In Gazzetta il D.Lgs. n.105/2022 sull’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, che attua in Italia la direttiva (UE) 2019/1158.
Il provvedimento ha seguito il D.Lgs. n.104/2022 volto ad assicurare “condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione Europea” in attuazione della direttiva (UE) 2019/1152.
- In questo articolo vediamo cosa prevede il secondo decreto sui congedi (fonte, Ministero del lavoro), in modalità agile per genitori e prestatori di assistenza e cosa prevede la Direttiva recepita in materia.
Decreto 105/22 su Conciliazione vita-lavoro: come attuarla in azienda?
Il decreto prevede disposizioni per migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.
Il Decreto di applica sia ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che ai dipendenti privati.
Il congedo obbligatorio di paternità può essere fruito dai due mesi precedenti la data presunta del parto sino ai cinque mesi successivi, per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa.
Sono estesi da 10 a 11 mesi, i termini per la durata complessiva del diritto al congedo parentale spettante al genitore solo, nell’ottica di una maggior tutela per i nuclei familiari monoparentali.
Il decreto prevede da 6 a 9 mesi il periodo di congedo parentale coperto da indennità nella misura del 30%, fermi restando i limiti massimi di congedo fruibili dai genitori.
L’età del bambino entro la quale i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire del congedo parentale, indennizzato è da 6 a 12 anni.
Da 8 a 12 anni, l’età del bambino entro la quale i genitori possono fruire del congedo parentale indennizzato con un importo pari al 30% della retribuzione.
Il decreto 105/22 estende il trattamento economico per congedo parentale da un periodo massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino a tre mesi ciascuno entro i primi dodici anni di vita del bambino ed aumenta il periodo massimo entro il quale i trattamenti economici per congedo parentale possono esse goduti complessivamente da entrambi i genitori da sei a nove mesi.
Per approfondire sulle estensioni di lavoro agile a genitori e prestatori di assistenza
Il Decreto 105/2022 e la direttiva recepita contengono disposizioni volte espressamente a favorire il ricorso al lavoro agile per alcune categorie di beneficiari delle prestazioni assistenziali sopra indicate. vediamo chi sono i beneficiari, a cosa hanno diritto e come il datore di lavoro viene sanzionato nel caso attuai comportamenti discriminatori di quanti richiedono l’accesso alla prestazione di lavoro “agile”.
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Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
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Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.
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