Agenti chimici: in vista l’adeguamento al quarto elenco di valori limite!

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Scade il 21 agosto 2018 il termine ultimo per l’adozione da parte degli Stati membri del quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale (TLV – Threshold Limit Value) ad agenti chimici, previsti nella Direttiva (UE) 2017/164 (GUUE L127 del 01.02.2017) della Commissione, del 31.01.2017 che ha anche modificato le precedenti direttive in materia. Entro tale data, i valori indicati dovranno pertanto, a livello nazionale, confluire nel D.Lgs. 81/2008 (Allegato XXXVIII).
Su Ambiente&Sicurezza sul Lavoro, Roberto Montali, (chimico) ricostruisce la normativa di riferimento e la sua evoluzione e commenta i TLV – Threshold Limit Value previsti dalla normativa UE.

TLV – Threshold Limit Value
Sulla rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro si torna a parlare di valori limite di esposizione professionale ad agenti chimici (indicati spesso come TLV – Threshold Limit Value) che stabiliscono valori soglia di esposizione al di sotto dei quali non sono previsti, in genere e per la maggioranza dei lavoratori, effetti negativi per ogni agente chimico dato, dopo un’esposizione, di breve durata o giornaliera, nell’arco della vita lavorativa.
In conformità alla norma vigente, i limiti indicati nelle direttive comunitarie, e quindi nelle norme nazionali, sono “destinati” a supportare i datori di lavoro ai fini della valutazione del rischio chimico, così come previsto dalla direttiva 98/24/CE e, in campo nazionale, dal Testo Unico di sicurezza (D.Lgs. 81/08).

Gli elenchi di TLV
In tale scenario, a valle della emanazione della direttiva n. 91/322/CEE che definiva i primi 27 valori limite indicativi di esposizione professionale – secondo quanto previsto dall’art.4, pgf. 4, lett. b) della direttiva 80/1107/CEE (come modificata dalla direttiva 88/642/CEE) – erano già stati definiti tre elenchi di TLV, con tre direttive emanate dall’UE, applicative della direttiva 98/24/CE ovvero:
-Direttiva 2000/39/CE dell’8 giugno 2000 – relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi (GUUE L142 del 16 giugno 2000).
-Direttiva 2006/15/CE del 7 febbraio 2006 – che definisce un secondo elenco di valori indicativi di esposizione professionale (GUUE L38 del 9 febbraio 2006), (recepita con D.M. 4 febbraio 2008).
-Direttiva CEE 2009/161/CE del 17 dicembre 2009 – che definisce un terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale Commissione CE (GUUE L338 del 19 dicembre 2009, (recepita con D.M. 6 agosto 2012).

Direttiva (UE) 2017/164
Successivamente, con Direttiva (UE) 2017/164 (GUUE L127 del 01.02.2017) della Commissione, del 31.01.2017 – e sempre in attuazione della direttiva 98/24/CE – l’UE ha definito un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale, stabilendo che gli Stati membri definiscano valori limite nazionali tenendo conto dei valori limite fissati dall’UE.

L’elenco cui si fa riferimento è riportato nell’articolo di Roberto Montali, chimico: “Agenti chimici
negli ambienti di lavoro dall’UE i nuovi valori limite di esposizione che dovranno confluire nel Testo Unico”
sul numero di giugno/luglio di Ambiente & Sicurezza sul Lavoro.
Sia le modifiche alle citate direttive, che l’adozione dei valori limite in parola, dovranno essere recepite dagli Stati Membri entro il 21 agosto 2018.
Entro tale data, i valori indicati dovranno pertanto, a livello nazionale, confluire nel D.Lgs. 81/2008 (Allegato XXXVIII).

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

Redazione InSic

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