Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro: obblighi e figure coinvolte

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La sorveglianza sanitaria è una delle misure di prevenzione finalizzate a migliorare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro. In questo articolo vediamo cos’è la sorveglianza sanitaria, quando deve essere effettuata secondo il D.Lgs. 81/08, e quali sono gli obblighi del datore di lavoro e del medico competente.

Cosa si intende per sorveglianza sanitaria?

La sorveglianza sanitaria è “l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”, (art. 2, c. 1, lett m) del D.Lgs. 81/08).

La sorveglianza sanitaria dei lavoratori ha dunque il duplice obiettivo di tutelare “lo stato di salute” e “lo stato di sicurezza” dei lavoratori, prevenendo sia le malattie professionali sia gli infortuni sul lavoro.

Definizioni di sorveglianza sanitaria

Nella definizione sopra riportata, il legislatore si riferisce ad “atti medici” finalizzati alla “valutazione dello stato di salute” di ciascun prestatore d’opera, eseguiti in funzione dell’esposizione e con l’obiettivo di conservare (“tutelare” e “proteggere”) la salute e la sicurezza dei lavoratori professionalmente esposti ai fattori di rischio occupazionali.

In particolare nel D.Lgs. 81/2008 si trova anche una mirata definizione di sorveglianza sanitaria, quella indicata nel Titolo IX (sostanze pericolose) dall’art. 222 c. 1, lett. f) ovvero: “la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione dell’esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro”.

Nella normativa prevenzionistica vigente nel nostro Paese troviamo un’ulteriore definizione di sorveglianza sanitaria, quella indicata – per i soli lavoratori professionalmente esposti alle radiazioni ionizzanti − dall’art. 7 c. 146 del D.Lgs. 101/2020 ovvero: “l’insieme degli atti medici adottati dal medico autorizzato, finalizzati a garantire la protezione sanitaria dei lavoratori esposti”.

Chi deve attuare la sorveglianza sanitaria?

L’obbligo di attivare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori è in capo al datore di lavoro.

Il controllo sanitario dei lavoratori è infatti una delle misure generali di tutela indicate dall’art. 15, c. 1, lett. I del D.Lgs. 81/08 per la protezione contro i rischi occupazionali.

A tale scopo, il datore di lavoro/dirigente deve nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall’articolo 18, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008.

Per la protezione dei Lavoratori professionalmente esposti a radiazioni ionizzanti il D.Lgs 101/2020 prevede per il datore di lavoro l’obbligo non delegabile di nominare il “medico autorizzato” (articolo 108, comma 1, lettera c) e di assicurare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, degli apprendisti e degli studenti, mediante uno o più medici autorizzati (articolo 134, comma 1).

Chi deve effettuare la sorveglianza sanitaria prevista dal D.Lgs. 81/08?

Per i rischi previsti dal D.Lgs 81 08 la normativa vigente pone la sorveglianza sanitaria in capo al medico competente, il quale − ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. b − è il soggetto incaricato di programmarla e di effettuarla.

La definizione di medico competente nell’art. 2, comma 1, lettera h della norma citata, ovvero: “il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38 che collabora secondo quanto previsto all’articolo 29 comma 1 con il datore di lavoro ai fini della valutazione ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto”.

In taluni specifici contesti, in alternativa al medico competente il datore di lavoro può incaricare di svolgere la sorveglianza sanitaria i Dipartimenti di Prevenzione della ASL competente per territorio.

La sorveglianza sanitaria per i lavoratori, ai sensi del D.Lgs. 81/08 è obbligatoria?

La sorveglianza sanitaria, in quanto attività prevista dalla normativa prevenzionistica (D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 101/2020), deve essere obbligatoriamente attivata nei casi in cui, a seguito del processo di valutazione del rischio – nonostante le misure di prevenzione primaria intraprese – persista la condizione di esposizione al rischio professionale del lavoratore ancora in grado di determinare un danno per la salute che possa essere ulteriormente contenuto proprio a mezzo dell’accertamento medico preventivo e con il monitoraggio periodico e mirato delle condizioni di salute del lavoratore.

L’art. 41, c. 1 del D.Lgs. 81/2008, oltre a ribadire che la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente, chiarisce le due situazioni in cui essa è obbligatoria ovvero:

  • nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6;
  • qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

I casi previsti dalla normativa

La sorveglianza dovrà essere attivata, come si diceva, in tutte le situazioni in cui il datore di lavoro abbia individuato la persistenza di uno o più rischi residui per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

L’Organismo indicato dall’art. 6, titolato a fornire indicazioni sulla sorveglianza sanitaria, è la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del lavoro.

Quando il lavoratore ne fa richiesta

La seconda delle condizioni in cui la sorveglianza sanitaria è obbligatoria riguarda qualsiasi lavoratore ne faccia richiesta, purché però, l’istanza “sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi” (art. 42, c. 1, lett. b).

Cosa comprende la sorveglianza sanitaria

L’articolo 41, comma 2, del D.Lgs 81/08 spiega cosa comprende la sorveglianza sanitaria e la circoscrive ad alcune specifiche tipologie di visita medica ovvero:

Le visite mediche

  • visita medica preventiva, volta a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
  • visita medica periodica, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
  • visita medica su richiesta del lavoratore;
  • visita medica in occasione di cambio della mansione;
  • visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • visita medica preventiva in fase pre-assuntiva;
  • visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore 60 giorni continuativi.

Il medico competente che effettua tale attività informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria e − a richiesta − gli rilascia copia della documentazione sanitaria (articolo 25, comma 1, lettera h, D.Lgs. 81/08).

Il giudizio di idoneità

Il medico competente, sulla base dei risultati delle visite mediche, esprime uno dei seguenti
giudizi relativi alla mansione specifica:

  • idoneità;
  • idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
  • inidoneità temporanea;
  • inidoneità permanente.

La cartella sanitaria e di rischio

Il D.Lgs. 81/08 prevede l’obbligo per il medico competente di istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto alla sorveglianza sanitaria.

Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente. L’inadempienza è penalmente sanzionata.

La cartella deve essere istituita all’atto della prima visita medica, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria e dovrà poi essere aggiornata ad ogni visita medica successiva.

La sorveglianza sanitaria dei lavoratori in breve

  1. Chi deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria?

    Il datore di lavoro deve sottoporre a sorveglianza sanitaria tutti i soggetti aziendali che il D.Lgs. 81/08 definisce come lavoratori e che svolgono la loro attività nell’ambito della sua organizzazione “con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari” (cfr. art. 2, lett. a, D.Lgs. 81/08).

  2. Chi effettua la sorveglianza sanitaria prevista dal D.Lgs. 81/2008?

    Ai sensi dell’articolo 41, comma 1, del D.Lgs. 81/08 la sorveglianza sanitaria “è effettuata dal medico competente”.

Sorveglianza sanitaria e Covid-19: i lavoratori fragili

Nel corso del periodo pandemico da COVID-19 il legislatore emergenziale − per consentire al datore di lavoro d’impiegare con le necessarie cautele prevenzionistiche i lavoratori cosiddetti “fragili” − ha specificatamente previsto questa fattispecie di visita, definita “sorveglianza sanitaria eccezionale”, pur a fronte di un rischio generico.

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Redazione InSic

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