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La normativa in tema di Conduzione dei Generatori di Vapore

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La normativa prescrive che il personale addetto alla conduzione dei generatori di vapore e di acqua surriscaldata, non esclusi e non esonerati, debba essere munito di apposita abilitazione alla conduzione. L’abilitazione è rilasciata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, previa frequentazione di idoneo corso teorico-pratico e a seguito di superamento di apposito esame, anch’esso teorico-pratico.

a cura di Maurizio Magri

Ai sensi della Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro del 24 novembre 2020 n. 492, le considerazioni espresse dall’Autore nel presente articolo hanno carattere personale e non impegnano in alcun modo l’amministrazione di appartenenza.

Nell'articolo

L’abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore

Il Decreto 7 agosto 2020 “Abilitazione alla conduzione di generatori di vapore”, dando attuazione all’art. 73-bis, comma 2, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., disciplina:

– i gradi dei patentini di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore e di acqua surriscaldata,
– i requisiti per l’ammissione agli esami,
– le modalità di svolgimento delle prove e di rilascio e rinnovo dei patentini,
ed abroga il vecchio Decreto Ministeriale 1 marzo 1974 “Norme per l’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore” e s.m.i..

Definizione di generatore di vapore e di acqua surriscaldata

Come definito dal Regio Decreto n. 824/1927 e s.m.i., si intendono per generatori di vapore i recipienti nei quali si trasformano i liquidi in vapore a pressione più elevata di quella dell’atmosfera, allo scopo di impiegarlo fuori del recipiente stesso.
Ai sensi del D.M. 1 dicembre 1975, per generatori di acqua surriscaldata si definiscono i generatori di acqua calda sotto pressione con temperatura superiore a quella di ebollizione alla pressione atmosferica.

Quali sono i generatori di vapore esclusi dall’abilitazione

Sono esclusi dall’applicazione del Decreto 7 agosto 2020:

i generatori di piccola potenzialità, per i quali il prodotto della pressione ammissibile (PS), in bar, per la capacità totale (V), in litri, è tale che PS x V < 300 bar x litri e PS < 10 bar;
– i generatori aventi V < 25 litri e PS < 32 bar, fermo restando che la loro conduzione deve in ogni caso essere affidata a persona che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia stata giudicata idonea alla mansione specifica ai sensi dell’articolo 41 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i..

Generatori di vapore esonerabili dall’abilitazione

Può essere richiesta dall’utilizzatore del generatore, alla competente unità operativa territoriale dell’INAIL, l’esonero dalla conduzione abilitata per:

1) i generatori ad attraversamento meccanico di limitata potenzialità aventi PS x V < 3000 bar x litri e PS < 12 bar;
2) i generatori di vapore a bassa pressione aventi PS < 1 bar, superficie di riscaldamento < 100 m2 e producibilità al carico massimo continuo < 2 t/h;
3) i generatori di acqua surriscaldata a bassa pressione aventi PS < 5 bar, temperatura massima dell’acqua < 120 °C, superficie di riscaldamento < 100 m2 e potenzialità < 1.380 kW, considerando convenzionalmente la potenza di 0,69 kW di acqua surriscaldata equivalente alla producibilità di 1 kg/h di vapore d’acqua;
4) i generatori a sorgente termica diversa dal fuoco le cui membrature soggette a pressione, a contatto con il fluido riscaldante, sono progettate per una temperatura uguale o maggiore di quella del fluido di riscaldamento.

La conduzione dei generatori per i quali è concesso l’esonero deve essere affidata comunque a persona di età non inferiore agli anni diciotto e giudicata idonea alla mansione specifica ai sensi dell’articolo 41 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i..

Conduzione di generatori di vapore: il patentino

I patentini di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore e di acqua surriscaldata, alimentati a fuoco diretto o a fuoco indiretto con rischio di surriscaldamento, non esonerati dalla conduzione abilitata, sono articolati in quattro gradi:

1) il patentino di 1° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore e di acqua surriscaldata di qualsiasi tipo e di qualsiasi superficie;
2) il patentino di 2° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore e di acqua surriscaldata di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 20 t/h di vapore o una potenza di 13.800 kW per l’acqua surriscaldata;
3) il patentino di 3° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore e di acqua surriscaldata di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 3 t/h di vapore o una potenza di 2.070 kW per l’acqua surriscaldata;
4) il patentino di 4° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore e di acqua surriscaldata di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 1 t/h di vapore o una potenza di 690 kW per l’acqua surriscaldata.

Limiti stabiliti

Se il valore di producibilità o potenza non è specificato, sono stabiliti i seguenti limiti:

1) il patentino di 4° grado è valido per la conduzione di generatori aventi superficie di riscaldamento non superiore a 30 m2;
2) il patentino di 3° grado è valido per la conduzione di generatori aventi una superficie di riscaldamento non superiore a 100 m2;
3) il patentino di 2° grado è valido per la conduzione di generatori di vapore aventi superfici di riscaldamento non superiore a 500 m2;
4) il patentino di 1° grado è valido per la conduzione di generatori di vapore senza alcuna limitazione.

Cosa si intende per superficie di riscaldamento

Come disposto dal Regio Decreto n. 824/1927 e s.m.i., per superficie di riscaldamento si intende la superficie metallica lambita da una parte dai prodotti della combustione e dall’altra bagnata dal liquido. La misurazione deve farsi dalla parte lambita dai prodotti della combustione. Nelle caldaie elettriche la superficie di riscaldamento in metri quadrati è considerata equivalente ad un ventesimo della potenza massima assorbita espressa in kW.

Patentino di abilitazione: idoneità sanitaria alla mansione

Il titolare del patentino di abilitazione, al fine della conduzione del generatore di vapore, deve essere idoneo alla mansione specifica ai sensi dell’articolo 41 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità della visita medica di controllo viene stabilita in una volta ogni cinque anni, ridotti a due anni per i soggetti che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età.

Rilascio dei patentini per la conduzione del generatore di vapore

I patentini di abilitazione sono rilasciati, previo superamento di apposito esame, dall’Ispettorato territoriale del lavoro competente.
Per l’ammissione all’esame di abilitazione il candidato deve aver compiuto il diciottesimo anno di età entro la data di scadenza del bando.
Il candidato presenta all’Ispettorato territoriale del lavoro nella cui circoscrizione ha luogo la sessione di esami, indipendentemente dalla propria provincia di residenza, apposita domanda di partecipazione.
Nella domanda il candidato dichiara il grado di abilitazione che intende conseguire, secondo le modalità e modulistica stabilite dall’Ispettorato nazionale del lavoro.
Il patentino di abilitazione ha validità fino al compimento del settantesimo anno di età e non necessita di alcun rinnovo negli anni.

Commissione esaminatrice

Con provvedimento del Direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro competente, per ogni sede di esame è istituita una commissione esaminatrice per il rilascio dell’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore. Le commissioni sono composte da:

1) due rappresentanti, uno effettivo e uno supplente, funzionari tecnici con laurea magistrale in ingegneria, dell’Ispettorato nazionale del lavoro, con funzione di Presidente;
2) due rappresentanti, uno effettivo e uno supplente, funzionari tecnici con laurea magistrale in ingegneria dell’Azienda sanitaria locale competente per territorio o, ove previsto, due rappresentanti, uno effettivo e uno supplente, funzionari tecnici con laurea magistrale in ingegneria dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente;
3) due rappresentanti, uno effettivo e uno supplente, funzionari tecnici preferibilmente con laurea magistrale in ingegneria dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro della competente unità operativa territoriale.

Le funzioni di segreteria delle commissioni sono assicurate dall’Ispettorato territoriale del lavoro competente. La segreteria provvede all’istruttoria della documentazione delle domande presentate dai candidati e comunica le risultanze alla commissione che ne decide sull’ammissibilità.

Generatori di vapore: esami di abilitazione alla conduzione

Gli esami per il conseguimento dell’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore e di acqua surriscaldata sono svolti nei mesi e nelle sedi indicati dal Decreto 7 agosto 2020.
Il Direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro competente stabilisce le date degli esami secondo un apposito calendario e le pubblica sul sito internet istituzionale.
Gli esami di abilitazione consistono in prove finalizzate a valutare l’acquisizione, da parte del candidato, delle necessarie conoscenze teorico-pratiche per la conduzione dei generatori di vapore e di acqua surriscaldata, da effettuarsi su un generatore soggetto all’obbligo di conduzione.
Per ciascuna seduta d’esame è redatto apposito verbale dal quale risulta l’esito della valutazione dei singoli candidati, riportando in particolare per ciascun candidato non ammesso le motivazioni dell’esclusione.
Il verbale è trasmesso dalla commissione al Direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro competente.
Gli elenchi dei candidati abilitati al relativo grado sono pubblicati mediante affissione all’esterno del locale degli esami e sul sito istituzionale internet dell’Ispettorato territoriale del lavoro competente.

Riconoscimento di abilitazione estere

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali riconosce con proprio decreto la validità dei patentini di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore e di acqua surriscaldata rilasciati da un’autorità competente in uno Stato membro dell’Unione europea, da enti o da organismi dello spazio economico europeo, della Svizzera e dei paesi extra europei, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n. 206/2007 e s.m.i. relativo al riconoscimento delle qualifiche professionali.
L’Ispettorato territoriale del lavoro rilascia, a domanda dell’interessato, il patentino di abilitazione sul quale annota gli estremi del decreto di riconoscimento e gli estremi del documento originale. 

Duplicati dei patentini

Possono essere rilasciati duplicati dei patentini di abilitazione solo nei casi di smarrimento, furto o di deterioramento dei patentini originali. L’Ispettorato territoriale del lavoro che ha rilasciato il patentino originale provvede a domanda dell’interessato al rilascio del duplicato.

Corsi di formazione per la conduzione dei generatori di vapore

Ai fini dell’ammissione all’esame di abilitazione, il candidato deve frequentare appositi corsi di formazione teorico-pratica i cui contenuti, durata e modalità di svolgimento sono indicati nel Decreto 7 agosto 2020.

Soggetti formatori

Sono soggetti formatori del corso teorico-pratico:

1) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso le ASL e i soggetti accreditati in conformità al modello definito ai sensi dell’Intesa sancita in sede di Conferenza Stato – Regioni del 20 marzo 2008, o attraverso i soggetti specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna Regione e Provincia autonoma;
2) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale impiegato in attività nel settore della sicurezza sul lavoro;
3) l’Ispettorato nazionale del lavoro;
4) l’INAIL.

I corsi di formazione per l’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore e di acqua surriscaldata sono a titolo oneroso e si applicano le disposizioni tariffarie dei soggetti formatori.

Requisiti dei docenti

Le docenze vengono effettuate, con riferimento ai diversi argomenti:

  • per la parte teorica, da personale avente esperienza documentata, in ambito formativo, nel settore dei generatori e delle macchine termiche e della conduzione del calore,
  • per la parte pratica, da personale con esperienza professionale documentata, almeno triennale, nelle tecniche di conduzione ovvero di costruzione e funzionamento dei generatori di vapore.

Articolazione e contenuti del percorso formativo

Il percorso formativo, differenziato per grado di abilitazione, è finalizzato all’apprendimento di tecniche di conduzione adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività di conduttore di generatore di vapore e di acqua surriscaldata alimentati a fuoco diretto o a fuoco indiretto con rischio di surriscaldamento.

Attestazione di frequenza del corso per la conduzione dei generatori di vapore

Al termine del corso di formazione viene rilasciato, a cura dei soggetti formatori, un attestato di frequenza.
Tali soggetti provvedono alla custodia e archiviazione della documentazione relativamente a ciascun corso.   

Gli attestati sono rilasciati solo nel caso di frequenza di almeno il 90 % del monte orario complessivo, sia con riferimento alla parte pratica sia con riferimento alla parte teorica.
Gli attestati di frequenza hanno validità sull’intero territorio nazionale e consentono – unitamente agli altri requisiti previsti – l’ammissione agli esami di abilitazione per conduttori di generatori di vapore e di acqua surriscaldata.

Requisiti per l’ammissione al corso di 4° grado

Possono essere ammessi al corso di formazione propedeutico all’esame di abilitazione di 4° grado i candidati in possesso dei seguenti titoli di studio ovvero professionali:

a) se minori di anni 18, la qualifica triennale di cui al sistema di Istruzione e Formazione professionale (IeFP), che attesta l’adempimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) della Legge n. 53/2003 e s.m.i.;
b) se maggiori di anni 18, diploma di scuola secondaria di primo grado e l’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

Requisiti per l’ammissione al corso di 3° grado

Possono essere ammessi al corso di formazione propedeutico all’esame di abilitazione di 3° grado i candidati in possesso un patentino di 4° grado da almeno un anno o in possesso dei seguenti titoli di studio ovvero professionali:

a) se minori di anni 18, la qualifica triennale di cui al sistema di Istruzione e Formazione professionale (IeFP), che attesta l’adempimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) della Legge n. 53/2003 e s.m.i.;
b) se maggiori di anni 18, diploma di scuola secondaria di primo grado e l’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

Requisiti per l’ammissione al corso di 2° grado

Possono essere ammessi al corso di formazione propedeutico all’esame di abilitazione di 2° grado i candidati:

– in possesso di un patentino di 3° grado rilasciato da almeno un anno oppure
– in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Requisiti per l’ammissione al corso di 1° grado

Possono essere ammessi al corso di formazione propedeutico all’esame di abilitazione di 1° grado i candidati in possesso di un patentino di 2° grado rilasciato da almeno un anno o in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) laurea in ingegneria o laurea in chimica o chimica industriale ottenute ai sensi del Regio Decreto n. 1652/1938 (vecchio ordinamento);
b) laurea magistrale in una delle seguenti classi: LM-20, LM-21, LM-22, LM-25, LM-29 LM-30, LM-33, LM-34, LM-53, LM-54 e LM-71 di cui al Decreto 16 marzo 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 25S, 26S, 27S, 29S, 32S, 33S, 36S, 37S, 61S, 62S, 81S di cui al Decreto 28 novembre 2000;
c) laurea (nuovo ordinamento), conseguita nelle seguenti classi: L9, L27, L28 di cui al Decreto 16 marzo 2007 ovvero laurea (nuovo ordinamento) conseguita nelle seguenti classi: 10, 21, 22 e 25 di cui al Decreto 4 agosto 2000;
d) diploma di istituto tecnico nautico – sezione macchinisti o di istituto tecnico industriale (ITIS) limitatamente alle specializzazioni: fisica industriale, industrie metalmeccaniche, industria navalmeccanica, meccanica, meccanica di precisione, termotecnica o di diploma di maturità professionale (IPSIA), riconosciuto ad essi equipollente.

Conduzione generatori di vapore: contenuti dei corsi

I corsi di formazione per il conseguimento del patentino di 1°, 2°, 3°, 4° grado devono trattare, in modo diversamente dettagliato, gli argomenti del programma d’esame indicati nel Decreto 7 agosto 2020, strutturati in:

1) un modulo giuridico;
2) un modulo tecnico – nozioni generali;
3) un modulo tecnico – nozioni tecniche.

Percorso formativo per il conseguimento del patentino di 4° grado

Il percorso formativo è strutturato in:

1) una parte teorica della durata complessiva di 80 ore costituita da un modulo giuridico della durata di 8 ore e da un modulo tecnico della durata di 72 ore;
2) una parte pratica della durata di 30 giornate e comunque di non meno di 240 ore, presso un generatore di tipo non esonerabile dall’obbligo del conduttore patentato.

La parte pratica del corso è garantita dal soggetto formatore anche mediante accordi o convenzioni con soggetti utilizzatori di generatori idonei al grado da conseguire.

Percorso formativo per il conseguimento del patentino di 3° grado

Il percorso formativo è strutturato in:

1) una parte teorica della durata complessiva 120 ore costituita da un modulo giuridico della durata di 12 ore e un modulo tecnico della durata di 108 ore;
2) una parte pratica della durata 30 giornate e comunque di non meno di 240 ore presso un generatore di vapore avente una potenzialità di oltre 1 t/h di vapore o, in difetto di tale valore, presso un generatore di vapore avente superficie di riscaldamento superiore a 30 m2.

Se l’allievo è già in possesso del patentino di 4° grado, il corso di formazione è ridotto della metà sia con riferimento alla parte pratica sia con riferimento alla parte teorica.
La parte pratica del corso è garantita dal soggetto formatore anche mediante accordi o convenzioni con soggetti utilizzatori di generatori di vapore idonei al grado da conseguire.

Percorso formativo per il conseguimento del patentino di 2° grado

Per i possessori del titolo di studio pari al diploma di scuola secondaria di secondo grado, e per i possessori, da almeno un anno, del patentino di 3° grado, che non abbiano conseguito il predetto titolo di studio, il percorso formativo è strutturato in:

1) una parte teorica della durata complessiva di 140 ore costituita da un modulo giuridico della durata di 12 ore e un modulo tecnico della durata 128 ore;
2) una parte pratica della durata di 40 giornate e comunque di non meno di 320 ore presso un generatore di vapore avente potenzialità di oltre 3 t/h di vapore o, in difetto di tale valore, presso un generatore avente superficie di riscaldamento superiore a 100 m2.

Per i possessori del titolo di studio pari al diploma di scuola secondaria di secondo grado, già in possesso del patentino di 3° grado, il corso di formazione è ridotto della metà sia con riferimento alla parte pratica sia con riferimento alla parte teorica.
La parte pratica del corso è garantita dal soggetto formatore anche mediante accordi o convenzioni con soggetti utilizzatori di generatori di vapore idonei al grado da conseguire.

Percorso formativo per il conseguimento del patentino di 1° grado

Per i possessori dei titoli di studio pari alla laurea in ingegneria o laurea in chimica o chimica industriale (vecchio ordinamento), laurea magistrale o laurea specialistica, il percorso di formazione è strutturato in:

1) una parte teorica della durata di 12 ore costituita dal modulo giuridico;
2) una parte pratica della durata di 40 giornate e comunque di non meno di 320 ore presso un generatore di vapore avente una potenzialità di oltre 20 t/h di vapore o, in difetto di tale valore, presso un generatore di vapore avente una superficie di riscaldamento superiore a 500 m2.

Per i possessori del titolo di studio pari alla laurea in ingegneria o laurea in chimica o chimica industriale (vecchio ordinamento), laurea magistrale o laurea specialistica, già in possesso del patentino di 2° grado, il corso di formazione è costituito dalla sola parte pratica, la cui durata è ridotta della metà.
Per i possessori dei titoli di studio pari alla laurea (nuovo ordinamento), il percorso di formazione è strutturato in:

1) una parte teorica della durata complessiva di 60 ore costituita da un modulo giuridico della durata di 12 ore e un modulo tecnico della durata 48 ore;
2) una parte pratica della durata prevista di 50 giornate e comunque di non meno di 400 ore presso un generatore di vapore avente una potenzialità di oltre 20 t/h di vapore o, in difetto di tale valore, presso un generatore di vapore avente una superficie di riscaldamento superiore a 500 m2.

Per i possessori del titolo di studio pari alla laurea (nuovo ordinamento), già in possesso del patentino di 2° grado, il corso di formazione è costituito dalla sola parte pratica, la cui durata è ridotta della metà.
Per i possessori dei titoli di studio pari al diploma di istituto tecnico o di diploma di maturità professionale e per i possessori, da almeno un anno, del patentino di 2° grado, che non abbiano conseguito il predetto titolo di studio, il percorso di formazione è strutturato in:

1) una parte teorica della durata complessiva 160 ore composta da un modulo giuridico della durata di 12 ore e un modulo tecnico della durata di 148 ore;
2) una parte pratica di 60 giornate e comunque di non meno di 480 ore presso un generatore di vapore avente una potenzialità di oltre 20 t/h di vapore o, in difetto di tale valore, presso un generatore di vapore avente una superficie di riscaldamento superiore a 500 m2.

Per i possessori del titolo di studio pari al diploma di istituto tecnico o di diploma di maturità professionale, già in possesso del patentino di 2° grado, il corso di formazione è costituito dalla sola parte pratica, la cui durata è ridotta della metà.

La parte pratica del corso è garantita dal soggetto formatore anche mediante accordi o convenzioni con soggetti utilizzatori di generatori di vapore idonei al grado da conseguire.

Validità della parte pratica

La parte pratica del corso formazione teorica-pratica è valida per la partecipazione ad una sola sessione di esami.
Per tutti i gradi di abilitazione, ai fini della validità della parte pratica, tra la data di completamento del corso e quella di presentazione della domanda di esame non deve intercorrere un periodo di tempo superiore ad un anno.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, può riconoscere, ai fini del conseguimento della parte pratica del corso, il periodo compiuto all’estero nella conduzione di generatori di vapore e di acqua surriscaldata.
Tale periodo di servizio e l’indicazione della producibilità o potenza massima continua o, in mancanza, della superficie di riscaldamento del generatore devono risultare dalla documentazione rilasciata da un’autorità competente in un altro Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro, ai sensi del Decreto Legislativo n. 206/2007 e s.m.i..

Corso supplementare pratico

In caso di mancato superamento dell’esame, ferma restando la validità della parte teorica del corso già seguito, il candidato per essere ammesso ad altra sessione di esami deve frequentare un corso supplementare di carattere pratico.
La durata di tale corso è equivalente alla metà della durata della parte pratica del corso prescritto per il tipo di abilitazione che si intende conseguire.
Il corso supplementare deve essere effettuato secondo le stesse modalità previste per il corso teorico-pratico base.

Patentino di abilitazione alla conduzione degli impianti termici

Ai sensi dell’art. 287 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., il possesso dell’abilitazione, di qualsiasi grado, per la condotta dei generatori di vapore e di acqua surriscaldata, consente, ove previsto dalle leggi regionali:
– il rilascio del patentino per la conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW, senza necessità di ulteriore esame.

Il volume per l’esame di abilitazione

Il volume “La conduzione di generatori di vapore e di acqua surriscaldata”, edito da EPC Editore e aggiornato alle ultime disposizioni normative (Decreto 7 agosto 2020), guida completamente il candidato conduttore nella preparazione dell’esame, affrontando tutti gli argomenti previsti dal programma di studio, in funzione del grado di abilitazione a cui aspira (1°, 2°, 3°, 4° grado).
Vengono così proposte numerose domande, specifiche e pertinenti, fornite delle relative risposte, del tipo:

– chiuse, a risposta guidata una di tre;
– numeriche, con semplici calcoli risolutivi;
– aperte, descrittive dell’argomento richiesto.

Contenuto del volume

Il testo, che è anche un utile riferimento durante tutto lo svolgimento dei corsi di formazione previsti dalla normativa, è strutturato in tre parti; ciascuna corrispondente ai tre moduli previsti dal programma di studio di cui al Decreto 7 agosto 2020. Comprende inoltre le necessarie tabelle con le proprietà termodinamiche del vapore e i fattori conversione delle unità di misura della pratica termotecnica.

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

Redazione InSic

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