizio dell’attività ispettiva si realizza attraverso la condivisione dei dati di INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate.

Con Legge n. 215 del 17 dicembre 2021, di conversione del Decreto-legge n. 146 del 21 ottobre 2021, le competenze dell’Agenzia, sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, originariamente limitate al solo settore edile, sono state estese a tutti i settori produttivi.

Le funzioni dell’Ispettorato nazionale

Il D.Lgs. 149/2015 regola le funzioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro che

  • esercita e coordina sul territorio nazionale la funzione di Vigilanza in materia di lavoro, contribuzione, assicurazione obbligatoria e di legislazione sociale, compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze attribuite al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come stabilito dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  • svolge gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali, occupandosi delle caratteristiche dei vari cicli produttivi al fine di poter stabilire l’applicazione della tariffa dei premi;
  • emette circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria;
  • emette direttive operative rivolte al personale ispettivo, previo parere conforme del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Dove si trova e come è composto l’Ispettorato?

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha sede centrale a Roma e un massimo di ottanta sedi territoriali.

L’INL è articolato in una struttura centrale composta da quattro Direzioni Centrali di livello dirigenziale generale con i relativi uffici:

  • Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro;
  • Direzione centrale coordinamento giuridico;
  • Direzione centrale innovazione tecnologica e pianificazione strategica;
  • Direzione centrale risorse umane, amministrazione e bilancio;

Ispettorato Nazionale del Lavoro: la riforma del DL Fiscale

La Legge n. 215 del 17 dicembre 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021, ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 21 ottobre 2021 n. 146, soprannominato Decreto Fiscale o decreto fisco-lavoro e reca un complesso sistema di disposizioni sia in materia economica e fiscale sia in altri settori ed una riforma delle funzioni dell’Ispettorato.

Il Capo III della legge 215/2021 contiene infatti un rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ponendosi da un lato l’obiettivo di incentivare e semplificare l’attività di vigilanza e dall’altro il coordinamento dei soggetti che devono presidiare il rispetto delle norme di prevenzione, apportando in questo senso modifiche in materia di formazione e addestramento e rinnovando significativamente il ruolo del preposto nei luoghi di lavoro.

Le competenze INL dopo la riforma

Come noto, fino al d.l. n. 146 del 2021, l’esercizio della funzione di vigilanza era assegnata:

  • in via generale alle Asl
  • e in via speciale all’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Su questa disciplina è intervenuto l’art. 13 del d.l. n. 146 del 2021 innovando l’art. 13 del d.lgs. 81 2008, rubricato “vigilanza” il quale prevede che: “1. La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio, dall’Ispettorato nazionale del lavoro e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il settore minerario, fino all’effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano […]”.

Così, oggi, le Asl e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro godono entrambe di competenze generali.

Provvedimento di sospensione: cosa rischiano le aziende?

La lettera d), rispetto alla normativa previgente, in primo luogo prevede che la sospensione dell’attività imprenditoriale da parte dell’INL abbia luogo qualora si verifichi che il 10 per cento dei lavoratori è impiegato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, ovvero presti lavoro retribuito con ritenuta d’acconto in assenza dei requisiti necessari a tal fine.

Fino al dettato precedente, il provvedimento di sospensione adottato dagli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e dalle ASL (ciascuno nelle materie di propria competenza) era facoltativo (“possono adottare”) ed era finalizzato a far cessare un pericolo per la salute e sicurezza o la presenza di lavoro nero, a condizione che le violazioni in materia di salute e sicurezza fossero “gravi e reiterate” ovvero se fossero stati presenti lavoratori in nero in misura superiore al 20%. 

Ora, il nuovo meccanismo normativo, pur muovendosi nella medesima logica di quello esistente, rende obbligatoria la sospensione ed amplia gli illeciti. Inoltre, si elimina il requisito della reiterazione, per cui la sospensione opera anche in caso della prima violazione (a prescindere dalla gravità della violazione e dalla presenza di un pericolo concreto ed attuale).

L’Attività ispettiva

  1. In cosa consiste l’attività di Vigilanza svolta dall’Ispettorato?

    L’attività di Vigilanza effettuata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro è volta principalmente alla verifica del rispetto delle norme in materia di lavoro, legislazione sociale, contributiva ed assicurativa, nonché in materia di salute e sicurezza.

  2. Come fare una segnalazione all’Ispettorato nazionale del lavoro?

    Per presentare una richiesta d’intervento ispettivo è possibile recarsi personalmente all’ITL della provincia in cui si trova il luogo di lavoro, o compilare un apposito modulo, disponibile online in diverse lingue, allegando copia del documento di identità e della documentazione utile a sostegno di quanto dichiarato.
    Il modulo, compilato e firmato, può essere inviato per posta ordinaria o per posta elettronica.
    Maggiori info: https://www.ispettorato.gov.it/servizio/richiesta-di-intervento-ispettivo/

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Antonio Mazzuca

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in "Gestione integrata di salute e sicurezza nell'evoluzione del mondo del lavoro" INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19). Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore. Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro. Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter). Contatti: Linkedin Mail: a.mazzuca@insic.it