Cassazione: danno da stress e risarcibilità

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La Corte di Cassazione, sez. Lav, con sentenza n. 17285 del 28 agosto 2015 ha rigettato il ricorso del datore di lavoro di un’impresa operante nel settore trasporti, che chiedeva di non riconoscere il danno subito dai lavoratori come danno da stress (o da usura psicofisica).
Il datore non ha dimostrato di non aver violato la disciplina sui riposi giornalieri e settimanali e pertanto, gli Ermellini hanno riconosciuto sussistente il danno non patrimoniale in virtù della violazione del diritto al riposo costituzionalmente protetto.


Il fatto
La corte territoriale di Lecce, a conferma della sentenza di primo grado, ha condannato una società di trasporti pubblici al risarcimento del danno per i mancati riposi di alcuni lavoratori, ai sensi del regolamento CEE n. 3829 del 1985, richiamato dall’art. 174 del nuovo codice della strada.
La normativa in questione prevede per i lavoratori, un riposo minimo di 11 ore giornaliere e un riposo settimanale di 45 ore consecutive.
Tali riposi, nel caso in questione, non sarebbero stati fruiti dai dipendenti, a causa della guida di mezzi destinati al trasporto di passeggeri, su percorsi più lunghi di 50 chilometri, e per una durata pari a cinque giorni a settimana.
In primo grado, il giudice aveva deciso di condannare la società a seguito di una perizia del CTU che si era occupato di quantificare i riposi. Anche per questa ragione, la Corte d’Appello ha qualificato il danno subito dai lavoratori come danno da usura psicofisica e non come danno biologico.
Il datore di lavoro ha deciso di ricorrere in Cassazione, per vedere riformare la sentenza della corte territoriale.

Secondo la Cassazione

La Cassazione Lavoro ha rigettato il ricorso del datore di lavoro.
Secondo gli Ermellini e per giurisprudenza recente (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2886 del 10/02/2014), il danno da stress o da usura psicofisica rientra nella categoria dei danni non patrimoniali causati da inadempimenti contrattuali.
La risarcibilità dei danni in questione presuppone l’esistenza di un pregiudizio concreto, che deve essere sofferto e provato dal titolare dell’interesse leso.
Il danno da usura psicofisica si configura quando il lavoro è prestato oltre il sesto giorno consecutivo (Sez. L, Sentenza n. 16398 del 20/08/2004, Rv.576013), e va distinto dal danno alla salute o dal danno biologico, che si concretizza quando il lavoratore presenta una infermità determinata dall’attività lavorativa continua ed usurante (così anche Sez. L, Sentenza n. 2455 del 04/03/2000).
La tutela del lavoratore deriva dall’art. 36 della Cost., da cui si ricava che il datore di lavoro deve risarcire il danno non patrimoniale.
Nel caso in esame, secondo i giudici di legittimità, la corte territoriale ha ritenuto dimostrata documentalmente la violazione della disciplina sui riposi, giornalieri e settimanali, e pertanto ha correttamente riconosciuto il danno da usura come quel danno non patrimoniale, concernente la violazione del diritto al riposo costituzionalmente protetto, prodottosi per la protrazione dei turni di lavoro senza far ricorso ai riposi compensativi.
La corte d’Appello, infatti, ha rilevato che i turni di lavoro avevano superato i limiti legali previsti per i riposi giornalieri e settimanali, e pertanto che gli stessi avevano dato luogo all’inadempimento contrattuale riguardante l’obbligo di sicurezza del datore di lavoro.
Il datore di lavoro, in sede giudiziale, avrebbe dovuto provare l’esistenza dei riposi compensativi per andare esente da responsabilità, ed invece, non vi ha ottemperato.

Quanto al motivo sollevato dal ricorrente sulla quantificazione del danno e per il quale è stato utilizzato il parametro della retribuzione straordinaria, i giudici di legittimità hanno confermato che la corte di merito ha correttamente applicato il criterio di liquidazione del danno prescelto, tenendo conto della maggior penosità della prestazione lavorativa, in quanto non accompagnata dai prescritti riposi giornalieri e settimanali, proprio per la sua analogia con la fattispecie dei mancati riposi giornalieri dello straordinario.
La giurisprudenza di legittimità, Sez. 3, con la sent. 1529/2010, ha affermato che la valutazione equitativa del danno è suscettibile di rilievi in sede di legittimità solo se “difetti totalmente la giustificazione che quella statuizione sorregge, o macroscopicamente si discosti dai dati di comune esperienza, o sia radicalmente contraddittoria”.
Pertanto, per la Corte, la decisione è immune da vizi ed è in linea con le Sezioni Unite (sent. n. 1607 del 03/04/1989), secondo le quali “nel caso di prestazione dell’attività lavorativa di domenica, senza fruizione del riposo in altro giorno della settimana, il mancato riposo settimanale, con l’usura psicofisica che ne deriva, costituisce per il lavoratore uno specifico titolo di risarcimento, che è autonomo rispetto al diritto alla maggiorazione per la penosità del lavoro domenicale; tale risarcimento, in mancanza di criteri legali o di principi di razionalità che ne impongano la liquidazione in una somma pari ad un’altra retribuzione giornaliera, dev’essere liquidato in concreto dal giudice del merito, alla stregua di una valutazione che tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative, non essendo il danno per il sacrificio del riposo settimanale determinabile in astratto”.

Per tutte queste ragioni, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del datore di lavoro.



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Redazione InSic

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