Con voto favorevole del Senato il 12 marzo 2025, è stata approvata in via definitiva la Legge Quadro sulla ricostruzione post-calamità (Disegno di legge n. 1294), già licenziata dalla Camera dei Deputati. Il provvedimento introduce un quadro normativo organico per la gestione della ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi naturali o antropici.
Nell'articolo
Legge quadro ricostruzione post-calamità: struttura e contenuti
La nuova legge è strutturata in 28 articoli articolati in cinque Capi, che disciplinano principi organizzativi, misure operative, tutela ambientale, sicurezza sul lavoro e trasparenza delle procedure.
Principi organizzativi e gestione degli interventi (Capo I e II)
Nei primi due Capi (articoli 1-17), il testo normativo definisce gli assetti istituzionali, le competenze e le modalità organizzative per coordinare le attività di ricostruzione. Viene rafforzato il ruolo delle strutture commissariali e introdotti strumenti per semplificare l’iter autorizzativo degli interventi, nel rispetto dei criteri di legalità, trasparenza ed efficacia.
Tutela dell’ambiente (Capo III)
Gli articoli 18 e 19 si concentrano sulla tutela ambientale, promuovendo interventi di ricostruzione coerenti con i principi della sostenibilità. Le azioni di recupero dovranno dunque garantire non solo la sicurezza strutturale, ma anche la resilienza dei territori e la salvaguardia degli ecosistemi.
L’articolo 19, in particolare, introduce disposizioni sul trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall’evento calamitoso. Viene in particolare prevista l’approvazione da parte del Commissario straordinario, di un piano per la gestione dei materiali derivanti dall’evento calamitoso e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino e ne vengono individuate le finalità.
Sono inoltre previste specifiche norme in materia di:
- classificazione delle macerie come rifiuti urbani;
- gestione dei resti di beni di interesse architettonico, artistico e storico, nonché dei materiali vegetali;
- raccolta e trasporto dei materiali;
- demolizione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico;
- utilizzo di impianti mobili di selezione e recupero e modalità di rendicontazione dei materiali gestiti;
- obblighi per i gestori dei siti di deposito temporaneo;
- gestione dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all’assistenza alla popolazione.
Misure per il controllo, la trasparenza, la tutela dei lavoratori (Capo IV)
Il Capo IV (artt. 20-26) introduce disposizioni specifiche per garantire condizioni di lavoro adeguate anche in contesti di emergenza, spesso caratterizzati da urgenza e carenza di risorse.
In particolare l’art. 22 (Tutela dei lavoratori), modificato dalla Camera, prevede che le attività riguardanti gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di edifici privati, ubicati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione e per i quali è concesso un contributo, in particolare, siano sottoposte alla normativa applicabile alle stazioni appaltanti pubbliche e abbiano un DURC in regola, per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori per la ricostruzione di edifici privati.
Il Capo V (artt. 27-28) introduce le disposizioni transitorie e finali.
Obblighi delle imprese affidatarie nei luoghi in ricostruzione
Lo stesso articolo 22 prevede anche obblighi a carico delle imprese affidatarie o esecutrici, a tutela dei lavoratori, sia in materia di iscrizione e versamento degli oneri contributivi che di sicurezza.
Per gli aspetti di salute e sicurezza si parla di garantire una sistemazione alloggiativa dei propri dipendenti (affidando alle organizzazioni sindacali la possibilità di definire i requisiti minimi alloggiativi), e di identificazione dei propri dipendenti. Le impese dovranno anche comunicare ai Sindaci dei Comuni ove sono installati i cantieri interessati dai lavori e ai comitati paritetici territoriali per la prevenzione degli infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro le modalità di sistemazione alloggiativa dei dipendenti, l’indirizzo della loro dimora e le ulteriori informazioni ritenute utili.
Identificazione dei lavoratori nei luoghi oggetto di ricostruzione
Nel comma 6 dell’art. 22, si precisa che le imprese in questione sono inoltre tenute a fornire ai propri dipendenti un badge contenente un ologramma non riproducibile, che riporti gli elementi identificativi dei dipendenti stessi.
Questo, in virtù di quanto disposto dagli articoli 18 e 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e dall’articolo 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, i quali prevedono che tale tessera di riconoscimento sia corredata di:
- fotografia;
- generalità del lavoratore;
- indicazione del datore di lavoro;
- data di assunzione;
- in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.
Il commento del CNI sull’approvazione del nuovo Codice
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri esprime soddisfazione per l’approvazione definitiva, da parte del Senato della Repubblica, del Disegno di Legge contenente il nuovo Codice della Ricostruzione, che introduce regole chiare e procedure snelle, assicurando maggiore efficacia e rapidità nella gestione delle attività post-calamità, traendo spunto e consolidando numerose buone pratiche già sperimentate nella ricostruzione dell’Italia centrale post-sisma 2016.
«Si tratta di un passo avanti fondamentale per il nostro Paese – sottolinea Angelo Domenico Perrini, Presidente del CNI – perché finalmente introduce criteri certi, tempi snelli e maggiore coordinamento tra istituzioni e professionisti tecnici. L’Italia ha bisogno di strumenti operativi chiari e di norme uniformi per garantire a cittadini, imprese e amministrazioni locali interventi veloci e sicuri. La prevenzione, infatti, si realizza anche attraverso una buona ricostruzione, fatta con regole precise e professionalità adeguate».
Per saperne di più
Il dossier tecnico redatto dai Servizi Studi di Camera e Senato fornisce un’analisi dettagliata del contenuto normativo e degli impatti previsti. È disponibile sul sito istituzionale per una lettura completa e approfondita.
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