Licenziamento RSPP Sentenza cassazione

Licenziamento di un RSPP dimissionario: la Cassazione si pronuncia in merito alla legittimità

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La Corte di Cassazione civile viene chiamata a pronunciarsi in merito alla legittimità del licenziamento di un RSPP dimissionario a causa della presunta incompatibilità con il datore di lavoro. La pronuncia offre l’occasione per richiamare i temi della delega di funzioni e dell’eventuale rifiuto dell’incarico di RSPP.

    Il rifiuto dell’incarico di RSPP: quali conseguenze?

    L’ing. A.A. dichiarava formalmente al proprio datore di lavoro di voler recedere dal proprio incarico di RSPP per la manifesta incompatibilità con lo stesso, dopo aver in un’occasione precedente, imputato tale rinuncia alla inconciliabilità con altre mansioni affidategli.

    La società contestava al dipendente A.A., la gravità di tale affermazione, a detta della stessa inconciliabile con un normale rapporto di lavoro, in quanto determinante un profondo solco nel rapporto fiduciario che sempre deve esistere tra datore di lavoro e lavoratore.

    All’esito delle giustificazioni, non accolte, prodotte da A.A., la società gli intimava il licenziamento per giusta causa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2119 c.c., con effetto immeditato e senza preavviso.

    Impugnato il recesso ad opera del lavoratore, l’adito Tribunale dichiarava l’illegittimità del licenziamento e ordinava alla società di reintegrare lo A.A. nel posto di lavoro e a pagargli le retribuzioni dal licenziamento alla reintegra.

    La Corte di Appello, riformando la reclamata pronuncia, rigettava invece la originaria impugnativa del licenziamento.

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    Maurizio Prosseda

    Avvocato esperto in sicurezza e prevenzione