Il 6 dicembre 2021 il Ministero del Lavoro e 26 parti sindacali dei lavoratori e imprenditoriali hanno siglato il “Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile” con le linee di indirizzo per la contrattazione collettiva sul lavoro agile nel settore privato.
Salutato come “il secondo provvedimento in Europa di disciplina dello smart working” intende disciplinare alcune problematiche organizzative del lavoro e definire un quadro che potrà essere la base anche eventualmente per successivi interventi normativi e un punto di partenza per la contrattazione collettiva.
In questo articolo approfondiamo i principiali punti del Protocollo e le indicazioni sulla contrattazione collettiva da seguire nella definizione di un rapporto di lavoro privato in modalità agile/smart working.
Per approfondire sul Protocollo:
- Leggi il testo Completo dell’Accordo pubblicato sul sito del Ministero del lavoro;
- Consulta le recenti Slide riassuntive del Protocollo (agg.4/1/2022);
- Leggi l’approfondimento specifico sui rischi per la sicurezza legati all’utilizzo dello Smart Working sui luoghi di lavoro;
- Il quadro generale del provvedimento nella sintesi del Ministero del Lavoro.
Nell'articolo
Protocollo Nazionale per il Lavoro agile privato: cosa contiene?
L’Accordo, sottoscritto da tutte le parti sindacali
- fissa il quadro di riferimento per la definizione dello svolgimento del lavoro in smart working, individuando le linee di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale, aziendale e territoriale, nel rispetto della disciplina di cui alla L. 22 maggio 2017, n. 81 e degli accordi collettivi in essere.
- istituisce un Osservatorio nazionale bilaterale presieduto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e delle Parti Sociali Firmatarie in materia di lavoro agile con l’obiettivo di monitorare i risultati raggiunti su base nazionale attraverso il lavoro agile, favorire lo scambio di informazioni e la diffusione e valorizzazione delle migliori pratiche oltre che sviluppare la contrattazione collettiva nazionale, aziendale e/o territoriale di regolazione del lavoro agile.
- prevede meccanismi incentivanti per le aziende che regolamentino il lavoro agile con accordo collettivo di secondo livello chiedono urgenti misure di semplificazione del regime delle comunicazioni obbligatorie sulla scorta del modello semplificato attualmente vigente.
Lavoro agile: i punti della contrattazione
L’accordo che si basa sul metodo del dialogo sociale ha ottenuto la firma di tutte le parti fissa alcuni punti saldi:
- il diritto alla disconnessione/riposo dei lavoratori,
- il diritto a vedere garantiti alcuni trattamenti che vengono assicurati con il lavoro ordinario,
- il diritto alla sicurezza
- la sicurezza dei dati utilizzati.
Cosa si intende per modalità agile del lavoro?
La modalità agile, secondo l’art.3 del Protocollo, si caratterizza per l’assenza di un preciso orario di lavoro e per l’autonomia nello svolgimento della prestazione nell’ambito degli obiettivi prefissati, nonché nel rispetto dell’organizzazione delle attività assegnate dal responsabile a garanzia dell’operatività dell’azienda e dell’interconnessione tra le varie funzioni aziendali.
Vediamo di seguito gli aspetti salienti della definizione del lavoro agile e prossimamente quelli legati alla salute e sicurezza dei lavoratori.
Principi generali della contrattazione collettiva per il lavoro agile privato
L’Accordo esprime linee di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale aziendale e/o territoriale nel rispetto della disciplina legale di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81
Fra i principi generali ribaditi:
- l’adesione al lavoro agile avviene su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, fermo restando il diritto di recesso ivi previsto.
- L’eventuale rifiuto del lavoratore di aderire o svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né rileva sul piano disciplinare;
- La distinzione con il telelavoro
Cosa deve contenere l’Accordo individuale?
L’avvio del lavoro agile richiede la stipulazione per iscritto dell’accordo individuale, come definito dagli artt. 19 e 21, l. n. 81/2017 e secondo quanto stabilito dai contratti collettivi.
L’Accordo deve adeguarsi ai contenuti della eventuale contrattazione collettiva di riferimento e prevedere:
- a) la durata dell’accordo, che può essere a termine o a tempo indeterminato;
- b) l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali;
- c) i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali;
- d) gli aspetti relativi all’esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e alle condotte che possono dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari nel rispetto della disciplina prevista nei contratti collettivi;
- e) gli strumenti di lavoro;
- f) i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione;
- g) le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nel rispetto di quanto previsto sia dall’art. 4, legge 20 maggio 1970, n. 300 (Stat. Lav.) e s.m.i. sia dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- h) l’attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile;
- i) le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.
Come e quando recedere dall’Accordo di Lavoro agile?
Ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.
Come organizzare il lavoro agile?
La prestazione di lavoro in modalità agile può essere articolata in fasce orarie, individuando, in ogni caso, in attuazione di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa.
Lavoro agile privato: i permessi
Il lavoratore può richiedere, ove ne ricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge ad esempio quelli previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Straordinari e lavoro agile: possibile?
No, al punto 4 dell’art.3 dell’Accordo si specifica che salvo esplicita previsione dei contratti collettivi nazionali, territoriali e/o aziendali, durante le giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non possono essere di norma previste e autorizzate prestazioni di lavoro straordinario.
Assenze dal lavoro e disconnessione
Al punto 5 si esplicita chiaramente che durante le assenze legittime (ad es. malattia, infortuni, permessi retribuiti, ferie, ecc.), il lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione e, in caso di ricezione di comunicazioni aziendali, non è comunque obbligato a prenderle in carico
Dove svolgere il lavoro agile?
In base all’art.4 il lavoratore è libero di individuare il luogo ove svolgere la prestazione in modalità agile purché lo stesso abbia caratteristiche tali da consentire la regolare esecuzione della prestazione, in condizioni di sicurezza e riservatezza, anche con specifico riferimento al trattamento dei dati e delle informazioni aziendali nonché alle esigenze di connessione con i sistemi aziendali.
Si potrà comunque individuare in sede di contrattazione i luoghi inidonei allo svolgimento del lavoro in modalità agile per motivi di sicurezza personale o protezione, segretezza e riservatezza dei dati.
Strumentazione per il lavoro agile: chi se ne occupa?
È il datore di lavoro a fornire la strumentazione tecnologica e informatica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, e deve assicurare al lavoratore la disponibilità di strumenti che siano idonei all’esecuzione della prestazione lavorativa e sicuri per l’accesso ai sistemi aziendali., oltre che le spese di manutenzione e di sostituzione della strumentazione che deve essere conforme alle disposizioni del Testo unico di Sicurezza.
La contrattazione può prevedere l’utilizzo di strumenti tecnologici e informatici propri del lavoratore e stabilire i criteri e i requisiti minimi di sicurezza da implementare e eventuali forme di indennizzo per le spese.
Obbligo del lavoratore è avvisare tempestivamente il proprio responsabile di eventuale guasto, furto o smarrimento delle attrezzature e, se del caso, attivare la procedura aziendale per la gestione del data breach.
Incentivi al lavoro agile e semplificazioni in vista
All’articolo 15 le Parti si impegnano a garantire un incentivo pubblico destinato alle aziende che regolamentino il lavoro agile con accordo collettivo di secondo livello, in attuazione del Protocollo e dell’eventuale contratto di livello nazionale, stipulati ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. n. 81/2015, che ne prevedano un utilizzo equilibrato tra lavoratrici e lavoratori e favorendo un’ottica di sostenibilità ambientale e sociale. Inoltre, chiedono urgenti misure di semplificazione del regime delle comunicazioni obbligatorie relative all’invio dell’accordo individuale che seguano le stesse modalità del regime semplificato attualmente vigente.
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Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.
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