Il Decreto modifica il Testo Unico di Sicurezza all’art. 242 comma 6 in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori e gli Allegati XLII (Elenco di sostanze miscele e processi) e XLIII (Valori limite di esposizione professionale) del TUS sostituiti con quelli contenuti nel Decreto Legislativo per adeguarli alle modifiche introdotte a livello europeo (la Direttiva recepita modifica la direttiva “madre” 2004/37/CE del Consiglio che abbiamo visto in un precedente aggiornamento!) .
La modifica testuale è volta ad assicurare un’adeguata sorveglianza sanitaria dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro. In particolare, rispetto all’attuale normativa, si prevede che il medico o l’autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori possa segnalare che la stessa debba proseguire anche dopo il termine dell’esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per proteggere la salute del lavoratore interessato. Inoltre, il testo prevede specifiche modifiche alle norme sui lavoratori esposti alla polvere di silice cristallina respirabile.
In questo articolo:
• DECRETO LEGISLATIVO 1 giugno 2020, n. 44: le modifiche al Testo Unico di Sicurezza (art. 242 comma 6 e Allegati)
• Direttiva (UE) 2017/2398: un lento recepimento
• Le novità della Direttiva 2017/2398
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Nell'articolo
DECRETO LEGISLATIVO 1 giugno 2020, n. 44: le modifiche al Testo Unico di Sicurezza
Il DECRETO LEGISLATIVO 1 giugno 2020, n. 44 sostituisce il comma 6 dell’art. 242 del Testo Unico di Sicurezza introducendo una previsione per il medico competente che è ora tenuto a• fornire adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti i lavoratori
• segnalare la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l’esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato
• fornire al lavoratore indicazioni riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa.
Il testo del nuovo comma 6:
«6. Il medico competentefornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, segnala la necessità che la stessa prosegua anche dopo che e’ cessata l’esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato. Il medico competente fornisce, altresì, al lavoratore indicazioni riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche.».
h3>DECRETO LEGISLATIVO 1 giugno 2020, n. 44 Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
(GU n.145 del 9-6-2020)
XLII e XLIII
Direttiva (UE) 2017/2398: un lento recepimento
Ricordiamo che il Decreto era già previsto nella legge di Delegazione europea 2018 (il termine di recepimento della Direttiva era fissato al 17 gennaio 2020);il primo via libera al decreto di attuazione arrivò con il Consiglio dei ministri n.26 del 29 gennaio 2020 che approvò in via preliminare l’Atto del Governo n.153 (Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro) per il quale è disponibile il Dossier illustrativo della Camera.Le novità della Direttiva 2017/2398
La Direttiva 2017/2398 apporta modifiche e sostituzioni di articoli ed allegati della “Direttiva Cancerogeni” direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.Indica regole più severe ed in grado di garantire una migliore tutela soprattutto per chi lavora nel settore edile, nell’industria chimica, automobilistica, alimentare e tessile, nella lavorazione del legno e dei mobili, nel settore sanitario e negli ospedali. La nuova Direttiva aggiunge 11 sostanze cancerogene all’elenco delle sostanze pericolose e fissa una serie di nuovi valori limite. Tra le principali novità: l’autorità nazionale responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori potrà ora decidere di proseguire la sorveglianza dopo la fine dell’esposizione, per tutto il tempo necessario a salvaguardare la salute dei lavoratori.
Riportammo già su InSic delle principali modifiche alle metodologie per la misurazione della concentrazione di agenti cancerogeni e mutageni nell’aria in relazione ai valori limite fissati dalla direttiva, l’aggiornamento delle vie di assorbimento e l’aggiornamento del valore limite di esposizione di alcune sostanze ed i riferimenti al Cromo VI.
Il decreto di recepimento della Direttiva 2017/2398 andrà a modificare l’allegato XLIII del D.Lgs. 81/08.
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