La Direttiva 98/24/CE del Consiglio
sulla base della direttiva 98/24/CE del Consiglio, la Commissione propone obiettivi dell’Unione sotto forma di valori limite indicativi di esposizione professionale da stabilirsi a livello dell’Unione, al fine di proteggere i lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione a sostanze chimiche pericolose.
È la Commissione che può fissare o rivedere i valori limite (art.3 par. 2 della Dir. 98/24), assistita dal comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL). I valori limite indicativi di esposizione professionale sono una componente importante del regime generale di protezione dei lavoratori dai rischi per la salute derivanti dall’esposizione a sostanze chimiche pericolose (vedi sotto il per saperne di più).
Gli agenti chimici riportati nella Dir n.2017/164
In base all’articolo 3 della direttiva 98/24/CE, il comitato ha valutato il rapporto fra gli effetti sulla salute degli agenti chimici figuranti nelle trentuno voci dell’allegato alla direttiva 2017/164 e il livello di esposizione professionale e ha raccomandato di stabilire per tutti tali agenti chimici valori limite indicativi di esposizione professionale per via inalatoria in relazione a un periodo di riferimento di otto ore come media ponderata nel tempo. Ha ritenuto dunque opportuno stabilire valori limite di esposizione a lungo termine per tutti gli agenti chimici figuranti nell’allegato della stessa direttiva.
Inoltre, la direttiva corregge i riferimenti agli agenti chimici contenuti nelle direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE, oggetto di modifica dalla Dir. 98/24. In particolare: nella Direttiva 2017/164 si riporta (art.3) che i riferimenti all’acido acetico, al diidrossido di calcio, all’idruro di litio e al monossido di azoto (contenuti in Dir. 91/322) vanno soppressi con effetto dal 21 agosto 2018.
Nell’allegato della direttiva 2000/39/CE, il riferimento all’1,4-diclorobenzene va ugualmente soppresso con effetto dal 21 agosto 2018 (vedi art.4 Dir. 2017/164) e così nell’allegato della direttiva 2009/161/UE, il riferimento al bisfenolo A viene soppresso con effetto dal 21 agosto 2018 (vedi art. 5 Dir. 2017/164).
Per le attività sotterranee in miniera e in galleria gli Stati membri potranno avvalersi di un periodo transitorio che terminerà al più tardi il 21 agosto 2023 per quanto riguarda i valori limite per il monossido di azoto, il biossido di azoto e il monossido di carbonio (vedi art. 6 Dir. 2017/164).
Per saperne di più su …Valori limiti di esposizione a sostanze chimiche
Per «valore limite di esposizione professionale» si intende, se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell’aria all’interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un periodo di riferimento specificato.
I valori limite indicativi dell’esposizione professionale sono elaborati dallo SCOEL in base a considerazioni sanitarie a partire dai dati scientifici più recenti e sono adottati dalla Commissione tenendo conto della disponibilità di tecniche di misurazione. Essi costituiscono valori soglia di esposizione al di sotto dei quali non sono previsti, in genere, effetti negativi per ogni agente chimico dato dopo un’esposizione, di breve durata o giornaliera, nell’arco della vita lavorativa.Rappresentano obiettivi dell’Unione elaborati per aiutare i datori di lavoro a determinare e valutare i rischi e a mettere in atto misure di prevenzione e di protezione in conformità alla direttiva 98/24/CE.
I valori limite sono stabiliti in relazione a un periodo di riferimento di otto ore, come media ponderata nel tempo (valori limite di esposizione a lungo termine); per alcuni agenti chimici i periodi di riferimento sono più brevi, in genere di quindici minuti, come media ponderata nel tempo (valori limite di esposizione a breve termine) per tenere conto degli effetti derivanti dall’esposizione a breve termine.
Per ogni agente chimico per il quale è stato stabilito a livello dell’Unione un valore limite indicativo di esposizione professionale, gli Stati membri sono tenuti a stabilire un valore limite nazionale di esposizione professionale. A tal fine va preso in considerazione il valore limite dell’Unione e determinata la natura del valore limite nazionale in conformità alla legislazione e alla prassi nazionali.
Riferimenti normativi:
Direttiva (UE) 2017/164 della Commissione, del 31 gennaio 2017, che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE. )
(GU L 27 del 1.2.2017)
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